IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Vista la legge 23 giugno 1970, n.  503,  concernente  l'ordinamento
degli   istituti   zooprofilattici   sperimentali,    e    successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  4  dicembre  1976,
recante  «Profilassi  dell'anemia  infettiva  degli  equini»  e,   in
particolare, l'art. 2, ultimo comma; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 marzo  1992,  recante
«Modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1976» relativo alla
profilassi dell'anemia  infettiva  che  ha  disposto  che  Centro  di
riferimento  nazionale  della  sezione  diagnostica   e'   l'Istituto
zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  270,  recante
«Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali,  a  norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge  23  ottobre  1992,  n.
421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera l); 
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro  della  sanita'
16 febbraio 1994, n.  190,  recante  «Norme  per  il  riordino  degli
istituti zooprofilattici sperimentali,  in  attuazione  dell'art.  1,
comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, recante «Riforma  dell'organizzazione  del  governo  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  4  ottobre  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  300
del 23 dicembre 1999, recante  «Centri  di  referenza  nazionale  del
settore veterinario»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante «Norme  generali  all'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della  salute,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  2011,  n.
108; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  14  aprile  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  175
del 29 luglio 2011 recante «Trasferimento del Centro  di  riferimento
per l'anemia infettiva degli equini presso l'Istituto zooprofilattico
sperimentale delle regioni Abruzzo e Molise»; 
  Vista  la  nota  del  7  dicembre  2011  con  la  quale  l'Istituto
zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise,  manifestando
la   necessita'   di   intraprendere   una   serie    di    attivita'
tecnico-scientifiche ed organizzative per l'espletamento dei suddetti
compiti, ha condiviso l'opportunita'  di  riassegnare  il  Centro  di
referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equini  all'Istituto
zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana; 
  Considerato che l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e
della   Toscana   e'   in   possesso    dei    necessari    requisiti
tecnico-scientifici per lo svolgimento delle predette funzioni; 
  Ritenuto  necessario  garantire   l'attivita'   tecnico-scientifica
propria del Centro di  referenza  nazionale  per  l'anemia  infettiva
degli equini riassegnando all'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
del Lazio e della Toscana»; 
  Visto l'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 7 agosto 1990; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto del Ministro della salute 14 aprile 2011 e' revocato.