IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  184  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Visti, in particolare, gli  articoli  4  e  6  del  citato  decreto
legislativo 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi  di
misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido  di  carbonio
delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve  essere
riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette; 
  Vista la lettera del 27 gennaio 2012 con la quale la Gutab  Trading
s.r.l. ha comunicato la  variazione  del  tenore  in  nicotina  e  in
catrame di alcune marche di sigarette; 
  Considerato   che   le    analisi    eseguite    dal    laboratorio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che  i
tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati  dalla
citata Societa' sono in linea  con  le  disposizioni  comunitarie  in
materia; 
 
                              Decreta: 
 
  I tenori  in  nicotina  e  in  catrame  delle  seguenti  marche  di
sigarette e' cosi' modificato: 
 
    

            |===========================|==========================|
            | Mg/nicotina    Mg/Catrame | Mg/nicotina   Mg/Catrame |
            |             DA            |             A            |
|===========|===========================|==========================|
|BLACK DEVIL|     0,8           10,0    |     0,5           7,0    |
|  SPECIAL  |                           |                          |
|  FLAVOUR  |                           |                          |
|-----------|---------------------------|--------------------------|
|BLACK DEVIL|     0,8           10,0    |     0,5           7,0    |
|  FINEST   |                           |                          |
|  FLAVOUR  |                           |                          |
|===========|===========================|==========================|

    
 
  I prodotti gia' fabbricati alla data di pubblicazione del  presente
decreto potranno essere commercializzati fino  ad  esaurimento  delle
scorte. 
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 febbraio 2012 
 
                                               Il direttore: Rispoli