IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  20
gennaio 2012 con cui e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza  in
relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia,  nel
territorio  del  comune  dell'Isola   del   Giglio   (Grosseto),   la
conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.
3998 del 20 gennaio 2012 e la nota dell'Agenzia delle Dogane  del  27
gennaio 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
gennaio 2012, con il quale e' stato prorogato, fino  al  31  dicembre
2012,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  ai   gravi   dissesti
idrogeologici che interessano il territorio del comune di  Marina  di
Lesina  in  provincia  di  Foggia,  l'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  n.  3750  del  30  marzo  2009  e  successive
modifiche ed integrazioni, nonche' la nota della regione Puglia del 6
febbraio 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  17
settembre 2010,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di
Salerno,   relativamente   agli   eccezionali   eventi    atmosferici
verificatisi il 9 settembre 2010, da  ultimo  prorogato  fino  al  30
settembre 2012, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3914 del 22 dicembre 2010  e  la  nota  del  Capo  di
gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  del  31
gennaio 2012; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine dell'eventuale destinazione  al  consumo  dei  materiali
recuperati dalla  nave  Costa  Concordia,  la  dichiarazione  di  cui
all'articolo  36  del decreto  del  Presidente  della   Repubblica 23
gennaio 1973, n.  43  viene  presentata,  in  deroga  alla  normativa
vigente, al momento della classificazione degli stessi presso il sito
di deposito temporaneo.