IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate; Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'articolo 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge n. 9/91, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') in applicazione del criterio del costo evitato; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE); Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'articolo 30, comma 20, secondo cui l'Autorita' «propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 20, della citata legge n. 99/09; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2010 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 ottobre 2010 relativo alle modalita' di rateizzazione del corrispettivo C fossili di cui al decreto 2 agosto 2010; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia; Considerato che le problematiche emerse per alcuni impianti rientrano in un quadro di criticita' industriale eccezionale, con ricadute sul tessuto economico ed occupazionale e che in generale gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia sono inseriti in realta' industriali integrate, complesse e strategiche; Ritenuto di dover tener conto della particolare situazione congiunturale in cui debbono attuarsi le scelte dei soggetti imprenditoriali coinvolti, alcune delle quali relative a rilevanti modifiche degli assetti societari e aziendali nonche' del contesto industriale in cui operano; Ritenuto opportuno rivedere i termini per la presentazione delle domande di risoluzione anticipata per tale tipologia di impianti allo scopo di consentire la piu' ampia partecipazione dei soggetti interessati alla risoluzione anticipata; Decreta: Art. 1 Modifica dei termini di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata delle convenzioni 1. Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 e' fissato al 30 giugno 2012. 2. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011.