IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n.
670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,  n.
341; la legge 5 febbraio 1992, n.  91;  il  decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto  legislativo  n.  286
del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394;  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  il
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale 4 giugno 2001;  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53;  il
decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;  il
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206;  il  decreto   del
presidente della Repubblica  20  gennaio  2009,  n.  17;  il  decreto
ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167;
la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche
professionali per  l'insegnamento  acquisito  in  Paese  appartenente
all'Unione Europea dalla prof.ssa Elisabeth Raffl; 
  Visto che la richiesta dell'interessata e' rivolta ai  sensi  della
legge 167/2009 ad ottenere il riconoscimento della propria formazione
limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai  soli  posti  di
insegnamento nelle  scuole  di  lingua  tedesca  della  provincia  di
Bolzano; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato che l'interessata, di madrelingua tedesca, possiede  la
competenza linguistica, in quanto tutti gli studi sono stati compiuti
in lingua tedesca; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1  e  2,  citato  decreto
legislativo  n.  206,  il  riconoscimento  e'   richiesto   ai   fini
dell'accesso alla professione corrispondente a quella  per  la  quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato altresi', che l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un  ciclo  di
studi post -  secondari  di  durata  di  almeno  quattro  anni  e  al
completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al
ciclo di studi post - secondari; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il seguente titolo di formazione professionale: 
    diploma   di   istruzione   post   secondario:   «Magistra    der
Naturwissenschaften,    erste     Studienrichtung     Lehramtsstudium
Unterrichtsfach Biologie,  und  Umweltkunde;  zweite  Studienrichtung
Lehramtsstudium  Unterrichtsfach  Bewegung  und   Sport»   rilasciato
dall'«Universität  Innsbruck»   (Austria)   il   16   ottobre   2009,
comprensivo della formazione didattico pedagogica; 
    titolo di abilitazione all'insegnamento: «Bestätigung gemäβ § 27a
Unterrichtspraktikumsgesetz», (tirocinio come  insegnante  praticante
sostenuto nell'a.s. 2010/11) rilasciato dalla «Landes Schul  Rat  für
Tirol» di Innsbruck il 1° agosto 2011», 
  posseduto  dalla  cittadina  italiana,  di   madrelingua   tedesca,
Elisabeth Raffl nata a Merano (BZ) il 18 aprile 1986, ai sensi e  per
gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e'
titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della  professione  di
docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria  nelle  classi  di
concorso o abilitazione: 
    29/A - Educazione fisica negli istituti e  scuole  di  istruzione
secondaria superiore limitatamente  ai  soli  posti  di  insegnamento
nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano; 
    30/A - Scienze motorie e sportive limitatamente ai soli posti  di
insegnamento nelle  scuole  di  lingua  tedesca  della  provincia  di
Bolzano. 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo  n.  206,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 febbraio 2012 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo