LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modifiche; 
  Visti, in particolare, gli articoli 147-ter, comma  1-ter,  e  148,
comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
introdotti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120; 
  Viste le deleghe regolamentari conferite  alla  CONSOB  dai  citati
articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis; 
  Vista la delibera n. 11971 del 14  maggio  1999,  e  le  successive
modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti in attuazione del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; 
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dai  soggetti   e   dagli
organismi in risposta al documento  di  consultazione  pubblicato  in
data 9 dicembre 2011 ai fini  della  predisposizione  della  presente
normativa; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  Nel regolamento di attuazione del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dopo  il
Capo I, Titolo V-bis, Parte III, e' inserito il seguente Capo: 
 
                             «Capo I-bis 
              Equilibrio tra generi nella composizione 
             degli organi di amministrazione e controllo 
 
 
                         Art. 144-undecies.1 
                        Equilibrio tra generi 
 
  1. Le societa' con azioni quotate prevedono  che  la  nomina  degli
organi di amministrazione e  controllo  sia  effettuata  in  base  al
criterio  che  garantisce  l'equilibrio  tra  generi  previsto  dagli
articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo  unico,  e
che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi. 
  2. Gli statuti delle societa' quotate disciplinano: 
    a)  le  modalita'  di  formazione  delle  liste  nonche'  criteri
suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi  che
consentano il rispetto dell'equilibrio  tra  generi  ad  esito  delle
votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio
di riparto tra generi per  le  liste  che  presentino  un  numero  di
candidati inferiore a tre; 
    b) le modalita'  di  sostituzione  dei  componenti  degli  organi
venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del  criterio  di
riparto tra generi; 
    c) le modalita' affinche' l'esercizio dei diritti di nomina,  ove
previsti, non contrasti con quanto previsto dagli  articoli  147-ter,
comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico. 
  3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non
risulti  un   numero   intero   di   componenti   degli   organi   di
amministrazione   o   controllo   appartenenti   al    genere    meno
rappresentato, tale numero  e'  arrotondato  per  eccesso  all'unita'
superiore. 
  4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista  dagli  articoli
147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la  Consob
fissa un nuovo  termine  di  tre  mesi  ad  adempiere  e  applica  le
sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 195
del Testo unico e tenuto conto dell'art. 11 della legge  24  novembre
1981, n. 689 e successive modifiche.»