IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298,
e successive modificazioni; il decreto ministeriale  del  30  gennaio
1998, n. 39; il decreto  ministeriale  28  maggio  1992;  il  decreto
ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165;  il  decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto  ministeriale  del  9  febbraio  2005,  n.  22;  il   decreto
ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16  maggio  2008,
n. 85 convertito nella legge 14  luglio  2008,  n.  121;  il  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale  del  26
marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n.  167;  la  circolare
ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione Europea, dalla prof.ssa Alessandra Tini; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo  di  formazione  sotto
indicato; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata, di madrelingua  italiana,  ai  sensi
della circolare ministeriale n. 81 del 26 settembre 2010, e' esentata
dalla presentazione dell'attestato della  competenza  linguistica  in
quanto ha conseguito in Italia la formazione primaria, secondaria  ed
accademica; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  che,  ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto  legislativo
206/2007, l'esercizio della professione in argomento e'  subordinato,
nel  Paese  di  provenienza  al  possesso  di  un  ciclo   di   studi
post-secondari  della  durata  di  almeno   quattro   anni,   nonche'
all'assolvimento  della  formazione  didattico-pedagogica   richiesta
oltre al ciclo di studi post-secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta  19  dicembre  2011,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessata e l'ulteriore attivita' formativa,  ne  integrano  e
completano la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale: 
    diploma di istruzione post secondario: «Laurea  specialistica  in
Lingue e letterature  moderne  euroamericane  -  indirizzo  generico,
conseguita in data 1 dicembre 2009 presso l'Universita'  degli  Studi
dell'Aquila; 
    titolo  di  abilitazione  all'insegnamento:  «Zeugnis  über   die
Zurücklegung   des   Unterrichtspraktikumus   gemäβ    §    24    des
Unterrichtspraktikumus, BGBI. Nr. 145/83  abilitante  per  le  lingue
Tedesco e Inglese rilasciato il 12  settembre  2011  dal  BG/BRG/BORG
Schärding - Austria, 
    posseduto dalla cittadina italiana Alessandra TINI  nata  a  Atri
(Teramo) il 21 aprile1984, ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui  al
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,   e'   titolo   di
abilitazione all'esercizio in Italia  della  professione  di  docente
nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione  o
concorso; 
    45/A - Inglese - Lingua straniera; 
    45/A - Seconda Lingua straniera - Tedesco; 
    46/A - Lingue e civilta' straniere - Inglese; 
    46/A - Lingue e civilta' straniere - Tedesco. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 febbraio 2012 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo