IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; Visto il D.M. dell'8 gennaio 2007 del Ministero dello sviluppo economico con il quale, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c. sono stati revocati gli amministratori e i sindaci della societa' cooperativa «Societa' cooperativa edilizia La Sorgente» con sede in Rende (Cosenza) e nominato il commissario governativo nella persona dell'Avv. Pierpaolo Greco, per un periodo di dodici mesi; Tenuto conto che con la relazione del 15 gennaio 2008 il succitato commissario governativo evidenziava che la cooperativa non era piu' in grado di raggiungere lo scopo sociale e pertanto sussisteva l'impossibilita' di ripristinare il regolare funzionamento degli organi sociali; Visto il D.M. del 24 aprile 2009 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la societa' cooperativa «Societa' cooperativa edilizia La Sorgente» con sede in Rende (Cosenza) e' stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., e l'Avv. Francesca Santelli ne e' stato nominato commissario liquidatore; Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Sicilia Emanuele e Solina Giovanna avverso il decreto di scioglimento per atto d'autorita' della predetta societa' cooperativa; Visto il parere emesso, in base all'art. 15 della legge n. 205 del 2000, dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 novembre 2011 con il quale il Consiglio di Stato ritiene che debba essere accolta l'istanza di sospensiva del succitato D.M. del 24 aprile 2009 richiesta dai ricorrenti e, a suo giudizio, «sembrerebbe opportuno che l'Amministrazione operasse - attraverso il Commissario governativo, i cui poteri restano in vita in seguito alla sospensione del decreto di messa in liquidazione- nel senso di mettere tutte le parti di fronte agli esiti cui potrebbe portare la litigiosita' da taluno posta nel perseguimento dei propri supposti diritti»; Visto quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 della citata legge 21 luglio 2000, n.205 nonche' del parere favorevole del Consiglio di Stato; Ritenuto pertanto di dover disporre la sospensione del D.M. del 24 aprile 2009 con il quale la citata cooperativa era stata posta in scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e l'avv. Francesca Santelli e' stata nominata commissario liquidatore; Considerato che permangono tutte le condizioni di irregolarita' a suo tempo riscontrate e certificate dal precedente Commissario governativo dr. Pierpaolo Greco, confermate in sede di liquidazione dal Commissario liquidatore Avv. Francesca Santelli; Ritenuto necessario procedere celermente all'emanazione del presente decreto sulla base delle motivazioni indicate, ed ai sensi degli artt. 7 e 21-octies comma 2 ultima parte, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, sussistendo ragioni di celerita' del procedimento; Decreta: Art. 1 Il D.M. del 24 aprile 2009 con il quale la societa' cooperativa «Societa' cooperativa edilizia La Sorgente» con sede in Rende (Cosenza) e' stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e' sospeso.