IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio (Grosseto), la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012 e la nota dell'Agenzia delle Dogane del 27 gennaio 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2012, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3750 del 30 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota della regione Puglia del 6 febbraio 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 9 settembre 2010, da ultimo prorogato fino al 30 settembre 2012, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3914 del 22 dicembre 2010 e la nota del Capo di gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2012; Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Al fine dell'eventuale destinazione al consumo dei materiali recuperati dalla nave Costa Concordia, la dichiarazione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 viene presentata, in deroga alla normativa vigente, al momento della classificazione degli stessi presso il sito di deposito temporaneo.