IL DIRETTORE GENERALE 
                       per le politiche attive 
                        e passive del lavoro 
 
  Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge  22  dicembre  2008,  n.
203; 
  Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Visto  l'accordo  governativo  del   11.02.2010   con   il   quale,
considerata la situazione di crisi  nella  quale  si  e'  trovata  la
societa'  Ata  Handling  Spa,  e'  stato  concordato  il  ricorso  al
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo  di  50  unita'
lavorative che verranno poste in CIGS per il periodo  dall'01.02.2010
al 31.01.2012; 
  Visto il decreto n. 52791 del 22.06.2010  con  il  quale  e'  stato
autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni  salariale,
ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, in favore di un numero massimo di 50 unita' lavorative,  per  il
periodo dal 01.02.2010 al 31.07.2010; 
  Visto il decreto n. 56956 del 11.02.2011  con  il  quale  e'  stato
autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni  salariale,
ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, in favore di un numero massimo di 50 unita' lavorative,  per  il
periodo dal 01.08.2010 al 31.01.2011; 
  Visto l'accordo governativo del 17.02.2011, con il quale  le  parti
modificano l'accordo del 11.02.2010, per  concordare  il  ricorso  al
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  in
favore di un numero massimo di 70 lavoratori occupati presso lo scalo
di Malpensa, i quali ruoteranno su di una platea complessiva  di  230
unita', disponendosi altresi', che a decorrere  dal  01.02.2011,  per
numero 3 lavoratori gia' collocati in cassa  integrazione  in  virtu'
dell'accordo del 11.02.2010, la sospensione sara' a  zero  ore  senza
rotazione e per le  restanti  67  unita'  del  sito  di  Malpensa  la
riduzione sara' oraria e a rotazione; 
  Visto il decreto n. 58695 del 12.04.2011  con  il  quale  e'  stato
autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni  salariale,
ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n.
203 in favore di un numero massimo di 50 unita' lavorative  dei  siti
di Catania (CT), Tessera (VE), Segrate - Linate (MI) e Ferno Malpensa
(VA) e in favore di un  numero  massimo  di  67  lavoratori  occupati
presso lo scalo di Malpensa, i quali  ruoteranno  su  di  una  platea
complessiva di 230 unita'; 
  Visto il decreto n. 62337 del 24 ottobre 2011 con il quale e' stato
autorizzato trattamento di cassa integrazione guadagni salariale,  ai
sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203, per il periodo dal 01.08.2011 al  31.01.2012  in  favore  di  un
numero massimo di 50 unita' lavorative  dei  siti  di  Catania  (CT),
Tessera (VE), Segrate - Linate (MI) e Ferno -  Malpensa  (VA),  e  in
favore di un numero massimo di 67 lavoratori occupati presso lo scalo
di Malpensa, i quali ruoteranno su di una platea complessiva  di  230
unita'; 
  Visto l'accordo governativo del 17.11.2011, con il quale  le  parti
modificano l'accordo del 11.02.2010, per  concordare  il  ricorso  al
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
il periodo dal 01.11.2011 al 31.01.2012, in favore  di  ulteriori  60
lavoratori occupati presso lo scalo di Milano Linate  che  ruoteranno
su di una platea di 125 unita' lavorative; 
  Vista l'istanza con la quale  la  societa'  Ata  Handling  Spa,  ha
richiesto  la  concessione  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della  legge
22 dicembre 2008, n.  203,  in  favore  di  ulteriori  60  lavoratori
occupati presso lo scalo di Milano Linate che ruoteranno  su  di  una
platea di  125  unita'  lavorative,  fermo  restando  le  sospensioni
programmate nelle altre sedi, di cui agli accordi sopra citati; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
il periodo dal 01.11.2011 al 31.01.2012, in favore  di  ulteriori  60
lavoratori occupati presso lo scalo di Milano Linate  che  ruoteranno
su di  una  platea  di  125  unita'  lavorative,  fermo  restando  le
sospensioni programmate nelle altre sedi, di cui agli  accordi  sopra
citati e il  cui  trattamento  di  integrazione  salariale  e'  stato
autorizzato con il citato decreto n. 62337  del  24.10.2011,  per  il
periodo dal 01.08.2011 al 31.01.2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre  2008,
n. 203, e'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un  numero  massimo  di
ulteriori 60 lavoratori occupati presso lo scalo di Milano Linate che
ruoteranno su di una platea di 125 unita' lavorative, della  societa'
Ata Handling Spa, per il periodo dal 01.11.2011 al  31.01.2012  fermo
restando le sospensioni programmate nelle altre  sedi,  di  cui  agli
accordi citati in premessa  e  il  cui  trattamento  di  integrazione
salariale  e'  stato  autorizzato  con  il  decreto  n.   62337   del
24.10.2011, per il periodo dal 01.08.2011 al 31.01.2012, 
  Unita': Segrate - Linate (MI) 
  Matricola INPS: 7042945652-05 
  Pagamento diretto: NO