IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista  la  direttiva  2001/82/CE,  recante  un  codice  comunitario
relativo ai medicinali veterinari, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 13  gennaio  2012,
riguardante, nell'ambito dell'art.  35  della  sopracitata  direttiva
2001/82/CE,  l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   dei
medicinali veterinari contenenti le  sostanze  attive  «cefquinome  e
ceftiofur»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I medicinali per uso  veterinario  contenenti  le  sostanze  attive
«cefquinome e ceftiofur» non possono essere utilizzati  nel  pollame,
comprese le uova. 
  Le  societa'  titolari  delle  autorizzazioni   all'immissione   in
commercio dei medicinali per uso veterinario contenenti  le  suddette
sostanze attive sono tenute a modificare immediatamente gli  stampati
dei medicinali  sopracitati  secondo  quanto  disposto  nel  presente
decreto, ad adeguarli  a  quanto  stabilito  nell'allegato  III  alla
sopracitata decisione della Commissione europea del 13 gennaio  2012,
ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati  delle  confezioni
in commercio. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 febbraio 2012 
 
                                         Il direttore generale: Ferri