ISPETTORE GENERALE CAPO 
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
                           agroalimentari 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio  del  24  giungo
1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo  al  metodo  di
produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale
metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; 
  Visto il decreto legislativo n. 220  del  17  marzo  1995  inerente
l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n.  2092/91  in
materia  di  produzione  agricola  ed   agroalimentare   con   metodo
biologico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28  giugno  2007
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto, in particolare, il combinato disposto dall'art. 27, punto 5,
lettera c) e dall'art. 42 del regolamento (CE)  n.  834/2007  secondo
cui dal 1° gennaio 2009  gli  organismi  di  controllo  operanti  nel
settore delle  produzioni  da  agricoltura  biologica  devono  essere
accreditati secondo la versione piu' recente della norma  europea  EN
45011 o della guida ISO 65; 
  Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5  settembre
2008 recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
834/2007  del  Consiglio  relativo  alla   produzione   biologica   e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura  e  i  controlli  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del   Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  27  novembre  2009,  n.  18354
«Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e  n.
1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione  biologica
e l'etichettatura dei prodotti biologici»; 
  Visto il decreto del 1°  febbraio  2012,  n.  2925,  che  revoca  a
«Biozoo S.r.l.» l'autorizzazione rilasciata con decreto  ministeriale
del 26  giugno  2009,  prot.  13778,  ad  esercitare  l'attivita'  di
controllo sugli operatori che producono, preparano,  immagazzinano  o
importano da un  Paese  terzo  i  prodotti  di  cui  all'art.  1  del
regolamento (CE) n. 834/2007; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
e della  certificazione  delle  produzioni  agroalimentari  come  «da
agricoltura biologica o  biologica»  degli  operatori  sottoposti  al
controllo del suddetto organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero, attraverso il personale  degli  uffici  periferici
dell'Ispettorato  centrale  per  la  tutela  della  qualita'   e   la
repressione   frodi   dei   prodotti   agroalimentari,    effettuera'
temporaneamente i controlli sugli operatori attualmente  assoggettati
all'organismo di controllo «Biozoo S.r.l.» a cui  e'  stata  revocata
l'autorizzazione con decreto del 1° febbraio 2012, n. 2925, citato in
premessa. 
  2. Il personale degli uffici periferici di questo  Ispettorato  per
il controllo degli operatori si  avvarra'  della  documentazione  del
suddetto organismo di controllo. 
  3. L'organismo  di  controllo  «Biozoo  S.r.l.»  potra'  mantenere,
presso le sue sedi, a titolo gratuito, la documentazione inerente  il
sistema di controllo degli operatori  controllati  al  momento  della
revoca di  cui  all'art.  1,  purche'  consenta  la  consultazione  e
l'utilizzo della documentazione stessa ai funzionari dell'Ispettorato
centrale la tutela della qualita' e la repressione frodi dei prodotti
agroalimentari incaricati di svolgere l'attivita' di controllo. 
  4. «Biozoo S.r.l.» e' tenuto  a  trasmettere  con  immediatezza  ai
singoli  uffici  periferici  di  questo  Ispettorato  l'elenco  degli
operatori che insistono sul territorio di competenza di detti uffici.