IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO 
                              di Terni 
 
   Visto l'art. 4  del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18
aprile  1994,  n.342,  recante   semplificazioni   dei   procedimenti
amministrativi in materia  di  lavori  di  facchinaggio  che  prevede
l'attribuzione agli Uffici  Provinciali  del  lavoro  delle  funzioni
amministrative in materia di determinazione delle tariffe  minime  di
facchinaggio in precedenza esercitate dalle  Commissioni  Provinciali
per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3  della
Legge 3 maggio 1955, n. 407; 
  Vista: la deliberazione adottata  in  data  24  luglio  1978  dalla
Commissione Provinciale per la disciplina dei lavori di  facchinaggio
di Terni  di  attenersi,  per  la  determinazione  della  tariffe  di
facchinaggio, al trattamento economico previsto dal C.C.N.L.,  per  i
dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto; 
  Vista: la circ. del Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali
n.V/25157/70- Doc. del 2.02.95 (regolamento sulla semplificazione dei
procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio); 
  Considerati: gli indici ISTAT del costo della vita per  il  periodo
2010 - 2011; 
  Considerato:  l'incremento   del   costo   del   lavoro   derivante
dall'applicazione della legge n.142/2001 e  di  quello  previdenziale
derivante dall'applicazione dell'art.  2  del decreto  legislativo n.
423/2001; 
  Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori  del
settore nelle riunioni del 23  novembre  2011,  16  gennaio  2012,  6
febbraio 2012, 13 febbraio 2012 e 17 febbraio 2012; 
  Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 2010; 
 
                             Determina: 
 
  Le tariffe minime dei lavori di  facchinaggio  sono  stabilite  dal
presente decreto. 
  A - La tariffa minima inderogabile per  prestazioni  di  lavoro  di
facchinaggio e' rideterminata secondo la tabella allegata con aumento
del 5,29% rispetto alla precedente secondo il prospetto allegato  che
fa parte integrante del presente decreto. 
  B - La tariffa ha validita' biennale a  decorrere  dal  1°  gennaio
2012.  La  stessa,  su  richiesta  delle  OO.SS.  datoriali   e   dei
lavoratori, potra' essere rideterminata nel corso del biennio qualora
si dovessero verificare le condizioni di cui al penultimo comma della
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale prot. n.
V/25157/70-Doc. del 02/02/95  in  ordine  all'eventuale  rinnovo  del
C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari
del trasporto. 
  Il provvedimento  viene  pubblicato  mediante  affissione  all'Albo
dell'Ufficio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Terni, 17 febbraio 2012 
 
                                 Il direttore territoriale: Lagonegro