IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 
  Visto  l'art.  9  del  predetto  Regolamento  (CE)   n.   510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione; 
  Visto l'art. 5, comma 6,  del  sopra  citato  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 che consente  allo  Stato  membro  di  accordare,  a  titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  148/2007  della  Commissione  del  15
febbraio 2007, relativo alla  registrazione  della  denominazione  di
origine protetta Stelvio o Stilfser, ai sensi dell'art. 7,  paragrafo
4, primo comma del Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Vista    l'istanza    presentata    dal     Consorzio     formaggio
Stelvio/Konsortium Stilfser Käse,  con  sede  in  Bolzano/Bozen,  via
Insbruck 43/Innsbrucker str. 43, intesa ad ottenere la modifica della
disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Stelvio
o Stilfser; 
  Vista la nota ministeriale protocollo n. 842 del 17  gennaio  2012,
con la quale il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, ritenendo che la  modifica  di  cui  sopra  rientri  nelle
previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n.  510/2006,
ha  notificato  all'organismo  comunitario  competente  la   predetta
domanda di modifica; 
  Vista l'istanza dell'8 febbraio 2012, con  la  quale  il  Consorzio
formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse, richiedente  la  modifica
in argomento ha chiesto la  protezione  a  titolo  transitorio  della
stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto  Regolamento  (CE)
n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e  per  esso
il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da
qualunque   responsabilita',   presente   e    futura,    conseguente
all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda  di  modifica
del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine
protetta  Stelvio  o  Stilfser,  ricadendo  la  stessa  sui  soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6  del  predetto
Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della  denominazione  di  origine
protetta Stelvio o Stilfser in  attesa  che  l'organismo  comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal  Consorzio  formaggio
Stelvio/Konsortium  Stilfser  Käse,   sopra   citato,   assicuri   la
protezione a titolo transitorio a livello nazionale  dell'adeguamento
del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di   origine
protetta Stelvio o Stilfser, secondo  le  modifiche  richieste  dallo
stesso, in attesa che il competente organismo comunitario  decida  su
detta domanda; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, a decorrere dalla data  del  presente  decreto,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006  del  Consiglio
del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della  denominazione
di origine protetta Stelvio o Stilfser  che  recepisce  le  modifiche
richieste dal Consorzio formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse  e
trasmesso  con  nota  n.  842  del  17  gennaio  2012   all'organismo
comunitario competente  e  consultabile  nel  sito  istituzionale  di
questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it