IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione  degli
uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Vista la richiesta presentata dal responsabile della  conservazione
in purezza della varieta' indicata nel dispositivo, volta a  ottenere
la cancellazione della varieta' medesima dal registro nazionale; 
  Considerato che la varieta'  per  la  quale  e'  stata  chiesta  la
cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale; 
  Considerato che la Commissione sementi di  cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del  16  gennaio  2012,  ha
preso atto della richiesta di cancellazione, dal  relativo  registro,
della varieta' indicata nel dispositivo; 
  Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e  successive
modifiche e integrazioni, la sotto riportata  varieta',  iscritta  al
registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con  il
decreto a fianco indicato, e' cancellata dal registro medesimo: 
 
    

---------------------------------------------------------------------    
Codice  | Specie  | Varieta' |     Responsabile     |       D.M.
        |         |          |  della conservazione |   Iscrizione o
        |         |          |      in purezza      |      rinnovo
---------------------------------------------------------------------    
12321      Sorgo     Reggio      RAGT 2N SAS             03/08/2010   
---------------------------------------------------------------------    

    
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 febbraio 2012 
 
                                         Il direttore generale: Blasi 
 
              Avvertenza: il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.