LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, «Disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita'» e, in particolare, l'art. 97 che reca  norme  per  la
protezione  dell'euro  contro  la   falsificazione   («Modifiche   al
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23  novembre  2001,  n.  409,  nonche'  al
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Visto in particolare il  comma
1 di detto articolo che sostituisce l'art.  8  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 350, disciplinando gli obblighi  dei  gestori  del
contante  a  salvaguardia   dell'autenticita'   ed   idoneita'   alla
circolazione delle banconote in euro, e in  particolare  il  comma  9
dello stesso, che  attribuisce  alla  Banca  d'Italia  il  potere  di
emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a  procedure  e
organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonche'  in
materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti
a trasmettere; visto infine il nuovo comma 7 del citato art.  8,  che
attribuisce alla Banca d'Italia poteri ispettivi  nei  confronti  dei
gestori del contante; 
  Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la Decisione 2010/14 della  Banca  Centrale  Europea  del  16
settembre 2010, relativa ai controlli  di  autenticita'  e  idoneita'
delle banconote in euro e al loro ricircolo; 
  Considerato che la protezione  dell'integrita'  e  dello  stato  di
conservazione delle banconote e' condizione essenziale per preservare
la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi  di  pagamento  e
che cio' richiede la loro sottoposizione a controlli di  autenticita'
per riconoscere prontamente i falsi e la verifica  di  idoneita'  per
accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti  sia
di buon livello qualitativo; 
  Considerato che le banconote in euro che si sospettano contraffatte
devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle  autorita'
nazionali competenti; 
  Considerato che la citata Decisione della BCE ha dettato  regole  e
procedure comuni relative al controllo dell'autenticita' e  idoneita'
delle banconote in euro e al loro ricircolo, 
 
                             A d o t t a 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai gestori del contante  si  applicano  le  disposizioni  contenute
nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento.