IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del  25  agosto
2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla  registrazione,
fra le altre, della denominazione  di  origine  protetta  «Ficodindia
dell'Etna»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge  comunitaria  1999 ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il  decreto  17  febbraio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 60  del  13
marzo 2009, con il quale l'organismo «Suolo e Salute Srl» con sede in
Bologna, via Galliera n. 93, e' stato  autorizzato  ad  effettuare  i
controlli  sulla  denominazione  di  origine   protetta   «Ficodindia
dell'Etna»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 17 febbraio 2009; 
  Considerato che il «Consorzio  Ficodindia  dell'Etna  DOP»  non  ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per il triennio successivo alla data di scadenza  dell'autorizzazione
sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso ; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo  concernente   la   denominazione   di   origine   protetta
«Ficodindia dell'Etna» anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa con  decreto  17  febbraio  2009,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «Suolo e Salute  Srl»  oppure  all'eventuale
nuovo organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato  «Suolo   e
Salute Srl» con sede in Bologna, via Galliera n. 93, con  decreto  17
febbraio 2009  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di
origine  protetta   «Ficodindia   dell'Etna»,   registrata   con   il
Regolamento della Commissione (CE) n. 1491 della Commissione  del  25
agosto 2003 e' prorogata fino all'emanazione del decreto  di  rinnovo
dell'autorizzazione   all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.