IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la  domanda  del  1°  ottobre  2010  presentata  dall'impresa
«Probelte S.A.», con sede legale in Ctra de Madrid km 384,60 p.i.  El
tiro 30100 espinardo  (murcia)  -  Spagna,  diretta  ad  ottenere  la
registrazione del  prodotto  fitosanitario  denominato  «Fos  Man  4»
contenente le sostanze attiva fosetil e mancozeb; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Pisa  -
Dipartimento di biologia delle  piante  agrarie,  per  l'esame  delle
istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III
di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della  sostanza
attiva fosetil, nell'allegato I  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in  attuazione  della  direttiva
2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006; 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva mancozeb, nell'allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 30 giugno 2016 in  attuazione  della  direttiva
2005/72/EC della Commissione del 21 ottobre 2005; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa  «Probelte
S.A.»  a  sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 3 ottobre 2011, prot. 31282, con
la  quale  e'  stata  richiesta   la   documentazione   ed   i   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla sopra indicata data; 
  Vista la nota pervenuta in data 21 ottobre 2011 da cui risulta  che
l'impresa «Industrias Afrasa S.A.», con sede legale  in  C/Ciudad  de
Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988, Paterna, Valencia
- Spagna, e' subentrata nella procedura di registrazione del prodotto
in  questione  all'impresa  «Probelte  S.A.»  ed  ha  presentato   la
documentazione richiesta dall'ufficio comunicando di voler variare la
denominazione del prodotto in «Alfil Duplo»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Alfil Duplo» fino al 30 aprile
2017  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
fosetil, fatta salva la presentazione  dei  dati  tecnico-scientifici
aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa «Industrias Afrasa S.A.», con sede legale in C/Ciudad  de
Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro - E-46988, Paterna, Valencia
- Spagna, e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato ALFIL  DUPLO  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 30 aprile 2017, data di scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva fosetil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg: 0,1 - 0,2 - 0,25  -
0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: «Industrias  Afrasa
S.A.», C/Ciudad de Sevilla,  53  -  Pol.  Ind.  Fuente  del  Jarro  -
E-46988, Paterna, Valencia - Spagna. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15080. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello