IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare  l'art.  22,
comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti
di produzione di energia elettrica  a  mezzo  di  fonte  rinnovabile,
vengono  stabiliti  criteri  e   termini   per   la   definizione   e
l'aggiornamento da parte del Comitato  Interministeriale  Prezzi  (di
seguito: CIP) dei prezzi di ritiro  dell'energia  prodotta  da  fonti
rinnovabili e assimilate; 
  Visto  il  provvedimento  del  CIP  29  aprile  1992,  n.  6,  come
modificato e integrato dal decreto del Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento
Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed   in
particolare l'articolo 3, comma 12,  secondo  cui  ai  produttori  di
energia elettrica di cui alla  legge  n.  9/91,  art.  22,  comma  3,
ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi
GSE) viene  corrisposto  un  prezzo  determinato  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') in  applicazione
del criterio del costo evitato; 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e  sue  successive
modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE); 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge  n.  99/09)
ed in particolare l'articolo 30, comma 20,  secondo  cui  l'Autorita'
«propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per
la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con
decreti del medesimo Ministro, con i produttori  che  volontariamente
aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla  risoluzione
anticipata  da  liquidare  ai  produttori  aderenti   devono   essere
inferiori a quelli che si realizzerebbero nei  casi  in  cui  non  si
risolvano le convenzioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  dicembre
2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente  i  meccanismi
per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni  Cip  6,
secondo quanto disposto dall'articolo  30,  comma  20,  della  citata
legge n. 99/09; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  2  agosto
2010  riguardante  i  parametri  per  il  calcolo  dei  corrispettivi
spettanti per la  risoluzione  anticipata  delle  convenzioni  Cip  6
aventi ad oggetto  impianti  assimilati  alimentati  da  combustibili
fossili; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  8  ottobre
2010 relativo  alle  modalita'  di  rateizzazione  del  corrispettivo
C fossili di cui al decreto 2 agosto 2010; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  giugno
2011  riguardante  i  parametri  per  il  calcolo  dei  corrispettivi
spettanti per la  risoluzione  anticipata  delle  convenzioni  Cip  6
aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da  processo  o
residui o recuperi di energia; 
  Considerato  che  le  problematiche  emerse  per  alcuni   impianti
rientrano in un quadro di  criticita'  industriale  eccezionale,  con
ricadute sul tessuto economico ed occupazionale e che in generale gli
impianti alimentati da combustibili di processo o residui o  recuperi
di energia sono inseriti in realta' industriali integrate,  complesse
e strategiche; 
  Ritenuto  di  dover  tener  conto  della   particolare   situazione
congiunturale  in  cui  debbono  attuarsi  le  scelte  dei   soggetti
imprenditoriali coinvolti, alcune delle quali  relative  a  rilevanti
modifiche degli assetti societari e aziendali  nonche'  del  contesto
industriale in cui operano; 
  Ritenuto opportuno rivedere i termini per  la  presentazione  delle
domande di risoluzione anticipata per tale tipologia di impianti allo
scopo  di  consentire  la  piu'  ampia  partecipazione  dei  soggetti
interessati alla risoluzione anticipata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifica dei termini di presentazione delle istanze 
             di risoluzione anticipata delle convenzioni 
 
  1. Il termine finale di presentazione delle istanze di  risoluzione
anticipata di cui all'articolo 2, comma 4 del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 23 giugno 2011 e' fissato al 30 giugno 2012. 
  2. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  cui  ai
decreti del Ministro dello sviluppo  economico  2  dicembre  2009,  2
agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011.