IL DIRETTORE GENERALE 
                         per gli ordinamenti 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297;
il decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.  298,  e  successive
modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica  31  luglio
1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39;  il
decreto ministeriale 28  maggio  1992;  il  decreto  ministeriale  26
maggio 1998; il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300;  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  il
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre  2004  n.  334  di
modifica ed integrazione al decreto del Presidente  della  Repubblica
31 agosto 1999, n. 394; il decreto ministeriale del 9 febbraio  2005,
n. 22; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del
Presidente della Repubblica  20  gennaio  2009,  n.  17;  il  decreto
ministeriale 26 marzo 2009,  n.  37;  la  circolare  ministeriale  23
settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37  comma  2,  della
citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/99 e successive  modificazioni
in combinato disposto con l'art. 1 del decreto legislativo n. 115/92,
di riconoscimento dei titoli di formazione professionale  di  docente
acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Matilda Kuqi; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa al titolo  di  formazione  sotto
indicato; 
  Vista la laurea in «scienze dell'educazione»  (18  -  classe  delle
lauree in scienze dell'educazione e  della  formazione)  -  indirizzo
educatore professionale - conseguita presso l'Universita' degli Studi
di Cassino in data 19 luglio 2007; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata, ai sensi  della  C.M.  23  settembre
2010 n.  81,  e'  esentata  dall'obbligo  della  presentazione  della
competenza linguistica, in quanto ha conseguito in Italia  la  laurea
sopra indicata; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato d'origine; 
  Rilevato  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19   del   decreto
legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in  argomento  e'
subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso  di  un  ciclo  di
studi post-secondari di durata minima di tre  anni,  compatibilmente,
ai sensi dell'art. 49 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 394/99,  con  la  natura,  la  durata  e  la  composizione   della
formazione professionale conseguita; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del 22 luglio  2011,  indetta  ai
sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  394/99  e  16,  comma  3,  del  citato decreto
legislativo n. 206/2007; 
  Visto il decreto direttoriale prot. n.  6241  datato  20  settembre
2011 che subordina al  superamento  di  una  prova  attitudinale,  il
riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento; 
  Vista la nota prot. n. 207  dell'11  gennaio  2012,  con  la  quale
l'Ufficio XI - Ambito Territoriale  per  la  provincia  di  Frosinone
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio  ha  fatto  conoscere
l'esito    favorevole    della    prova    attitudinale     sostenuta
dall'interessata; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dall'interessata  comprova,  ai  sensi
dell'art. 49, comma  2,  del  gia'  piu'  volte  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 394/99, una  formazione  professionale
adeguata per natura, composizione e durata; 
 
                              Decreta: 
 
  1 - Il titolo di formazione  professionale  "Diploma  "Mesuese  per
Klasat I-IV te Shkolles 8 vjeçare" conseguito il  1°  luglio  1995  e
rilasciato il 15 gennaio 1996 dall'Universita'  «Aleksander  Xhuvani»
di Elbasan (Albania) - Facolta' del ciclo inferiore, posseduto  dalla
signora Matilda Kuqi, cittadina italiana, nata a Elbasan (Albania) il
9 ottobre 1974, come integrato dalla misura compensativa  di  cui  al
decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per  gli  effetti
dell'articolo 49 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto  1999,  n.  394  e  successive  modificazioni,  e'  titolo  di
abilitazione all'esercizio della professione di: docente nella scuola
primaria. 
  2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 febbraio 2012 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo