IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere Cipe n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visti gli accordi in  sede  di  Conferenza  Stato  Regioni  del  12
febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; 
  Visto il decreto n. 56211 del 24 dicembre  2010  con  il  quale  e'
stata autorizzata la concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro e delle Politiche  Sociali  in  data  15  luglio
2010, in favore di un numero massimo di 279 lavoratori dalla societa'
Tieto Italy S.p.a. sospesi a rotazione per  un  numero  medio  di  40
unita' lavorative dipendenti presso gli stabilimenti di: 
    Roma (Roma) - 244 lavoratori; 
    Milano (Milano) - 21 lavoratori; 
    Padova (Padova) - 14 lavoratori; 
    per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010; 
  Visto il decreto n. 61254 del 5 agosto 2011 con il quale  e'  stata
autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e
delle Politiche sociali in data 15 marzo 2011, in favore di un numero
massimo di 245 lavoratori della societa' Tieto Italy S.p.a.,  sospesi
a rotazione e corrispondenti  ad  un  numero  massimo  di  20  unita'
lavorative, dipendenti presso le sedi di: 
    Roma (Roma) - 226 lavoratori sospesi a rotazione e corrispondenti
ad un numero massimo di 15 unita' lavorative; 
    Assago  (Milano)  -  19  lavoratori   sospesi   a   rotazione   e
corrispondenti ad un numero massimo di 5 unita' lavorative; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  in  data  26  luglio  2011,
relativo alla societa' Tieto Italy S.p.a., per la quale sussistono le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione  della   proroga   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli  assensi  delle  Regioni  Lazio  (28  settembre  2011)  e
Lombardia  (9  agosto  2011),   che   si   sono   assunte   l'impegno
all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito  che
sara' concesso in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  societa'
Tieto Italy S.p.a. in conformita'  agli  accordi  siglati  presso  il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; 
  Vista  l'istanza  di  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, presentata dall'azienda Tieto Italy S.p.a; 
  Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la  concessione  della
proroga del trattamento straordinario di  integrazione  salariale  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13  dicembre  2010,  n.
220, e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 2011 al 31  dicembre
2011, la concessione della proroga del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali  in  data  26  luglio
2011, in favore di  un  numero  massimo  di  246  lavoratori  (Assago
(Milano) 21 lavoratori, Roma 225 lavoratori) sospesi  a  rotazione  e
corrispondenti a 20 unita' lavorative (Assago (Milano) 2  lavoratori,
Roma 18 lavoratori), dipendenti dalla societa' Tieto Italy S.p.a. 
  La misura del predetto  trattamento  e'  ridotta  del  10%  per  il
periodo dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2011. 
  A valere sullo stanziamento di cui alla delibera Cipe n.  2  del  6
marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  viene
imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del
FSE - POR regionale,  connesso  alla  partecipazione  a  percorsi  di
politica attiva del lavoro di misura pari  al  40%  del  sostegno  al
reddito. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 167.562,80. 
  Matricola Inps: 7042274271 / 4964363069. 
  Pagamento diretto: Si.