Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
       Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro  747.649.929  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle  missioni  in  Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force  (ISAF)  ed  EUPOL
AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro  157.012.056  per  la  proroga  della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione  delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim  Force  in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita'  navali  nella  UNIFIL
Maritime  Task  Force,  di  cui  all'articolo   4,   comma   2,   del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di  euro  98.548.822  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, (( di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge  12  luglio  2011,  n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  agosto  2011,  n.
130, )) di seguito elencate: 
  a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security  Force  Training  Plan  in
Kosovo; 
  b) Joint Enterprise. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  298.461  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera
la  missione  denominata  Integrated  Police  Unit  (IPU),   di   cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio  2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di  euro  20.967.090  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alla missione  nel  Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui  all'articolo  4,  comma  5,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa  di  euro  1.212.168  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla   missione   denominata
Temporary  International  Presence  in   Hebron   (TIPH2),   di   cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio  2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  122.024  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea  di  assistenza  alle  frontiere  per  il  valico  di  Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in  Rafah  (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge  12  luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto
2011, n. 130. 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  256.320  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  e   dell'Unione   Africana   in   Sudan,   denominata   United
Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo
4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012  e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  266.997  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force ((  in  Cyprus  ))
(UNFICYP), di cui all'articolo 4,  comma  10,  del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130. 
  10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 309.242  per  la  prosecuzione  delle
attivita'  di  assistenza  alle  Forze  armate   albanesi,   di   cui
all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di  euro  49.686.380  per  la  proroga  della
partecipazione  di   personale   militare   all'operazione   militare
dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione  della  NATO
denominata Ocean Shield per il  contrasto  della  pirateria,  di  cui
all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre  2012,  la  spesa  di  euro  21.977.519   per   la   proroga
dell'impiego di personale militare  negli  Emirati  Arabi  Uniti,  in
Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni  in
Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15,  del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130. 
  13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954 per  la  partecipazione  di
personale  militare  alla  missione  militare   dell'Unione   europea
denominata EUTM  Somalia,  di  cui  all'articolo  4,  comma  16,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n.  130,  e  alle  iniziative  dell'Unione
europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa
e nell'Oceano indiano occidentale. 
  14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137 per la  stipulazione  dei
contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per  la
realizzazione di infrastrutture, relativi alle  missioni  di  cui  al
presente decreto. 
  15. Al fine di sopperire  a  esigenze  di  prima  necessita'  della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino  al  31  dicembre
2012, la spesa complessiva di euro 7.485.360 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire  in  economia,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei  casi
di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti  militari  che
partecipano alle missioni internazionali di cui al presente  decreto,
entro il limite di euro 6.500.000 in  Afghanistan,  euro  800.000  in
Libano, euro 185.360 nei Balcani. 
  16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di (( euro  9.742.928  ))  per  l'impiego  di
personale militare in attivita' di assistenza, supporto e  formazione
in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022
(2011), adottate dal Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni  Unite,
rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre  2011.
Per l'impiego di personale militare nel periodo dal 1°  ottobre  2011
al 31 dicembre 2011, si provvede a valere sulle  risorse  disponibili
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma  19,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; si applica l'articolo 6, commi  1,
2, lettera c), e 3, del decreto-legge n. 107  del  2011,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011. 
  (( 16-bis. Il Ministero della difesa e'  autorizzato  a  cedere,  a
titolo gratuito, al Governo provvisorio libico mezzi non piu' in  uso
alle Forze armate. Per la finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 1.025.000. 
  16-ter. E' autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2012 e fino al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  338.947  per  la  proroga  della
partecipazione di  personale  militare  alla  missione  di  vigilanza
dell'Unione europea in  Georgia,  denominata  EUMM  Georgia,  di  cui
all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. )) 
  17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro  143.259  per  la  partecipazione  di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica
del Sud Sudan, denominata  United  Nations  Mission  in  South  Sudan
(UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio
di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011. 
  18. Il Ministero della difesa e' autorizzato  a  cedere,  a  titolo
gratuito, mezzi di trasporto e  logistici  alle  Forze  armate  della
Repubblica di Gibuti. Per la finalita' di cui al  presente  comma  e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino  al  31  dicembre
2012, la spesa di euro 430.000. 
  19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 6.180.586  per  la  prosecuzione  dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa  di  euro  1.695.480  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
denominata European Union  Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX
Kosovo) e di euro 62.630  per  la  proroga  della  partecipazione  di
personale della Polizia di  Stato  alla  missione  denominata  United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4,  comma  21,
del  decreto-legge  12  luglio  2011,   n.   107,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  128.190  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla  missione  in
Palestina,  denominata  European  Union  Police   Mission   for   the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo  4,  comma
22, del  decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  541.803  per  la  proroga  della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla  missione  in  Bosnia-Erzegovina,  denominata  European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo  4,  comma  23,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa  di  euro  3.048.367  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alla
missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance
Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130. 
  24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  735.454  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alla
missione denominata European Union Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo
(EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130. 
  25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  514.244  per  la  proroga  della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di  finanza  alle
unita'  di  coordinamento  interforze  denominate  Joint   Multimodal
Operational Units (JMOUs) costituite in  Afghanistan,  Emirati  Arabi
Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130. 
  26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012,  la  spesa  di  euro  289.043  per  la  proroga  della
partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del
Corpo della polizia  penitenziaria  e  personale  amministrativo  del
Ministero della giustizia alla  missione  denominata  European  Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo  4,
comma 27, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 29.410 per la  partecipazione  di  un
magistrato  collocato  fuori  ruolo  alla  missione   in   Palestina,
denominata  European  Union  Police  Mission  for   the   Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di  cui  all'articolo  4,  comma  28,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 80.440 per la  partecipazione  di  un
magistrato collocato fuori ruolo alla missione in  Bosnia-Erzegovina,
denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui  all'articolo
4, comma 29, del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
  29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 10.000.000 per  il  mantenimento  del
dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
esterna  (AISE)  a  protezione  del  personale  delle  Forze   armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  3  agosto
2007, n. 124. 
 
          Riferimenti normativi 
              Il  testo  dell'articolo  4,  commi  da  1  a  3,   del
          decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107  (Proroga   delle
          missioni internazionali delle forze armate e di  polizia  e
          disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
          e 1973 (2011) adottate dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle
          Nazioni Unite, nonche'  degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di  pace  e  di
          stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  2  agosto  2011,  n.  130,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  181  del  5  agosto
          2011, e' il seguente: 
              "Art. 4. Missioni internazionali delle Forze  armate  e
          di polizia. - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio
          2011  e  fino  al  31  dicembre  2011,  la  spesa  di  euro
          399.704.836  per  la  proroga   della   partecipazione   di
          personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate
          International Security Assistance  Force  (ISAF)  ed  EUPOL
          AFGHANISTAN,  di  cui  all'articolo   4,   comma   1,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
              2. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro  92.021.055  per
          la proroga della partecipazione  del  contingente  militare
          italiano alla  missione  delle  Nazioni  Unite  in  Libano,
          denominata  United  Nations  Interim   Force   in   Lebanon
          (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella  UNIFIL
          Maritime Task Force, di cui all'articolo 4,  comma  2,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
              3. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro  33.234.000  per
          la proroga della partecipazione di personale militare  alle
          missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma  3,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22  febbraio  2011,  n.  9,  di
          seguito elencate: 
              a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union
          Rule of Law Mission  in  Kosovo  (EULEX  Kosovo),  Security
          Force Training Plan in Kosovo; 
              b) Joint Enterprise. 
              4. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 150.248  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione   dell'Unione   europea   in    Bosnia-Erzegovina,
          denominata  ALTHEA,  nel  cui  ambito  opera  la   missione
          denominata   Integrated   Police   Unit   (IPU),   di   cui
          all'articolo 4, comma  4,  del  decreto-legge  29  dicembre
          2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          febbraio 2011, n. 9. 
              5. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 7.308.028 per la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione nel Mediterraneo denominata Active  Endeavour,  di
          cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 29  dicembre
          2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          febbraio 2011, n. 9. 
              6. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 603.986  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione denominata  Temporary  International  Presence  in
          Hebron  (TIPH2),  di  cui  all'articolo  4,  comma  6,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
              7. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro  61.345  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione dell'Unione europea di assistenza  alle  frontiere
          per il valico di Rafah, denominata  European  Union  Border
          Assistance  Mission  in  Rafah  (EUBAM   Rafah),   di   cui
          all'articolo 4, comma  7,  del  decreto-legge  29  dicembre
          2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          febbraio 2011, n. 9. 
              8. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 128.507  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione delle Nazioni  Unite  e  dell'Unione  Africana  in
          Sudan, denominata United Nations/African Union  Mission  in
          Darfur (UNAMID),  di  cui  all'articolo  4,  comma  8,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
              9. E' autorizzata, a decorrere dal  1°  luglio  2011  e
          fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 104.721 per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione dell'Unione europea nella  Repubblica  democratica
          del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4,
          comma 9,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  228,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  febbraio
          2011, n. 9. 
              10. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 134.228  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione delle  Nazioni  Unite  denominata  United  Nations
          Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui  all'articolo
          4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  228,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  febbraio
          2011, n. 9. 
              11. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 158.749  per  la
          prosecuzione  delle  attivita'  di  assistenza  alle  Forze
          armate albanesi, di  cui  all'articolo  4,  comma  11,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
              12. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 353.164 per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione  di  vigilanza  dell'Unione  europea  in  Georgia,
          denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4,  comma  12,
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
              13. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro  20.873.434  per
          la  proroga  della  partecipazione  di  personale  militare
          all'operazione  militare  dell'Unione  europea   denominata
          Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della
          pirateria,  di  cui   all'articolo   4,   comma   13,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
              14. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.240.689 per la
          proroga  della   partecipazione   di   personale   militare
          impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione  e
          addestramento delle Forze armate e di polizia irachene,  di
          cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 29 dicembre
          2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          febbraio 2011, n. 9. 
              15. E' autorizzata, dal 1° luglio 2011  e  fino  al  31
          dicembre 2011, la spesa di euro 10.483.835 per  la  proroga
          dell'impiego di  personale  militare  negli  Emirati  Arabi
          Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze  connesse  con  le
          missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui  all'articolo  4,
          comma 15, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  228,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  febbraio
          2011, n. 9. 
              16. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 508.319  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  militare  alla
          missione  militare  dell'Unione  europea  denominata   EUTM
          Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 228,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
              17. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino  al  31  dicembre  2011,  l'ulteriore  spesa  di  euro
          64.255.200   per   la   stipulazione   dei   contratti   di
          assicurazione e di trasporto di durata  annuale  e  per  la
          realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni  di
          cui al presente decreto. 
              18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita'
          della  popolazione  locale,  compreso  il  ripristino   dei
          servizi essenziali, e'  autorizzata,  a  decorrere  dal  1°
          luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011,  l'ulteriore  spesa
          di euro 1.600.000  per  interventi  urgenti  o  acquisti  e
          lavori da  eseguire  in  economia,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti
          nei  casi  di  necessita'  e  urgenza  dal  comandante  del
          contingente militare che partecipa alla  missione  ISAF  in
          Afghanistan. 
              19. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 58.075.656  per
          la missione militare di attuazione degli interventi per  la
          protezione dei civili e delle  aree  a  popolazione  civile
          della Jamahiriya Araba  Libica  sotto  la  minaccia  di  un
          attacco, per il  rispetto  del  divieto  di  sorvolo  nello
          spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica e per  l'embargo
          delle armi, di cui alle  risoluzioni  1970  (2011)  e  1973
          (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza  delle  Nazioni
          Unite. 
              20. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 3.382.400 per la
          prosecuzione dei programmi di cooperazione delle  Forze  di
          polizia  italiane  in  Albania  e   nei   Paesi   dell'area
          balcanica,  di  cui   all'articolo   4,   comma   19,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
              21. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 867.940  per  la
          proroga della partecipazione di personale della Polizia  di
          Stato alla missione denominata European Union Rule  of  Law
          Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro  31.480  per  la
          proroga della partecipazione di personale della Polizia  di
          Stato alla missione denominata United  Nations  Mission  in
          Kosovo (UNMIK),  di  cui  all'articolo  4,  comma  20,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
              22. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro  63.730  per  la
          proroga della partecipazione di personale della Polizia  di
          Stato alla missione in 
              Palestina, denominata European Union Police Mission for
          the  Palestinian  Territories   (EUPOL   COPPS),   di   cui
          all'articolo 4, comma 21,  del  decreto-legge  29  dicembre
          2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          febbraio 2011, n. 9. 
              23. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 270.851  per  la
          proroga della partecipazione  di  personale  dell'Arma  dei
          carabinieri e della  Polizia  di  Stato  alla  missione  in
          Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission
          (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 22, del  decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 228,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
              24. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.600.179 per la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata
          International Security  Assistance  Force  (ISAF),  di  cui
          all'articolo 4, comma 24,  del  decreto-legge  29  dicembre
          2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          febbraio 2011, n. 9. 
              25. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 342.220  per  la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia di finanza alla missione denominata European  Union
          Rule of Law  Mission  in  Kosovo  (EULEX  Kosovo),  di  cui
          all'articolo 4, comma 25,  del  decreto-legge  29  dicembre
          2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          febbraio 2011, n. 9. 
              26. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 227.628  per  la
          proroga della partecipazione di personale del  Corpo  della
          guardia di finanza alle unita' di coordinamento  interforze
          denominate  Joint   Multimodal   Operational   Units(JMOUs)
          costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di
          cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 29 dicembre
          2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          febbraio 2011, n. 9. 
              27. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 260.991  per  la
          proroga della partecipazione di  sei  magistrati  collocati
          fuori   ruolo,   personale   del   Corpo   della    polizia
          penitenziaria  e  personale  amministrativo  del  Ministero
          della giustizia alla  missione  denominata  European  Union
          Rule  of  Law  Mission  in  Kosovo(EULEX  Kosovo),  di  cui
          all'articolo 4, comma 27,  del  decreto-legge  29  dicembre
          2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          febbraio 2011, n. 9. 
              28. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro  19.254  per  la
          partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo  alla
          missione in Palestina,  denominata  European  Union  Police
          Mission for the Palestinian  Territories(EUPOL  COPPS),  di
          cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre
          2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          febbraio 2011, n. 9. 
              29. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro  96.971  per  la
          partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla
          missione in Bosnia-Erzegovina,  denominata  European  Union
          Police Mission(EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
              30. E' autorizzata, a decorrere dal 1°  luglio  2011  e
          fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il
          mantenimento del  dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia
          informazioni e sicurezza esterna (AISE)  a  protezione  del
          personale  delle  Forze  armate  impiegato  nelle  missioni
          internazionali,  in  attuazione  delle  missioni   affidate
          all'AISE dall'articolo 6, comma 2,  della  legge  3  agosto
          2007, n. 124.". 
              Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
          2007, n. 124,  recante  "Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187  del  13  agosto
          2007, e' il seguente: 
              "2. Spettano all'AISE inoltre le attivita'  in  materia
          di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
          nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza,  che
          si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali dell'Italia.".