Premessa. 
  La vigente normativa in materia di razionalizzazione e contenimento
della spesa delle amministrazioni pubbliche prevede che  quota  parte
delle eventuali  economie  derivanti  da  riduzioni  di  spesa  e  da
maggiori entrate conseguite in relazione all'attuazione dei  processi
di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni,  possono  essere
utilizzate  per  finanziare  la  contrattazione  integrativa  e   per
attivare, tra l'altro, gli istituti premianti previsti  dall'art.  19
del decreto legislativo n. 150/2009. 
  In effetti, in linea generale gli interventi normativi sulla  spesa
pubblica,  nell'individuare  tipologie  e  misure  dei  risparmi   da
conseguire,  consentono  alle  amministrazioni   un   ampio   margine
operativo,  al  fine  di  incrementare  le  risorse   dedicate   alla
contrattazione integrativa con modalita' di  finanziamento  virtuose,
tramite   processi   di    riorganizzazione,    ristrutturazione    e
riqualificazione  della  spesa,  con  l'obiettivo  da  un   lato   di
rafforzare la correlazione tra qualita' dei servizi e produttivita' e
capacita' innovativa  della  prestazione  lavorativa,  dall'altro  di
limitare  gli  effetti  del  contenimento  delle  risorse   destinate
all'impiego pubblico. 
  La  presente  circolare  e'  pertanto  finalizzata   a   richiamare
l'attenzione sull'esigenza di un corretto e tempestivo utilizzo delle
opportunita' offerte  dalla  richiamata  normativa,  con  particolare
riferimento all'art. 61, comma 17 del  decreto-legge  n.  112/2008  e
all'art. 16, commi 4 e 5 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito
nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  Sono destinatari della presente circolare le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche»,  ad  esclusione  degli  enti   e   delle
amministrazioni indicate nelle diverse disposizioni normative. 
Quadro normativo. 
  Si richiama, in sintesi, la principale normativa in materia. 
  L'art. 61, comma 17, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133  ha
previsto l'istituzione di un apposito fondo nel quale confluiscono le
somme  provenienti  dalle   riduzioni   di   spesa   degli   apparati
amministrativi e le maggiori entrate previste nello  stesso  decreto.
La norma in parola prevede che una quota di detto fondo  puo'  essere
destinata al finanziamento della contrattazione integrativa. 
  Si allega una tabella  riassuntiva  delle  misure  di  contenimento
delle spese degli apparati amministrativi introdotte dalla  norma  in
parola,  in  relazione  alle  modifiche  apportate  dall'art.  6  del
decreto-legge n. 78/2010 (All. 1). 
  La legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), ha, tra
l'altro, disciplinato le  modalita'  applicative  delle  disposizioni
contenute nel menzionato art.  61,  comma  17  del  decreto-legge  n.
112/2008. 
  In particolare, l'art. 2, comma 32 di detta  norma  precisa  che  a
partire dal 2009 il trattamento economico accessorio  dei  dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni e' corrisposto in base alla qualita',
produttivita' e capacita' innovativa  della  prestazione  lavorativa,
anche utilizzando le risorse di cui al richiamato art. 61,  comma  17
del decreto-legge n. 112/2008. Il  comma  34  del  medesimo  articolo
prevede   che   puo'   essere   devoluta   al   finanziamento   della
contrattazione integrativa  delle  amministrazioni  una  quota  parte
delle  risorse  dei  risparmi  aggiuntivi  rispetto  a  quelli   gia'
considerati per il  miglioramento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,
realizzati   per    effetto    di    processi    amministrativi    di
razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento.  L'art.  2,
comma 33 prevede, inoltre,  che  con  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti  percentuali  e
le modalita' di destinazione delle  predette  risorse  aggiuntive  al
finanziamento della contrattazione integrativa. 
  A fini sopra indicati sono stati emanati i decreti ministeriali  23
dicembre 2009 e 28 dicembre 2010. 
  In materia di premialita' si  richiama,  inoltre,  l'Intesa  del  4
febbraio 2011 che prevede che per l'applicazione dell'art. 19,  comma
1  del  decreto  legislativo  150/2009  potranno  essere   utilizzate
esclusivamente le risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione  del
comma 17 dell'art. 61 del decreto-legge n. 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008. 
  L'art. 16 del decreto-legge n. 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito  nella  legge
15 luglio 2011, n. 111, prevede la possibilita' di  incremento  delle
risorse  da  destinare  alla  contrattazione   integrativa,   tramite
maggiori  economie,  ulteriori  rispetto  a  quelle  previste   dalla
normativa vigente (v. supra) e da altre  disposizioni  contenute  nel
medesimo decreto-legge n. 98/2011. 
  Infine, si richiama l'art. 6  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2011, n. 141, in base al quale nelle more dei  rinnovi  contrattuali,
ai fini della differenziazione retributiva in  fasce  prevista  dagli
articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, possono essere utilizzate le eventuali economie
aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma  5,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
Indicazioni per l'applicazione del decreto-legge n.  112/2008  e  del
  decreto-legge n. 98/2011. 
Risparmi destinabili alla contrattazione integrativa ex decreto-legge
  n. 112/2008. 
  Come sopra gia' evidenziato, l'art. 61, comma 17, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133 ha previsto l'istituzione di  un  apposito  fondo
nel quale confluiscono le somme provenienti dalle riduzioni di  spesa
egli apparati amministrativi e le  maggiori  entrate  previste  nello
stesso decreto. La norma in parola prevede che  una  quota  di  detto
fondo puo' essere destinata, con le modalita' individuate nella legge
203/2008, al finanziamento della contrattazione integrativa. 
  Le misure di spesa indicate nel menzionato art. 61,  comma  17  del
decreto-legge n. 112/2008  hanno  subito  rimodulazioni  per  effetto
dell'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti  in  materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) che  ha
operato la riduzione di alcuni costi sostenuti dalle amministrazioni,
quali  ad  esempio  la  partecipazioni  agli  organi  collegiali,  le
indennita', compensi e gettoni di presenza, spesa annua per studi  ed
incarichi di consulenza. 
  Nella Tabella 1, si riassumono  le  misure  di  contenimento  delle
spese degli apparati amministrativi introdotte dall'art. 61, comma 17
del decreto-legge n. 112/2008, in relazione alle modifiche  apportate
dall'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010. 
  La terza colonna della predetta Tabella  indica  sinteticamente  le
misure percentuali o assolute delle riduzioni di spesa e i  correlati
risparmi che le amministrazioni devono versare, ai sensi  del  citato
art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008, ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  Detti risparmi, ai fini della destinazione al  finanziamento  della
contrattazione integrativa confluiscono nel fondo di cui al  predetto
decreto, ai fini della successiva ripartizione alle  amministrazioni,
con le modalita' indicate nell'art. 2 comma 33 della legge  203/2008,
e. 
  I risparmi conseguiti dalle amministrazioni, ulteriori  rispetto  a
quelli  realizzati  per   effetto   dell'applicazione   delle   sopra
richiamate norme, costituiscono economie aggiuntive che, per  effetto
dell'art. 16, commi 4 e 5 del decreto-legge n. 98/2011 e nelle misure
ivi indicate, possono essere destinati dalle  stesse  amministrazioni
al finanziamento della contrattazione integrativa (v. infra). 
Risparmi destinabili alla contrattazione integrativa ex decreto-legge
  n. 98/2011. 
  Come gia' evidenziato,  l'art.  16  del  decreto-legge  n.  98/2011
prevede la possibilita' di incremento delle risorse da destinare alla
contrattazione  integrativa,  tramite  maggiori  economie,  ulteriori
rispetto a quelle previste dalla normativa vigente (v.  supra)  e  da
altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 98/2011. 
  Nel merito, il comma 4 dell'art. 16 del predetto  decreto-legge  n.
112/2008 prevede la facolta' per le amministrazioni di  cui  all'art.
1, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di
adottare, per perseguire maggiori economie, «entro  il  31  marzo  di
ogni anno, piani triennali di  razionalizzazione  e  riqualificazione
della  spesa,  di  riordino  e  ristrutturazione  amministrativa,  di
semplificazione e digitalizzazione,  di  riduzione  dei  costi  della
politica e di funzionamento, ivi compresi gli  appalti  di  servizio,
gli  affidamenti  alle  partecipate  e  il  ricorso  alle  consulenze
attraverso persone giuridiche». 
  Detti piani, da aggiornare annualmente, indicano la spesa sostenuta
a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e
i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 
  Il  comma  5  dell'art.  16  prevede  che  le  eventuali   economie
aggiuntive effettivamente realizzate a  seguito  dell'attuazione  dei
predetti piani possono essere utilizzate  annualmente,  ai  fini  del
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, nell'importo massimo del
50 per cento per la contrattazione integrativa,  di  cui  il  50  per
cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art.  19  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  La restante quota dei risparmi conseguiti  e'  versata  annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.  Non  devono
provvedere al  versamento  gli  enti  territoriali  e  gli  enti,  di
competenza regionale o  delle  provincie  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, del SSN. 
  Le economie conseguite sono utilizzabili solo se le amministrazioni
interessate,  accertano  a  consuntivo,  con  riferimento  a  ciascun
esercizio, il raggiungimento degli  obiettivi  fissati  per  ciascuna
delle singole voci di  spesa  previste  nei  piani  e  i  conseguenti
risparmi. I  risparmi  devono  essere  certificati,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  dai  competenti  organi  di  controllo.  Per  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della   Ragioneria   generale   dello   Stato   per    il    tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali  di  bilancio  e
dalla  Presidenza  del  Consiglio  -  Dipartimento   della   funzione
pubblica. 
  I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione
alle organizzazioni sindacali rappresentative. 
  La norma in parola precisa, come sopra anticipato, che le  economie
realizzate a seguito dell'adozione dei piani triennali devono  essere
aggiuntive rispetto a quelle gia' previste  dalla  normativa  vigente
(art. 61, comma 17 decreto-legge  n.  112/2008)  nonche'  rispetto  a
quelle conseguibili in applicazione dell'art. 12 (Acquisto,  vendita,
manutenzione e censimento di immobili pubblici) e dallo  stesso  art.
16 del decreto legge in commento. 
Risorse  derivanti  dai   risparmi   conseguiti,   destinabili   alla
  contrattazione integrativa: sintesi. 
  Sintetizzando quanto finora esposto, attualmente  i  fondi  per  la
contrattazione integrativa possono essere alimentati: 
    a) dalle  risorse  provenienti  dall'applicazione  dell'art.  61,
comma 17 del decreto-legge n. 112/2008, con le modalita'  individuate
nella legge 203/2008 (c.d. «dividendo dell'efficienza»); 
    b) dal 50%  delle  economie  conseguite  per  effetto  dei  piani
triennali previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 16 del decreto-legge  n.
98/2011, finalizzati alla razionalizzazione e riqualificazione  della
spesa,  al   riordino   e   ristrutturazione   amministrativa,   alla
semplificazione e digitalizzazione, alla riduzione  dei  costi  della
politica e di funzionamento, ivi compresi gli  appalti  di  servizio,
gli  affidamenti  alle  partecipate  e  il  ricorso  alle  consulenze
attraverso persone giuridiche, conseguibili in applicazione: 
      delle altre disposizioni del medesimo art. 16 del decreto-legge
n. 98/2011, finalizzate  alla  razionalizzazione  e  al  contenimento
della spesa in materia di pubblico impiego (es.:  economie  derivanti
da processi di  digitalizzazione,  semplificazione  delle  procedure,
riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, ...); 
      dell'art.  12  del   predetto   decreto   (Acquisto,   vendita,
manutenzione e censimento di immobili pubblici); 
    c) dal 50% delle  ulteriori  economie  conseguite  rispetto  alle
misure individuate  nell'art.  61,  comma  17  del  decreto-legge  n.
112/2008, come rimodulate dall'art. 6 del  decreto-legge  n.  78/2010
(v. comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011). 
  Si precisa che le economie indicate nei punti b)  e  c),  all'esito
delle procedure di certificazione,  sono  immediatamente  destinabili
dalle   amministrazioni   al   finanziamento   della   contrattazione
integrativa. 
  Con riferimento alle  norme  commentate,  le  amministrazioni  sono
inviate ad avviare le necessarie valutazioni e i connessi adempimenti
operativi  per   l'individuazione   dei   necessari   interventi   di
ristrutturazione/ottimizzazione organizzativa e  di  riqualificazione
della spesa, ai fini delle previsioni  di  cui  al  decreto-legge  n.
112/2008 e  per  la  predisposizione  dei  piani  triennali  previsti
dall'art. 16, comma 4 del decreto-legge n. 98/2011. 
  Si pone l'accento sull'importanza delle indicazioni contenute nella
presente circolare, al fine di coniugare virtuosamente i processi  di
riorganizzazione e riqualificazione della spesa con  le  esigenze  di
incremento dei fondi destinati alla  contrattazione  integrativa,  da
finalizzare all'attivazione delle politiche incentivanti e premiali. 
    Roma, 11 novembre 2011 
 
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                               amministrazione        
                                               e l'innovazione        
                                                   Brunetta           

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012 
Registro n. 1, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 234