IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo  1942  n.
267; 
  Visto il D.M. dell'8 gennaio  2007  del  Ministero  dello  sviluppo
economico con il quale, ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  c.c.
sono stati revocati gli amministratori e  i  sindaci  della  societa'
cooperativa «Societa' cooperativa edilizia La Sorgente» con  sede  in
Rende (Cosenza) e nominato il commissario governativo  nella  persona
dell'Avv. Pierpaolo Greco, per un periodo di dodici mesi; 
  Tenuto conto che con la relazione del 15 gennaio 2008 il  succitato
commissario governativo evidenziava che la cooperativa non  era  piu'
in grado di  raggiungere  lo  scopo  sociale  e  pertanto  sussisteva
l'impossibilita' di  ripristinare  il  regolare  funzionamento  degli
organi sociali; 
  Visto il D.M. del 24  aprile  2009  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, con il quale la societa' cooperativa «Societa' cooperativa
edilizia La Sorgente» con sede in Rende (Cosenza)  e'  stata  sciolta
d'ufficio  ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  c.c.,  e  l'Avv.
Francesca Santelli ne e' stato nominato commissario liquidatore; 
  Visto il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
proposto dai signori Sicilia Emanuele e Solina  Giovanna  avverso  il
decreto di scioglimento per atto d'autorita' della predetta  societa'
cooperativa; 
  Visto il parere emesso, in base all'art. 15 della legge n. 205  del
2000, dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato nell'adunanza  del
9 novembre 2011 con il quale il Consiglio di Stato ritiene che  debba
essere accolta l'istanza di sospensiva  del  succitato  D.M.  del  24
aprile 2009 richiesta dai ricorrenti e, a suo giudizio,  «sembrerebbe
opportuno che l'Amministrazione operasse - attraverso il  Commissario
governativo, i cui poteri restano in vita in seguito alla sospensione
del decreto di messa in liquidazione- nel senso di mettere  tutte  le
parti di fronte agli esiti cui potrebbe portare  la  litigiosita'  da
taluno posta nel perseguimento dei propri supposti diritti»; 
  Visto quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 della citata  legge  21
luglio 2000, n.205 nonche' del parere  favorevole  del  Consiglio  di
Stato; 
  Ritenuto pertanto di dover disporre la sospensione del D.M. del  24
aprile 2009 con il quale la citata cooperativa  era  stata  posta  in
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies c.c. e l'avv. Francesca Santelli e' stata nominata
commissario liquidatore; 
  Considerato che permangono tutte le condizioni di  irregolarita'  a
suo  tempo  riscontrate  e  certificate  dal  precedente  Commissario
governativo dr. Pierpaolo Greco, confermate in sede  di  liquidazione
dal Commissario liquidatore Avv. Francesca Santelli; 
  Ritenuto  necessario  procedere   celermente   all'emanazione   del
presente decreto sulla base delle motivazioni indicate, ed  ai  sensi
degli artt. 7 e 21-octies  comma  2  ultima  parte,  della  legge  n.
241/1990 e successive modificazioni, sussistendo ragioni di celerita'
del procedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il D.M. del 24 aprile 2009 con il  quale  la  societa'  cooperativa
«Societa'  cooperativa  edilizia  La  Sorgente»  con  sede  in  Rende
(Cosenza)   e'   stata   sciolta   d'ufficio   ai   sensi   dell'art.
2545-septiesdecies c.c. e' sospeso.