IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni  del  12
febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 marzo 2011,  relativo
alla societa' Go-Real Estate  S.r.l.,  per  la  quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 1° gennaio  2011
al 25 febbraio 2011; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  in  data  27  aprile  2011,
relativo alla societa' Go-Real Estate S.r.l., per la quale sussistono
le condizioni previste dalla normativa sopra citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 26 febbraio 2011
al 31 dicembre 2011; 
  Visti gli assensi delle Regioni Sicilia (3 ottobre 2011), Lombardia
(19 aprile 2011), e Lazio  (24  marzo  2011),  che  si  sono  assunte
l'impegno all'erogazione della propria quota parte  del  sostegno  al
reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti  dalla
societa' GO-Real Estate S.r.l., per il periodo dal 1° gennaio 2011 al
25 febbraio 2011, in  conformita'  agli  accordi  siglati  presso  il
Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche; 
  Visti gli assensi delle Regioni Sicilia (3 ottobre 2011), Lombardia
(19 maggio 2011), e Lazio  (9  maggio  2011),  che  si  sono  assunte
l'impegno all'erogazione della propria quota parte  del  sostegno  al
reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti  dalla
societa' Go-Real Estate S.r.l., per il periodo dal 26  febbraio  2011
al 31 dicembre 2011, in conformita' agli accordi  siglati  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dalla societa' Go-Real Estate S.r.l., per il periodo dal  1°  gennaio
2011 al 25 febbraio 2011; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda Go-Real Estate S.r.l., per il periodo  dal  26  febbraio
2011 al 31 dicembre 2011; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,
n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal  1°  gennaio  2011  al  25
febbraio  2011,  la  concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definite nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 marzo  2011,
in favore di un  numero  massimo  di  14  lavoratori  della  societa'
GO-Real Estate S.r.l., dipendenti presso le sedi di: 
    Antegnate (Bergamo) - 3 lavoratori; 
    Rodengo Saiano (Brescia) - 2 lavoratori; 
    Ragusa (Ravenna) - 4 lavoratori; 
    Roma Lunghezza (Roma) - 5 lavoratori. 
  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 38.489,78. 
  Matricola INPS: 3021150167/01 
  Pagamento diretto: SI