IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16  novembre
2011, con il  quale  il  prof.  Andrea  Riccardi  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
VISTO il proprio decreto in data 16 novembre 2011, con  il  quale  al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
la cooperazione internazionale e l'integrazione; 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,  convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio  2008,
n. 121; 
SENTITO il Consiglio dei Ministri; 
 
                              DECRETA: 
 
                             Articolo 1 
 
Il Ministro senza portafoglio per la  cooperazione  internazionale  e
l'integrazione  prof.  Andrea  Riccardi  (di  seguito,  Ministro)  e'
delegato ad esercitare le funzioni e i compiti, ivi  compresi  quelli
di  indirizzo  e  coordinamento,  di  tutte  le   iniziative,   anche
normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili. 
In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge  ad  altri
Ministri, il Ministro e' delegato a: 
a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte  ad  assicurare
l'attuazione delle politiche in favore dei giovani  in  ogni  ambito,
ivi  compresi  gli  ambiti  economico,  fiscale,  del  lavoro,  dello
sviluppo umano e sociale, dell'educazione,  dell'istruzione  e  della
cultura, anche mediante il  coordinamento  dei  programmi  finanziati
dall'Unione europea; 
b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di  scambi
internazionali giovanili; 
c) promuovere e  coordinare  le  funzioni  in  tema  di  contrasto  e
trattamento della devianza e del disagio giovanile  in  ogni  ambito,
ivi compresi quelli economico, fiscale, del  lavoro,  dello  sviluppo
umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura; 
d) esercitare le funzioni di cui all'articolo 46,  comma  1,  lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in  materia  di
coordinamento delle politiche per le giovani generazioni; 
e) esercitare le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Agenzia
nazionale  italiana  del  programma  comunitario  gioventu',  di  cui
all'articolo  5  del  decreto-legge  27  dicembre   2006,   n.   297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007,  n.  15,
nonche' a presiedere il Forum nazionale dei giovani; 
f) esercitare le funzioni di cui all'articolo  1,  comma  556,  della
legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  come   da   ultimo   modificato
dall'articolo 1, comma 1293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in
tema di sensibilizzazione  e  prevenzione  dei  giovani  rispetto  al
fenomeno delle dipendenze; 
g) esercitare le funzioni di cui all'articolo 1, commi 72 e 73  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema  di  finanziamenti  agevolati
per sopperire  alle  esigenze  derivanti  dalla  peculiare  attivita'
lavorativa svolta,  ovvero  per  sviluppare  attivita'  innovative  e
imprenditoriali; 
h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui  all'articolo  19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.