IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 
 
                           di concerto  con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                          E DELLE FINANZE  
 
  Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni  del  12
febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in  data  31  maggio  2011,
relativo alla societa' B & S  S.p.a.,  per  la  quale  sussistono  le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 20  aprile  2011
al 31 dicembre 2011; 
  Visto l'accordo governativo del  23  agosto  2011  sottoscritto,  a
parziale modifica del precedente accordo del 31 maggio  2011,  presso
il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  relativo  alla
societa' B & S S.p.a., con il quale e' stata modificata la decorrenza
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 aprile
2011 al 1° maggio 2011; 
  Visti gli assensi delle Regioni Friuli Venezia  Giulia  (13  giugno
2011), Campania (13 giugno 2011), Lazio (1° agosto  2011),  Lombardia
(21 luglio 2011), Liguria (3 agosto 2011), Piemonte (16 giugno 2011),
Puglia (23 giugno 2011), Sicilia (5  settembre  2011)  e  Veneto  (14
giugno 2011) che  si  sono  assunte  l'impegno  all'erogazione  della
propria quota parte del sostegno al reddito  che  sara'  concesso  in
favore dei lavoratori dipendenti dalla societa'  B  &  S  S.p.a.,  in
conformita' agli accordi siglati  presso  il  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda B & S S.p.a.; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre
2011, la concessione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in data 31 maggio 2011 e  23  agosto
2011, in favore di un numero massimo di 76 lavoratori della  societa'
B & S S.p.a., dipendenti presso le seguenti Regioni: 
  Friuli Venezia Giulia - 4 lavoratori; 
  Campania - 7 lavoratori; 
  Lazio - 15 lavoratori; 
  Lombardia - 2 lavoratori; 
  Liguria - 1 lavoratore; 
  Piemonte - 14 lavoratori; 
  Puglia - 10 lavoratori; 
  Sicilia - 19 lavoratori; 
  Veneto - 4 lavoratori. 
  Sul Fondo sociale per l'occupazione  e  formazione  viene  imputata
l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno  al  reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  40%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
sociale per l'occupazione  e  formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di € 861.377,92. 
  Matricola INPS: 7055180235. 
  Pagamento diretto: Si'.