IL DIRETTORE GENERALE per le politiche attive e passive del lavoro Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Visto l'accordo governativo del 25.01.2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' Flightcare Italia Spa, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 85 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 15/02/2010; Visto il decreto n. 52790 del 22.06.2010 che ha autorizzato la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 85 unita' lavorative, per il periodo dal 15.02.2010 al 14.08.2010; Visto il decreto n. 55041 del 02.11.2010, con il quale e' stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unita' lavorative per il periodo dal 15.08.2010 al 14.02.2011; Visto il decreto n. 58160 del 21.03.2011, con il quale e' stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 85 unita' lavorative per il periodo dal 15.02.2011 al 14.08.2011; Visto l'accordo governativo del 09.05.2011, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' Flightcare Italia Spa, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 14 mesi, in favore di un numero massimo di 255 unita' lavorative ivi compresi i lavoratori gia' sospesi in virtu' dell'accordo del governativo del 25.01.2010 che verranno poste in CIGS a decorrere dal 01.06.2011; Visto il decreto n. 60522 del 07.07.2012 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 255 unita' lavorative per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30.11.2011; Vista l'istanza con la quale la societa' Flightcare Italia Spa, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 255 unita' lavorative per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31.05.2012; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 255 unita' lavorative per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31.05.2012; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 255 unita' lavorative, della societa' Flightcare Italia Spa, per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31.05.2012; Unita': Fiumicino Roma (RM)- Aeroporti di Fiumicino, G.B. Pastine, Ciampino; Matricola INPS: 7041486615. Pagamento diretto: SI.