IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto l'art. 9 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione; Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica; Visto il Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, primo comma del Regolamento (CE) n. 510/2006; Vista l'istanza presentata dal Consorzio formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse, con sede in Bolzano/Bozen, via Insbruck 43/Innsbrucker str. 43, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser; Vista la nota ministeriale protocollo n. 842 del 17 gennaio 2012, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Vista l'istanza dell'8 febbraio 2012, con la quale il Consorzio formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse, sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1 E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Stelvio o Stilfser che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio formaggio Stelvio/Konsortium Stilfser Käse e trasmesso con nota n. 842 del 17 gennaio 2012 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it