IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  recante
norme sull'ordinamento  degli  organi  speciali  della  giurisdizione
tributaria; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, con il
quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui  all'art.
1 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992; 
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  1°ottobre  1996  di
determinazione delle spese per il rilascio  delle  copie  di  atti  e
documenti relativi al processo tributario; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 546 del
1992 che prevede, per le parti, nel processo dinanzi alle commissioni
tributarie provinciali e regionali e alle commissioni  tributarie  di
primo e di secondo grado delle Province di Trento e  di  Bolzano,  la
facolta' di richiedere copia autentica degli  atti  e  dei  documenti
contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio; 
  Visto l'art. 38 del menzionato decreto legislativo n. 546 del  1992
che, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie di  cui  sopra,
prevede, per il  rilascio  di  copia  autentica  della  sentenza,  la
corresponsione delle relative spese; 
  Visto l'art. 69 del menzionato decreto legislativo n. 546 del  1992
che, nel processo dinanzi alle commissioni tributarie di  cui  sopra,
prevede per il rilascio di copia  della  sentenza  spedita  in  forma
esecutiva, ai sensi dell'art. 475  c.p.c.,  la  corresponsione  delle
relative spese; 
  Visto il comma 1-bis dell'art. 40 del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 4,  comma  4,
del  decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, in base al  quale
il pagamento del diritto di copia su supporto  cartaceo  deve  essere
corrisposto in misura superiore di almeno il cinquanta per  cento  di
quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico; 
  Visto l'art. 250 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 che esclude l'applicazione della disciplina  relativa
al diritto di certificato al  processo  amministrativo,  contabile  e
tributario; 
  Visto  l'art.  262  del  medesimo  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 115 del 2002 in base al quale, sino all'emanazione  del
regolamento previsto dall'art. 40, nel processo tributario la  misura
del  diritto  di  copia  e'  stabilita  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio; 
  Visto l'art. 263 del citato  testo  unico  in  base  al  quale  nel
processo tributario di primo e di secondo grado il diritto  di  copia
non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario; 
  Visto l'art. 264 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 2002 in  base  al  quale,  sino  all'emanazione  del  regolamento
previsto dall'art. 196,  il  pagamento  del  diritto  di  copia,  nel
processo tributario, si effettua mediante l'applicazione di marche da
bollo sull'originale; 
  Ritenuto che, nelle more dell'emanazione  del  regolamento  di  cui
all'art. 40 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica  n.
115 del 2002, occorre procedere alla revisione e all'aggiornamento  -
in base al costo presunto del servizio - della misura del diritto  di
copia fissata dal citato decreto 1° ottobre 1996; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le spese per il rilascio, da parte degli  uffici  di  segreteria
della commissione tributaria centrale, delle  commissioni  tributarie
provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e  di
secondo grado delle Province di Trento e di Bolzano, di copie di atti
e documenti contenuti nei fascicoli di parte  e  di  ufficio  di  cui
all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546, e di copia della sentenza  di  cui  all'art.  38,  comma  1,  ed
all'art. 69 dello stesso decreto legislativo,  sono  fissate,  per  i
richiedenti diversi dall'ufficio impositore, nella  misura  stabilita
dalle tabelle contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono
parte integrante del presente decreto.