IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  Vista  la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 7 settembre  2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  cosi'  come  modificata  dalla   direttiva
2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva 2005/36/CE; 
  Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del
9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui  al  comma  3
del  medesimo  articolo  non  si   applicano   se   la   domanda   di
riconoscimento ha per oggetto titoli identici  a  quelli  su  cui  e'
stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo  IV
sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo; 
  Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del  Capo  IV
del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento  sulla
base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»; 
  Vista  l'istanza  del  9  dicembre  2011,  corredata  da   relativa
documentazione, con la quale il  sig.  Michael  Panzenberger  nato  a
Dobbiaco (Italia) il giorno 8 gennaio 1973, di cittadinanza italiana,
ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di
«Doktor der Gesamten Heilkunde» rilasciato in data 10  dicembre  2004
dalla Universität Graz - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia,
della professione di medico chirurgo; 
  Vista la  medesima  istanza  del  9  dicembre  2011,  corredata  da
relativa documentazione, con la quale il  sig.  Michael  Panzenberger
ha, altresi',  chiesto  a  questo  Ministero  il  riconoscimento  del
proprio titolo di «Fächarzt für Kinder- und Jugendmedizin» rilasciato
in data 30 settembre 2010 dal Bayerische Landesärztekammer - Germania
- al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di  medico  specialista
in pediatria; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessato; 
  Accertata  la  sussistenza  dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento automatico dei titoli  in  questione  sulla  base  del
coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto
legislativo n. 206 del 9 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il  quale
il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della Direzione  delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  servizio  sanitario
nazionale, ha  disposto  che  per  le  attivita'  di  amministrazione
corrente, compresi  i  provvedimenti  finali  di  riconoscimento  dei
titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di  misura
compensativa, i direttori degli uffici sono  delegati  per  la  firma
degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Doktor  der
Gesamten  Heilkunde»  rilasciato  in  data  10  dicembre  2004  dalla
Universität Graz - Austria - al sig.  Michael  Panzenberger,  nato  a
Dobbiaco (Italia) il giorno 8 gennaio 1973, di cittadinanza italiana,
e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo.