IL DIRETTORE GENERALE 
                       per le politiche attive 
                        e passive del lavoro 
 
  Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge  22  dicembre  2008,  n.
203; 
  Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Visto  l'accordo  governativo  del  25.01.2010,   con   il   quale,
considerata la situazione di crisi  nella  quale  si  e'  trovata  la
societa' Flightcare Italia Spa, e' stato  concordato  il  ricorso  al
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo  di  85  unita'
lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 15/02/2010; 
  Visto il decreto n. 52790 del  22.06.2010  che  ha  autorizzato  la
concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale,
ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, in favore di 85 unita' lavorative, per il periodo dal 15.02.2010
al 14.08.2010; 
  Visto il decreto n. 55041 del 02.11.2010, con  il  quale  e'  stato
autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni  salariale,
ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, in favore di un numero massimo di 85 unita'  lavorative  per  il
periodo dal 15.08.2010 al 14.02.2011; 
  Visto il decreto n. 58160 del 21.03.2011, con  il  quale  e'  stato
autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni  salariale,
ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, in favore di un numero massimo di 85 unita'  lavorative  per  il
periodo dal 15.02.2011 al 14.08.2011; 
  Visto  l'accordo  governativo  del  09.05.2011,   con   il   quale,
considerata la situazione di crisi  nella  quale  si  e'  trovata  la
societa' Flightcare Italia Spa, e' stato  concordato  il  ricorso  al
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
un periodo di 14 mesi, in favore di un numero massimo di  255  unita'
lavorative  ivi  compresi  i  lavoratori  gia'  sospesi   in   virtu'
dell'accordo del governativo del 25.01.2010  che  verranno  poste  in
CIGS a decorrere dal 01.06.2011; 
  Visto il decreto n. 60522 del 07.07.2012  con  il  quale  e'  stata
autorizzata la concessione  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della  legge
22 dicembre 2008, n. 203, in favore  di  un  numero  massimo  di  255
unita' lavorative per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30.11.2011; 
  Vista l'istanza con la quale la societa' Flightcare Italia Spa,  ha
richiesto  la  concessione  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della  legge
22 dicembre 2008, n. 203, in favore  di  un  numero  massimo  di  255
unita' lavorative per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31.05.2012; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  in
favore di un numero massimo di 255 unita' lavorative per  il  periodo
dal 1° dicembre 2011 al 31.05.2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre  2008,
n. 203, e'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un  numero  massimo  di
255 unita' lavorative, della societa' Flightcare Italia Spa,  per  il
periodo dal 1° dicembre 2011 al 31.05.2012; 
  Unita': Fiumicino Roma (RM)- Aeroporti di Fiumicino, G.B.  Pastine,
Ciampino; 
  Matricola INPS: 7041486615. 
  Pagamento diretto: SI.