IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; 
  Visto l'art.  1-bis  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n.  249,
che stabilisce che "il Ministro del Lavoro e delle Politiche  Sociali
puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede  governativa,
in caso di crisi occupazionale,  di  ristrutturazione  aziendale,  di
riduzione o trasformazione di  attivita',  il  trattamento  di  cassa
integrazione  guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro  mesi,   al
personale anche navigante dei  vettori  aerei  e  delle  societa'  da
questi  derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione   o
trasformazioni societarie"; 
  Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e
successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che per le
imprese   che   presentino   un   programma   di    ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale  a  seguito  di  un'avvenuta
significativa trasformazione del loro assetto proprietario che  abbia
determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi,
non sono considerati,  ai  fini  dell'applicazione  del  comma  9,  i
periodi antecedenti la data della trasformazione medesima; 
  Visto l'art. 21-quater, comma 5, del decreto legge  31.12.2007,  n.
248, convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2008, n. 31,  con
il quale, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, della legge 23
luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed  integrazioni  sono
state estese ai trattamenti concessi ai  sensi  dell'art.  1-bis  del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; 
  Visto  il  decreto  legge  28.08.2008  n.   134,   convertito   con
modificazioni ed integrazioni dalla legge 27.10.2008 n. 166; 
  Visto  l'accordo  in  data  13.10.2009,   intervenuto   presso   la
Presidenza del Consiglio,  con  il  quale  le  societa'  Manutenzioni
Aereonautiche  Srl,   Alitalia-Compagnia   Aerea   Italiana   Spa   e
Finmeccanica Spa, firmatarie della proposta irrevocabile di  acquisto
della  societa'  Atitech  Spa,  si  sono  impegnate  a  favorire   la
continuita' aziendale della predetta societa'; 
  Visto l'accordo in data 02.02.2010, intervenuto presso  la  Regione
Campania, alla presenza dei  rappresentanti  della  societa'  Atitech
SPA, nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione  di
crisi nella quale si  e'  trovata  la  predetta  societa',  e'  stato
concordato il ricorso al trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge  3.12.2004
n. 291, a decorrere  dal  03.02.2010,  per  un  periodo  di  12  mesi
(nell'ambito del complessivo programma di 4 anni di CIGS nonche' di 3
anni di mobilita') in  favore  di  un  numero  medio  di  264  unita'
lavorative dalla societa' di cui trattasi; 
  Visto il decreto n. 51315 del 14.04.2010  con  il  quale  e'  stata
autorizzata  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  la
Regione Campania, in data 02.02.2010, in  favore  di  654  lavoratori
totali che saranno posti in CIGS  a  seconda  delle  esigenze  e  che
corrispondono ad un numero  medio  di  264  unita'  lavorative  della
societa' Atitech SPA, unita' in  Napoli  (NA),  per  il  periodo  dal
03.02.2010 al 02.08.2010; 
  Visto il decreto n. 54083 del 15.09.2010  con  il  quale  e'  stata
autorizzata   la   concessione   della   proroga   del    trattamento
straordinario di integrazione salariale, in favore di 654  lavoratori
totali che saranno posti in CIGS  a  seconda  delle  esigenze  e  che
corrispondono ad un numero  medio  di  264  unita'  lavorative  della
societa' Atitech Spa, unita' in  Napoli  (NA),  per  il  periodo  dal
03.08.2010 al 02.02.2011; 
  Visto l'accordo in data 02.03.2011, intervenuto presso  la  Regione
Campania, alla presenza dei  rappresentanti  della  societa'  Atitech
Spa, nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione  di
crisi nella quale si  e'  trovata  la  predetta  societa',  e'  stato
concordato il ricorso al trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge  3.12.2004
n. 291, a decorrere dal 03.02.2011, per un periodo  di  ulteriori  12
mesi in favore di un numero medio  di  252  unita'  lavorative  dalla
societa' di cui trattasi; 
  Visto il decreto n. 58869 del 20/04/2011  con  il  quale  e'  stata
autorizzata  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  la
Regione Campania, in data 02.03.2011, in favore di un numero medio di
252 lavoratori dipendenti  dalla  societa'  Atitech  SPA,  unita'  in
Napoli (NA), per il periodo dal 03.02.2011 al 02.08.2011; 
  Visto il decreto n. 61679 del 21.09.2011  con  il  quale  e'  stata
autorizzata  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  la
Regione Campania, in data 02.03.2011, in favore di un numero medio di
252 lavoratori dipendenti  dalla  societa'  Atitech  SPA,  unita'  in
Napoli (NA), per il periodo dal 3.08.2011 al 02.02.2012; 
  Visto l'accordo in data 16.11.2011, intervenuto presso  la  Regione
Campania, alla presenza dei  rappresentanti  della  societa'  Atitech
SPA, nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione  di
crisi nella quale si  e'  trovata  la  predetta  societa',  e'  stato
concordato un incremento del  personale  da  sospendere  pari  a  118
unita' medie annue, rispetto all'accordo del 02.03.2011 che prevedeva
un numero  di  252  unita'  medie  annue,  al  quale  riconoscere  il
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  come  previsto
dal citato art. 1-bis della legge 3.12.2004 n. 291, a  decorrere  dal
03.02.2011, per un periodo di 12 mesi per un  numero  totale  di  370
unita' medie annue; 
  Vista l'istanza con la quale la societa' Atitech Spa, ha  richiesto
la  concessione  del  trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3.12.2004, n. 291, il
periodo dal 03.02.2011 al 02.02.2012, in favore di un numero medio di
370 lavoratori dipendenti presso la sede di Napoli (NA); 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, per  il  periodo
dal 03.02.2011 al 02.02.2012, in favore di un  numero  medio  di  370
lavoratori dipendenti dalla societa' Atitech Spa, ai sensi  dell'art.
1-bis della legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n.  249,
e'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  la
Regione Campania, in data 16.11.2011, in favore di un numero medio di
370 lavoratori dipendenti  dalla  societa'  Atitech  SPA,  unita'  in
Napoli (NA), per il periodo dal 03.02.2011 al 02.02.2012. 
  Matricola INPS: 5112392911 
  Pagamento diretto: NO.