IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, con il quale il prof. Andrea Riccardi e' stato nominato Ministro senza portafoglio; VISTO il proprio decreto in data 16 novembre 2011, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la cooperazione internazionale e l'integrazione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121; SENTITO il Consiglio dei Ministri; DECRETA: Articolo 1 Il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione prof. Andrea Riccardi (di seguito, Ministro) e' delegato ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro e' delegato a: a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili; c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura; d) esercitare le funzioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni; e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventu', di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, nonche' a presiedere il Forum nazionale dei giovani; f) esercitare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di sensibilizzazione e prevenzione dei giovani rispetto al fenomeno delle dipendenze; g) esercitare le funzioni di cui all'articolo 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali; h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.