IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 
 
                           di concerto  con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                          E DELLE FINANZE  
 
  Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n.
220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni  del  12
febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; 
  Visto il decreto n. 53251 del 12 luglio 2010 con il quale e'  stata
autorizzata  la  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  data  8  febbraio
2010, per il periodo dal 18 gennaio  2010  al  17  gennaio  2011,  in
favore di un numero massimo di 7  lavoratori,  della  societa'  Prima
S.r.l., dipendenti presso le sedi di: 
  Taranto (TA) - 1 lavoratore; 
  Genova (GE) - 6 lavoratori; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, in data 9 marzo 2011,  relativo
alla societa' Prima S.r.l., per la  quale  sussistono  le  condizioni
previste dalla normativa sopra  citata,  ai  fini  della  concessione
della  proroga  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi delle Regioni Puglia (8 settembre 2011) e Liguria
(24 marzo 2011) che si sono assunte  l'impegno  all'erogazione  della
propria quota parte del sostegno al reddito  che  sara'  concesso  in
favore dei lavoratori dipendenti  dalla  societa'  Prima  S.r.l.,  in
conformita' agli accordi siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda Prima S.r.l.; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 18 gennaio 2011 al 30  giugno
2011, la concessione della proroga del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 marzo  2011,
in favore di un numero massimo di 7 lavoratori della  societa'  Prima
S.r.l., dipendenti nelle unita' aziendali di: 
  Taranto (TA) - 1 lavoratore; 
  Genova (GE) - 6 lavoratori. 
  La misura del predetto  trattamento  e'  ridotta  del  10%  per  il
periodo dal 18 gennaio 2011 al 30 giugno 2011. 
  Sul Fondo sociale per l'occupazione  e  formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  30%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
sociale per l'occupazione  e  formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di € 56.586,46. 
  Pagamento diretto: si. 
  Matricola INPS: 7802045822.