IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  che,  all'art.  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo  del  Paese,  vengano
individuati dal Governo attraverso un Programma formulato  secondo  i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando  a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di   prima
applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31  dicembre
2001; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 -  oltre  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato  da  questo
Comitato - reca modifiche al menzionato articolo  1  della  legge  n.
443/2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  "Disposizioni
ordinamentali  in   materia   di   pubblica   amministrazione"   che,
all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1°  gennaio  2003,  ogni
progetto di investimento pubblico deve essere  dotato  di  un  Codice
Unico di Progetto (CUP); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  ("Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE  e  2004/18/CE")  e  s.m.i.,  e
visti in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi"    e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione"; 
    l'art. 256, che ha abrogato  il  decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale",  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Visto  il  decreto  legge  25  settembre  2009,  n.  135,   recante
"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari  e  per
l'esecuzione di sentenze della Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee", convertito nella  legge  20  novembre  2009,  n.  166,  che
all'art.  3-quinquies  ha  introdotto  specifiche  "Disposizioni  per
garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella  realizzazione
delle opere e degli interventi connessi  allo  svolgimento  dell'Expo
Milano 2015"; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal  decreto
legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla  legge  17  dicembre
2010, n. 217, che  reca  un  piano  straordinario  contro  la  mafia,
nonche' delega al Governo in materia di normativa  antimafia  e  che,
tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni   applicabili   in   caso   di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto legge 31 maggio 2011, n. 70, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio  2011,
n. 106, che  ha  modificato  la  disciplina  concernente  il  vincolo
preordinato all'esproprio per le  infrastrutture  strategiche  e,  in
particolare l'articolo  4  che,  al  comma  2,  lettera  r),  n.  4),
aggiungendo il comma 7-bis nell'art. 165  del  Codice  dei  contratti
pubblici, estende la durata del vincolo da  cinque  a  sette  anni  e
stabilisce una diversa modalita' di reiterazione dello stesso,  e  al
comma 9 prevede altresi' l'applicazione dei nuovi  termini  anche  ai
progetti preliminari gia' approvati dal CIPE alla entrata  in  vigore
del decreto stesso; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato  art.  1  della
legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  1°  Programma  delle   opere
strategiche, che all'allegato 2 include, tra i "Corridoi autostradali
e stradali" della regione Lombardia, la "Tangenziale est  esterna  di
Milano"; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata
corrige in G.U.  n.  140/2003),  con  la  quale  questo  Comitato  ha
definito il sistema per  l'attribuzione  del  CUP,  che  deve  essere
richiesto dai  soggetti  responsabili  di  cui  al  punto  1.4  della
delibera stessa; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004),  con
la quale  questo  Comitato  ha  stabilito  che  il  CUP  deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,  e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 95 (G.U. n. 69/2006 S.O.), con
la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il  progetto
preliminare  della  "Tangenziale  est   esterna   di   Milano   nella
configurazione  di  cui  all'alternativa  B  e  con  esclusione   del
prolungamento a  nord  della  A4  sino  alla  programmata  autostrada
Pedemontana", individuando il Soggetto aggiudicatore in ANAS S.p.a. e
in 1.742 milioni di euro il limite di spesa dell'opera; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con  la
quale  questo  Comitato,  nel  rivisitare  il  1°   Programma   delle
infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo  2005,
n. 3 (G.U. n. 207/2005), conferma nell'articolazione  del  "Corridoio
plurimodale padano" la "Tangenziale est esterna di Milano"; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (G.U. n. 197/2007), con  la
quale questo Comitato  ha  approvato  la  "Direttiva  in  materia  di
regolazione economica del settore autostradale"; 
  Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (G.U. n. 95/2011), con la
quale questo Comitato ha dato  parere  favorevole  in  ordine  all'8°
Allegato infrastrutture alla Decisione  di  finanza  pubblica  e  che
include, nella tabella 1 "Aggiornamento del Programma  infrastrutture
strategiche luglio 2010", e nella  Tabella  2  "Quadro  programmatico
prioritario 2010-2013", la "Tangenziale est di Milano" con  un  costo
di circa 1.578,00 milioni di euro; 
  Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione
al disposto  dell'art.  15,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.
190/2002 (ora articolo 180,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006) - e' stato costituito  il  Comitato  di  coordinamento  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22
ottobre 2008 (G.U.  n.  277/2008),  e  s.m.i.,  che  ha  inserito  la
"Tangenziale est esterna di Milano" tra le  opere  connesse  ad  EXPO
2015; 
  Vista la nota 5 novembre 2004,  n.  COM/3001/1,  con  la  quale  il
Coordinatore del predetto CCASGO espone le  linee  guida  varate  dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; 
  Vista la nota del  30  marzo  2011,  n.  12953,  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sulla  base  della
istanza del Soggetto aggiudicatore,  ha  trasmesso  la  richiesta  di
iscrizione all'ordine  del  giorno  della  reiterazione  del  vincolo
preordinato all'esproprio  concernete  l'opera  in  esame,  motivando
sulla  persistenza   dell'interesse   pubblico   alla   realizzazione
dell'opera ed evidenziando  la  necessita'  che  parte  della  stessa
(cosiddetto "arco TEEM") venga completata e aperta al traffico  entro
l'entrata in esercizio del collegamento autostradale  tra  Brescia  e
Milano; 
  Vista la nota 27 giugno 2011 n. 25442, con la  quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il Piano  economico
finanziario inviato dal Soggetto aggiudicatore; 
  Vista la nota 6 luglio 2011, n. 26616, con la  quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto   l'inserimento
all'ordine del giorno della prima riunione  utile  del  Comitato  del
progetto definitivo della "Tangenziale est esterna di Milano"; 
  Viste le note 7 luglio 2011 n. 26835, 13 luglio 2011 n.  27872,  26
luglio 2011 n. 29466 e 27 luglio 2011  n.  29701,  con  le  quali  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  trasmesso  la
documentazione istruttoria concernente la proposta di cui sopra; 
  Vista la nota 26 luglio 2011, n. 29534, con la quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto   l'inserimento
all'ordine  del  giorno  della  prima  riunione  utile  del  Comitato
dell'espressione del parere  sull'Atto  aggiuntivo  alla  convenzione
unica  tra  Concessioni  Autostrade  Lombarde  S.p.a.  e  Tangenziale
Esterna S.p.a.; 
  Vista la nota 27 luglio 2011, n. SI.2011.00 30715, con la quale  la
Regione Lombardia ha espresso parere favorevole alla reiterazione del
vincolo  preordinato  all'esproprio  sugli   immobili   e   le   aree
interessate dalla realizzazione  della  Tangenziale  est  esterna  di
Milano, secondo quanto indicato nel progetto definitivo depositato  e
oggetto di specifiche prescrizioni e raccomandazioni regionali; 
  Considerato  che  sul  citato  8°  Allegato   infrastrutture   alla
Decisione di finanza pubblica, la Conferenza  Unificata,  in  data  4
novembre  2010,  ha  espresso  parere  favorevole  secondo  ordinaria
procedura di legge; 
  Considerato il  parere  dell'Unita'  tecnica  finanza  di  progetto
trasmesso dal Ministero richiedente con  la  citata  nota  26  luglio
2011, n. 29466; 
  Considerato  che  la  legge  27  dicembre  2006,  n.   296   (legge
finanziaria 2007), all'art. 1, comma 979, ha previsto che le funzioni
ed  i  poteri  di  Soggetto  concedente  e   aggiudicatore   per   la
realizzazione dell'autostrada  Pedemontana,  dell'autostrada  diretta
Brescia - Bergamo - Milano e  delle  tangenziali  esterne  di  Milano
venissero trasferiti  da  ANAS  S.p.a.  ad  un  Soggetto  di  diritto
pubblico, che subentra in tutti i diritti attivi e  passivi  inerenti
alla realizzazione di dette infrastrutture e da costituire  in  forma
societaria e partecipata dalla stessa ANAS  S.p.a.  e  dalla  Regione
Lombardia o da Soggetto da essa interamente partecipato; 
  Considerato che in data 19 febbraio 2007 e'  stata  costituita,  ai
sensi del citato art. 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006,  n.
269, la societa' Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a.; 
  Considerato che con delibera 6  novembre  2009,  n.  109  (G.U.  n.
208/2010), questo Comitato ha preso atto dei contenuti  dello  schema
di Convenzione Unica tra CAL S.p.a. e Tangenziale  Esterna  S.p.a.  -
predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 82 e seguenti del decreto
legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006,
n. 286, e s.m.i. - e ha espresso valutazione  positiva  sullo  schema
stesso, subordinatamente all'osservanza di specifiche prescrizioni; 
  Considerato che, in esito  alla  procedura  prevista  dalla  citata
legge  n.  296/2006,  con  decreto  n.  743   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze in data 8  ottobre  2010  e  registrato
alla Corte dei Conti in data 22 novembre 2010, e' stata approvata  la
Convenzione Unica tra CAL S.p.a. e Tangenziale Esterna S.p.a.; 
  Considerate le osservazioni formulate con nota 28 luglio  2011,  n.
85574, dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Ragioneria
Generale dello Stato; 
  Considerate  le  ulteriori  prescrizioni   formulate   dal   citato
Ministero con la nota 2 agosto 2011, n. 19369  del  Dipartimento  del
Tesoro e la nota n. 19469 sempre in data 2 agosto 2011; 
  Considerata  la  nota  consegnata  in  seduta  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, in merito  all'iter  di  approvazione
dell'Atto aggiuntivo sottoposto all'esame dell'odierna seduta; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                             Prende atto 
 
1. delle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: 
sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
  che in data 5 novembre 2007, e' stato  sottoscritto  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione Lombardia,  dalle
Province di Milano, Monza e Brianza e Lodi,  da  CAL  S.p.a.  e  ANAS
S.p.a., nonche'  da  una  rappresentanza  dei  Comuni  l'"Accordo  di
programma per la realizzazione  della  "Tangenziale  est  esterna  di
Milano" e il  potenziamento  del  sistema  della  mobilita'  dell'est
milanese e del nord lodigiano"; 
  che nel medesimo accordo,  conformemente  anche  alle  prescrizioni
impartite in sede di approvazione del progetto preliminare da  questo
Comitato  con  la  delibera  n.  95/2005,  e'  stato   condiviso   di
ottimizzare  alcune  delle  opere  connesse,  previste  nel  progetto
preliminare, e prevedere nuova viabilita'  anche  per  completare  il
sistema di adduzione alla Tangenziale; 
  che l'"Accordo di programma per la realizzazione  del  Collegamento
autostradale di connessione tra le citta' di Milano e  Brescia  (c.d.
"Brebemi"),  sottoscritto  in  data  7  maggio  2007,  contempla   la
necessita' che il c.d.  "arco  Teem",  sia  completato  e  aperto  al
traffico entro la data  di  entrata  in  esercizio  della  autostrada
Brebemi,  in  quanto  proprio  mediante  la  sezione  centrale  della
"Tangenziale est esterna di Milano" e la viabilita' locale (S.P.  103
Cassanese e S.P. 14 Rivoltana,  oggetto  entrambe  di  interventi  di
riqualificazione  e  connessione)  si  sostanzia  la  relazione   tra
l'autostrada Brebemi e l'area milanese; 
  che il progetto definitivo comprende quindi le opere attinenti alla
interconnessione  tra  le  due  predette   infrastrutture,   la   cui
realizzazione compete a ciascuna concessionaria secondo le  modalita'
e i tempi stabiliti nell'ambito del protocollo d'intesa  sottoscritto
tra le medesime concessionarie e il concedente CAL in data 12 ottobre
2010; 
  che la "Tangenziale est esterna di Milano" collega in modo  diretto
la Autostrada A4 nel comune di Agrate Brianza con  la  Autostrada  A1
nel comune di Cerro al Lambro e comprende la connessione con la nuova
autostrada Brebemi nei comuni di Pozzuolo Martesana, Melzo e Liscate; 
  che nell'ambito dell'opera completa, di lunghezza pari a  circa  32
km, e' individuato il citato "Arco Teem", di lunghezza pari  a  circa
6,5 km, compreso tra gli svincoli di Pozzuolo Martesana e di Liscate,
e comprendente lo svincolo di interconnessione  con  la  Brebemi  (da
realizzare a carico  della  Societa'  concessionaria  della  suddetta
autostrada); 
  che  sono  altresi'  previsti  collegamenti  con  la   rete   della
viabilita' ordinaria tramite gli svincoli  di  Pessano  con  Bornago,
Gessate/Gorgonzola,   Pozzuolo   Martesana,    Liscate    (realizzato
nell'ambito  della  Brebemi  e  del  pari  a  carico  della  Societa'
concessionaria della Brebemi), Paullo e Vizzolo Predabissi; 
  che lungo il tracciato sono previste l'area di servizio  di  Paullo
(in entrambe  le  carreggiate)  e  un'area  di  sosta  attrezzata  in
localita' Rossate, nel comune di Comazzo; 
  che il tracciato prevede: 
    tratti in rilevato per oltre 23 km; 
    tratti in trincea per oltre 5 km; 
    tratti in viadotto per poco meno di 2 km; 
    tratti in galleria artificiale per circa 2 km; 
  che le principali opere d'arte  dell'opera  sono  costituite  dalle
gallerie artificiali, dal sottopasso della linea ferroviaria Milano -
Venezia, dal ponte sul torrente Molgora, dai ponti sui canali Muzza I
e  II  e  dal  viadotto  "Lambro",  che  consente  di   superare   le
interferenze con la linea ferroviaria Milano - Bologna, con il  fiume
Lambro e con l'autostrada A1; 
  che la sezione stradale prevista nel progetto all'esame  e'  quella
contemplata dal decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 5 novembre 2001 per la categoria stradale A - autostrade in
ambito  extraurbano,  con  3  corsie  di  3,75  m  per   carreggiata,
affiancate all'esterno da  una  corsia  di  emergenza  di  3,00  m  e
all'interno  da  banchina,  con  spartitraffico  di  2,80  m  e   con
intervallo di velocita' di progetto compresa tra i 90 e i 140 km/h; 
  che il sistema gestionale previsto e' a esazione  di  pedaggio  con
sistema di tipo chiuso (barriere di esazione con varie  modalita'  di
pagamento); 
  che l'opera interessa il territorio delle Province di Milano, Lodi,
Monza e Brianza; 
  che il tracciato interessa anche tre  parchi  (Parco  agricolo  Sud
Milano, Parco Adda Sud,  Parco  Adda  Nord),  nonche'  alcuni  parchi
locali di interesse sovracomunale (PLIS); 
  che il progetto prevede, oltre  a  diffuse  opere  di  mitigazione,
alcuni progetti speciali ambientali  di  compensazione,  aventi  come
tema conduttore l'acqua e concepiti con l'obiettivo di valorizzare  e
caratterizzare  ambiti  di   particolare   pregio   naturalistico   e
paesaggistico; 
  che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  propone
l'approvazione  del   progetto   definitivo   dell'opera   ai   sensi
dell'articolo 166 del Codice dei contratti nonche' l'approvazione, ai
sensi dell'articolo 167, comma 5, del medesimo codice, delle seguenti
opere: 
    -  Variante  dell'asse  autostradale  e  dei  relativi   svincoli
autostradali compreso tra la  progressiva  chilometrica  0+118  e  la
progressiva   chilometrica   4+920,   e   dell'interconnessione   con
l'autostrada A4; 
    -  Variante  dell'asse  autostradale  e  dei  relativi   svincoli
autostradali compreso tra la  progressiva  chilometrica  8+000  e  la
progressiva chilometrica 15+000; 
    - Variante dell'opera connessa "Variante  S.P.13  Tangenziale  di
Pessano con Bornago (CD01)"; 
    - "Completamento variante S.P.176 a Cambiago (CD02)"; 
    - "Rotatoria di accesso alla zona industriale di Melzo sulla S.P.
13 (via Dossetti) (CD05)"; 
    - "Riqualifica S.P. 181 da Comazzo a Merlino con diramazione  per
la frazione Lavagna (CD06)"; 
    - "Collegamento S.P. 39 - S.P. ex S.S. 415 «CD07)"; 
    - Variante dell'opera connessa  'Variante  S.P.  16,  Tangenziale
Zelo Buon Persico (CD08); 
    -  "Variante  S.P.  159,  abitato  di  Dresano   e   sistemazione
stradale/ambientale attraversamento frazione di Balbiano (CD10)"; 
    - Variante dell'opera connessa "Riqualifica S.P.  159  Comuni  di
Casalmaiocco e Vizzolo Predabissi (CD11)"; 
    - Variante dell'opera connessa "Raccordo S.P. 17 - S.P. 40 - S.S.
9  Comuni  di  Cerro  al  Lambro  -  Vizzolo  Pradbissi  -  Melegnano
(CD12-CD13-CD14)"; 
    - "Riqualifica e messa in sicurezza della S.S. 9  nel  Comune  di
Sordio (CD15)"; 
    - Variante dell'opera connessa "Variante S.S.  9  Tangenziale  di
Tavazzano (CD16)"; 
    - "Collegamento S.P. 40 Binaschina - S.P. 39 Cerca (CD17)"; 
    - "Riqualifica S.P. 17 da Salerano a S. Angelo L.,  con  variante
in localita' Cadenzano e Cascina Pollarana (CD18)"; 
    - "Collegamento casello di Paullo con S.P.415 "Paullese" (CD19)"; 
    - "Variante alla S.P. 138 "Pandina" nell'abitato  di  Madonna  di
Dresano (XD23)"; 
    - "Riqualifica S.P. 159 nel comune  di  Casalmaiocco  (XD24)"  (a
carico TE solo progettazione); 
    - "Potenziamento della S.S. 9 "via Emilia"«XD25)"  (a  carico  TE
solo progettazione); 
    - Variante dello svincolo di' "Paullo"; 
    - Variante del cavalcavia VP03; 
    - Variante del cavalcavia VP15; 
    - Piano  delle  cave  di  prestito  che  interessa  i  comuni  di
Gorgonzola, Melzo,  Paullo,  Pozzuolo  Martesana,  Tribiano,  Vizzolo
Predabissi; 
  Con riferimento alle predette opere il progetto e'  stato  pertanto
integrato con lo Studio di Impatto Ambientale che e' stato pubblicato
e trasmesso anche  per  la  pubblica  consultazione  da  parte  degli
interessati; 
  che il progetto definitivo comprende la relazione  del  progettista
di cui all'art. 166, comma 1, del decreto  legislativo  n.  163/2006,
attestante  la  rispondenza  del  progetto  definitivo  al   progetto
preliminare ed alle prescrizioni adottate in sede di approvazione del
medesimo; 
  che il vincolo preordinato all'esproprio e' stato apposto  in  sede
di approvazione del progetto preliminare  dell'opera  con  la  citata
delibera n. 95/2005; 
  che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
della istanza del Soggetto aggiudicatore del 1° marzo  2011,  ritiene
che: 
    -  la  realizzazione  dell'opera  mantenga  inalterata   la   sua
validita'  e  il  suo  interesse  per  la  collettivita',  anche  con
riferimento alla realizzazione del c.d. "Arco Teem"  di  collegamento
tra  l'Autostrada  Brebemi  e  la  viabilita'  di  accesso   all'area
metropolitana (S.P. Rivoltana e S.P.  Cassanese)  entro  la  data  di
entrata in esercizio della stessa Autostrada Brebemi; 
    - la  rilevanza  strategica  dell'opera  e'  confermata  dal  suo
inserimento tra le opere  del  Programma  infrastrutture  strategiche
connesse ad Expo 2015 e negli ultimi  due  allegati  infrastrutturali
rispettivamente al DPEF 2010 - 2013 e alla DFP 2011 - 2013; 
    - la mancata reiterazione  del  vincolo  potrebbe  comportare  la
destinazione delle aree  sottoposte  a  vincolo  ad  altri  usi,  con
conseguenti maggiori oneri per la realizzazione dell'opera; 
  che gli eventuali oneri per gli indennizzi  dovuti  ai  proprietari
degli immobili gravati  dal  vincolo  preordinato  all'esproprio,  al
momento  stimati  in  2.063.000  euro,  sono  ricompresi  nel  quadro
economico del progetto definitivo in approvazione; 
  che, trattandosi del primo rinnovo, il Ministero istruttore ritiene
sussistere i presupposti per la reiterazione del vincolo  preordinato
all'esproprio e propone di disporre - ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 4, comma 2, lettera r), punto 4) del decreto  legge  n.
70/2011 e  dell'articolo  4,  comma  9  del  medesimo  decreto  -  la
reiterazione del vincolo  preordinato  all'esproprio  degli  immobili
relativi alle seguenti tratte autostradali e opere connesse: 
    -  Tratta  autostradale  da  progressiva   chilometrica   4,5   a
progressiva chilometrica 8,0; 
    -  Tratta  autostradale  da  progressiva  chilometrica   15,0   a
progressiva chilometrica 28,0; 
    -  Tratta  autostradale  da  progressiva  chilometrica   28,0   a
interconnessione A1; 
    - CD03 - Tangenziale di Villa Fornaci; 
    - CD04 -  Completamento  della  Variante  S.P.  103  Cassanese  -
Tangenziale di Pozzuolo Martesana; 
    - CD09 - Rettifica S.P. 16 in localita' Muzzano; 
    - CD20-XD21 - Circonvallazione della frazione Merzano  in  comune
di Merlino con pista ciclabile; 
    - SL50 - Svincolo di Vizzolo Predabissi; 
    - VP04 - Cavalcavia Collegamento Svincolo  di  Gessate/Gorgonzola
con la S.S. 11; 
    - VP06 - Cavalcavia S.C. Bellinzago Lombardo; 
    - VP08 - Cavalcavia ex S.P. 103 Cassanese; 
    - VP09 - Cavalcavia strada poderale ex S.C. Melzo 1; 
    - VP14 - Cavalcavia S.P. 415 Paullese; 
    - VP19 - Cavalcavia riqualifica S.P. 219; 
    - VP20 - Cavalcavia S.S. 9 Via Emilia; 
    - IP24 - Cavalcavia S.C. Bascape'; 
  che in data 7 febbraio 2011, il progetto  definitivo  approvato  da
CAL il 23  dicembre  2010  e'  stato  trasmesso  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  depositato  presso   la   Regione
Lombardia e contestualmente pubblicato  ai  fini  dell'articolo  166,
comma 2 del Codice dei contratti pubblici e  della  dichiarazione  di
pubblica utilita' nonche', per  alcune  parti  dell'opera,  ai  sensi
dell'articolo 167, comma 5, del Codice dei  contratti  pubblici,  sui
quotidiani "Il Giornale - edizione Lombardia" e "Italia Oggi"; 
  che in data 13 aprile 2011  si  e'  tenuta  conferenza  di  servizi
indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ai  sensi
dell'articolo 166 del Codice dei contratti pubblici; 
  che  la  Regione  Lombardia  ha  espresso  parere  favorevole   con
prescrizioni sul progetto in esame con la delibera 6 aprile 2011,  n.
IX/1546,; 
  che con nota 31 maggio 2011, prot.  n.  DGPBAAC/34.19.04/18222,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali  -  Direzione  generale
per  il  paesaggio,   le   belle   arti   l'architettura   e   l'arte
contemporanea, ha inoltrato il proprio parere favorevole al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  che in data 30 giugno 2011, prot. n. DVA-2011-0015660, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - acquisito il
parere n. 721 della  Commissione  tecnica  di  verifica  dell'impatto
ambientale VIA-VAS, che rileva una sostanziale coerenza del  progetto
definitivo con il  progetto  preliminare  di  cui  alla  delibera  n.
95/2005  e  verifica  la  compatibilita'  ambientale  delle  varianti
introdotte ex art. 167, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, a
eccezione di alcune prescrizioni di cui e' riportato l'elenco  e  per
le quali l'ottemperanza dovra' essere valutata nelle successive  fasi
di progettazione esecutiva -  ha  inoltrato  il  suddetto  parere  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  che il Programma di risoluzione delle interferenze e' allegato alla
Relazione istruttoria  trasmessa  dal  Ministero  istruttore  con  la
citata nota del 7 luglio 2011; 
  che il progetto definitivo, a seguito delle  modifiche  intervenute
rispetto al progetto preliminare, evidenzia un fabbisogno di  inerti,
computato al netto  del  riutilizzo  dei  materiali  derivanti  dagli
scavi, pari a circa 5.000.000 mc; 
  che la produzione degli impianti esistenti sul  territorio  inclusi
nei piani cave provinciali nonche' il possibile ricorso al riutilizzo
di materiali  derivanti  dall'esubero  di  materiali  provenienti  da
grandi opere, come per esempio  la  Pedemontana  lombarda,  non  sono
risultati praticabili per mancanza di disponibilita' o difficolta' di
coordinamento temporale e che pertanto si e' optato per il ricorso  a
specifiche  cave  di  prestito,  conformemente  a   quanto   previsto
dall'articolo 38 della legge regionale n. 14/1998; 
  che, al termine di un percorso di analisi e valutazione di 18  siti
potenzialmente  rispondenti  ai   criteri   stabiliti,   sono   stati
individuati quattro siti idonei a soddisfare il  suddetto  fabbisogno
di inerti (sito n. 3 localizzato in  localita'  Cascina  Bozzoni  nel
comune di Gorgonzola, sito n.  6  localizzato  in  localita'  Cascina
Galanta nei  Comuni  di  Pozzuolo  Martesana  e  Melzo,  sito  n.  12
localizzato in localita' destra idrografica del canale Muzza, sito n.
17B localizzato presso lo svincolo nel Comune di Vizzolo Predabissi); 
  che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le
proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dagli  Enti
istituzionali e ha proposto le  prescrizioni  e  raccomandazioni  cui
condizionare l'approvazione del progetto definitivo; 
sotto l'aspetto attuativo: 
  che  il  Soggetto  aggiudicatore   e'   la   societa'   Concessioni
autostradali lombarde S.p.A. (CAL), subentrata  ad  ANAS  S.p.A.,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 (legge finanziaria 2007); 
  che la Societa' Tangenziale Esterna S.p.a. (TE)  e'  concessionaria
per la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  la  costruzione  e
l'esercizio  del  collegamento  autostradale  a  pedaggio  denominato
"Tangenziale  est  esterna  di  Milano"  (Teem),  in   virtu'   della
concessione sottoscritta in data 24 luglio  2009  con  la  concedente
Concessioni   autostradali   lombarde    S.p.A.    (CAL),    valutata
positivamente dal CIPE con la citata delibera n. 109/2009; 
  che il nuovo cronoprogramma dell'opera allegato all'Atto aggiuntivo
alla Convenzione Unica, oggetto di esame della odierna seduta  e  che
aggiorna il  precedente  cronoprogramma,  prevede  che  l'ultimazione
lavori del c.d. "arco Teem", finalizzata all'entrata in esercizio  al
7 maggio 2013 (entrata in esercizio del collegamento autostradale  di
connessione tra le citta'  di  Brescia  e  Milano),  avvenga  in  600
giorni;  l'ultimazione  dei  lavori  dell'intera  Teem,   finalizzata
all'entrata in esercizio al 2 maggio 2015 (data di  inizio  dell'Expo
2015), avvenga in 1.295 giorni; il completamento dei restanti  lavori
relativi all'"arco Teem" e all'intera autostrada  (e  non  funzionali
all'entrata in esercizio) avvenga  rispettivamente  in  700  e  1.395
giorni; 
sotto l'aspetto finanziario: 
  che il costo dell'opera e' pari a 1.806,4 milioni di euro,  di  cui
1.218,2 milioni di euro per lavori e 588,2 milioni di euro per  somme
a disposizione e che lo stesso costo, al netto di un ribasso del 12,5
per cento definito nella gara  di  concessione,  e'  pari  a  1.659,9
milioni di euro; 
  che l'investimento trova copertura nel piano economico  finanziario
trasmesso dal Ministero istruttore con la nota  del  27  giugno  2011
citata in premessa; 
  che il citato piano  economico  finanziario  non  prevede  oneri  a
carico dello Stato; 
  che al  fine  di  uniformare  il  quadro  regolatorio  del  settore
autostradale ai recenti orientamenti finalizzati  alla  tutela  della
finanza pubblica, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con
nota 3 maggio  2011,  n.  10712,  ha  evidenziato  la  necessita'  di
adeguare la generalita' degli schemi di  convenzione  autostradali  e
gli allegati piani economico finanziari, in particolare  le  clausole
inerenti il costo  del  finanziamento  degli  interventi  (Kd)  e  il
rendimento del capitale proprio (Ke); 
  che le citate clausole sono dirette ad assicurare: 
    - l'introduzione di meccanismi  efficienti  di  ripartizione  del
rischio  di  variazione  del  costo  del   finanziamento   dell'opera
intervenuta tra il momento dell'offerta in sede di gara e il  momento
della stipula del contratto di finanziamento, fornendo  altresi'  uno
strumento di mitigazione del rischio  di  finanziamento  al  fine  di
consentire la realizzazione dell'opera; 
    - una maggiore  certezza  delle  regole,  auspicata  dai  mercati
finanziari, per la presentazione delle offerte in sede di gara  e  la
trasparenza dei meccanismi regolatori  degli  adeguamenti  tariffari,
salvaguardando comunque la bancabilita' del progetto; 
  che l'Unita' tecnica finanza di progetto rileva che: 
    - il TIR azionisti e' pari a circa l'8,7 per cento, in linea  con
altre iniziative di project financing autostradale; 
    - il DSCR minimo e' pari a 1,2x, mentre quello medio presenta  un
valore di 1,5x, anch'essi in linea con i valori mediamente  richiesti
dagli istituti di credito per operazioni similari; 
  che la suddetta  Unita'  condivide  quanto  chiesto  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze con la citata nota del 3 maggio 2011 in
merito alla  opportunita'  di  inserire  nella  convenzione  clausole
relative al Ke e al Kd; 
  che il Ministro dell'economia e delle finanze, con la nota 2 agosto
2011, n. 19369 citata nelle premesse, ha chiesto  che,  in  occasione
della revisione del piano economico-finanziario  relativa  all'inizio
del 2° periodo regolatorio (2019), il Concessionario, compatibilmente
con l'equilibrio del piano, si impegni a rivedere il valore  della  X
da applicare, al fine di assicurare una piu' rapida  copertura  degli
importi a credito del gestore riportati nelle poste figurative; 
  che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la citata
nota depositata in seduta, precisa che all'esito del  perfezionamento
della  presente  delibera,  il   Concedente   e   il   Concessionario
procederanno  a  sottoscrivere  l'Atto  aggiuntivo  alla  Convenzione
Unica, con l'allegato piano economico finanziario sopra menzionato, e
che, qualora tale Atto aggiuntivo non si discosti da quello esaminato
da questo Comitato in occasione della  odierna  seduta,  il  medesimo
Atto aggiuntivo andra' approvato con  decreto  interministeriale  dei
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze; 
  Delibera: 
1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio apposto con  la
delibera n. 95/2005 
  Ai sensi dell'articolo 165 del Codice dei contratti pubblici, comma
7-bis, cosi'  come  modificato  dal  decreto  legge  n.  70/2011,  e'
reiterato il vincolo  preordinato  all'esproprio  limitatamente  agli
immobili relativi alle seguenti tratte autostradali e opere  connesse
della "Tangenziale est esterna di Milano": 
    -  Tratta  autostradale  da  progressiva   chilometrica   4,5   a
progressiva chilometrica 8,0 
    -  Tratta  autostradale  da  progressiva  chilometrica   15,0   a
progressiva chilometrica 28,0 
    -  Tratta  autostradale  da  progressiva  chilometrica   28,0   a
interconnessione A1 
    - CD03 - Tangenziale di Villa Fornaci 
    - CD04 -  Completamento  della  Variante  S.P.  103  Cassanese  -
Tangenziale di Pozzuolo Martesana 
    - CD09 - Rettifica S.P. 16 in localita' Muzzano 
    - CD20-XD21 - Circonvallazione della frazione Merzano  in  comune
di Merlino con pista ciclabile 
    - SL50 - Svincolo di Vizzolo Predabissi 
    - VP04 - Cavalcavia Collegamento Svincolo  di  Gessate/Gorgonzola
con la S.S. 11 
    - VP06 - Cavalcavia S.C. Bellinzago Lombardo 
    - VP08 - Cavalcavia ex S.P. 103 Cassanese 
    - VP09 - Cavalcavia strada poderale ex S.C. Melzo 1 
    - VP14 - Cavalcavia S.P. 415 Paullese 
    - VP19 - Cavalcavia riqualifica S.P. 219 
    - VP20 - Cavalcavia S.S. 9 Via Emilia 
    - IP24 - Cavalcavia S.C. Bascape' 
  Gli oneri connessi con  la  reiterazione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio,  attualmente  stimati  in  2.063.000   euro,   trovano
copertura nell'ambito del quadro economico del progetto. 
2. Approvazione progetto definitivo 
  2.1 Ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  166  del  decreto
legislativo n.  163/2006,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  327/2001,  e  s.m.i.,  e'
approvato, con le prescrizioni  e  le  raccomandazioni  proposte  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai  fini  della
dichiarazione di pubblica  utilita',  il  progetto  definitivo  della
"Tangenziale est esterna di Milano". 
  L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione,  approvazione
e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte  le
opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. 
  2.2 Ai sensi e per gli effetti degli articoli  167,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi degli articoli 10 e
12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i.,
e' approvato, - con le prescrizioni e  raccomandazioni  proposte  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - anche ai fini  della
compatibilita' ambientale, della  localizzazione  urbanistica,  della
apposizione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio   e   della
dichiarazione di pubblica  utilita',  il  progetto  definitivo  delle
seguenti  varianti  parziali  dell'asse   autostradale   e   relativi
svincoli, opere connesse e altre opere: 
    -  Variante  dell'asse  autostradale  e  dei  relativi   svincoli
autostradali compreso tra la  progressiva  chilometrica  0+118  e  la
progressiva   chilometrica   4+920,   e   dell'interconnessione   con
l'autostrada A4; 
    -  Variante  dell'asse  autostradale  e  dei  relativi   svincoli
autostradali compreso tra la  progressiva  chilometrica  8+000  e  la
progressiva chilometrica 15+000; 
    - Variante dell'opera connessa "Variante  S.P.13  Tangenziale  di
Pessano con Bornago (CD01)"; 
    - "Completamento variante S.P.176 a Cambiago (CD02)"; 
    - "Rotatoria di accesso alla zona industriale di Melzo sulla S.P.
13 (via Dossetti) (CD05)"; 
    - "Riqualifica S.P. 181 da Comazzo a Merlino con diramazione  per
la frazione Lavagna (CD06)"; 
    - "Collegamento S.P. 39 - S.P. ex S.S. 415 «CD07»)"; 
    - Variante dell'opera connessa  'Variante  S.P.  16,  Tangenziale
Zelo Buon Persico (CD08); 
    -  "Variante  S.P.  159,  abitato  di  Dresano   e   sistemazione
stradale/ambientale attraversamento frazione di Balbiano (CD10)"; 
    - Variante dell'opera connessa "Riqualifica S.P.  159  Comuni  di
Casalmaiocco e Vizzolo Predabissi (CD11)"; 
    - Variante dell'opera connessa "Raccordo S.P. 17 - S.P. 40 - S.S.
9 Comuni  di  Cerro  al  Lambro  -  Vizzolo  Predabissi  -  Melegnano
(CD12-CD13-CD14)"; 
    - "Riqualifica e messa in sicurezza della S.S. 9  nel  Comune  di
Sordio (CD15)"; 
    - Variante dell'opera connessa "Variante S.S.  9  Tangenziale  di
Tavazzano (CD16)"; 
    - "Collegamento S.P. 40 Binaschina - S.P. 39 Cerca (CD17)"; 
    - "Riqualifica S.P. 17 da Salerano a S. Angelo L.,  con  variante
in localita' Cadenzano e Cascina Pollarana (CD18)"; 
    - "Collegamento casello di Paullo con S.P.415 "Paullese" (CD19)"; 
    - 'Variante alla S.P. 138 "Pandina" nell'abitato  di  Madonna  di
Dresano (XD23)"; 
    - "Riqualifica S.P. 159 nel comune  di  Casalmaiocco  (XD24)"  (a
carico TE solo progettazione); 
    - "Potenziamento della S.S. 9 "via Emilia"«XD25)"  (a  carico  TE
solo progettazione); 
    - Variante dello svincolo di' "Paullo"; 
    - Variante del cavalcavia VP03; 
    - Variante del cavalcavia VP15; 
    -  Piano  delle  Cave  di  Prestito  interessante  i  comuni   di
Gorgonzola, Melzo,  Paullo,  Pozzuolo  Martesana,  Tribiano,  Vizzolo
Predabissi; 
  2.3 Le prescrizioni richiamate ai punti precedenti  sono  riportate
nella 1^ parte dell'allegato 1,  che  forma  parte  integrante  della
presente delibera. 
  Le raccomandazioni proposte dal Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti sono riportate nella parte 2^ del citato  allegato.  Il
soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter  dar  seguito  a
dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale  motivazione  in
modo da consentire  al  citato  Ministero  di  esprimere  le  proprie
valutazioni e di proporre a questo  Comitato,  se  del  caso,  misure
alternative. 
3. Parere sull'Atto aggiuntivo alla convenzione unica 
  3.1 E' valutato positivamente lo schema di 1° Atto aggiuntivo  alla
Convenzione Unica tra CAL S.p.A. e  Tangenziale  Esterna  S.p.A.  con
l'allegato piano economico finanziario con le prescrizioni di cui  ai
successivi punti. 
  3.2 L'Atto aggiuntivo deve integrare  la  vigente  convenzione  con
l'inserimento all'articolo 6, dopo il punto q), di un punto  q1)  del
seguente tenore: "L'individuazione dei  soggetti  finanziatori  degli
interventi oggetto della presente  convenzione  avviene  mediante  lo
svolgimento di una  procedura  ad  evidenza  pubblica  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 163/2006". 
  3.3 L'Atto aggiuntivo deve integrare  la  vigente  convenzione  con
l'inserimento all'art. 11 dei commi di seguito elencati: 
    Primo comma da aggiungere: Qualora in sede di sottoscrizione  del
contratto di finanziamento, dovesse verificarsi uno  scostamento  del
costo del debito riportato nel piano  economico-finanziario  allegato
alla convenzione, si procedera' all'aggiornamento del relativo  piano
economico-finanziario   al   fine   di   rideterminare   l'equilibrio
economico-finanziario con conseguente riallineamento  del  costo  del
debito (Kd) utilizzato nella determinazione del costo medio ponderato
delle fonti di finanziamento (Wacc). 
  Il riallineamento del costo del debito (Kd) qualora determinato  da
un  incremento  del  Kd  rispetto  al  valore  previsto   nel   piano
finanziario allegato alla presente  convenzione,  sara'  definito  in
ragione del minore tra i seguenti valori: 
    a) differenza tra il tasso finanziariamente equivalente (TFE) del
finanziamento,  indicato  nel   piano   economico-finanziario   (PEF)
allegato  alla  presente  convenzione,   calcolato   alla   data   di
sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento e il  TFE  del
finanziamento indicato nel PEF  allegato  alla  presente  convenzione
calcolato all'atto di recepimento delle  prescrizioni  del  CIPE,  ai
sensi dell'artcolo 2, comma 202, lettera a) della legge  23  dicembre
n. 191 e dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio  2010
n. 78, cosi' come convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.  122.  Nel
caso in cui tale differenza risulti negativa, il  valore  considerato
e' pari a zero; 
    b) la differenza del costo del debito, riportato nel PEF allegato
alla presente convenzione e il costo del debito relativo al contratto
di finanziamento sottoscritto. 
  Nel caso  in  cui  il  riallineamento  del  costo  del  debito  sia
determinato da una riduzione del Kd rispetto al valore  previsto  nel
PEF allegato alla presente convenzione, la variazione  del  kd  sara'
pari alla differenza tra il costo del finanziamento previsto nel  PEF
allegato alla presente convenzione e il costo del debito relativo  al
contratto di finanziamento sottoscritto. 
  Il TFE e' calcolato sulla base della curva dei tassi BTP  Benchmark
rilevati dalla pagina "0#ITBMK=FIX" del circuito Reuter,  secondo  la
metodologia riportata all'allegato E) della convenzione. 
  L'allegato E) alla convenzione deve essere integrato, prevedendo le
modalita' per il calcolo del tasso  finanziariamente  equivalente  ai
BTP Benchmark come di seguito descritto. 
  Il Tasso Finanziariamente Equivalente ("TFE") indica  il  tasso  di
mercato di una operazione  finanziaria  teorica  avente  le  medesime
caratteristiche  del  Finanziamento  previsto  nel  Piano   Economico
Finanziario della convenzione  (il  "Finanziamento")  in  termini  di
modalita' e periodicita' di rimborso del capitale e di corresponsione
degli interessi. 
  La procedura di  rilevazione  del  TFE  si  articola  nei  seguenti
passaggi: 
    1.  Calcolo  della  durata   finanziariamente   equivalente   del
Finanziamento ("DFE"), inteso come il valore espresso in  anni  entro
cui si verifica il rientro del capitale e delle cedole, tenendo conto
anche dei flussi di erogazione. 
    2. Rilevazione del rendimento del BTP  benchmark,  rilevato  alle
ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX",  con  durata  finanziaria
immediatamente precedente la DFE. 
    3. Rilevazione del rendimento del BTP  benchmark,  rilevato  alle
ore [15] alla pagina Reuters  "0#ITBMK=FIX"  con  durata  finanziaria
immediatamente successiva alla DFE. 
    4. Calcolo del tasso di rendimento, di un BTP teorico avente  DFE
corrispondente alla DFE  del  Finanziamento  mediante  interpolazione
lineare dei rendimenti rilevati secondo i sopra elencati punti  2.  e
3.  Tale  rendimento  corrisponde   all'approssimazione   del   Tasso
Finanziariamente Equivalente (TFE) rispetto alla curva dei BTP. 
    5. Nel caso in cui la DFE risulti uguale o superiore alla  durata
finanziaria massima del BTP benchmark si procedera'  al  calcolo  del
tasso  di  rendimento  di  cui  al  precedente  punto   4,   mediante
estrapolazione lineare dei rendimenti (i) del BTP benchmark, rilevato
alle  ore  [15]  alla  pagina  Reuters   "0#ITBMK=FIX",   di   durata
finanziaria massima, e (II) del BTP benchmark, rilevato alle ore [15]
alla   pagina   Reuters   "0#ITBMK=FIX",   di   durata    finanziaria
immediatamente precedente. 
  Il Concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP benchmark
e del TFE all'atto di recepimento delle  prescrizioni  del  CIPE,  ai
sensi dell'artcolo 2, comma 202, lettera a) della legge  23  dicembre
n. 191 e dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio  2010
n. 78, cosi' come convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e  li
comunica al concedente; successivamente, il concessionario rileva  il
valore dei rendimenti del BTP benchmark  e  del  TFE  al  momento  di
sottoscrizione del  contratto  di  finanziamento  e  li  comunica  al
concedente. 
  Nel caso in cui, successivamente e in condizioni  di  mercato  piu'
favorevoli, il concessionario proceda al rifinanziamento  del  debito
previsto nel PEF vigente, il  riallineamento  del  costo  del  debito
indicato nel PEF vigente sara' determinato in ragione  di  un  valore
pari alla differenza, solo se  positiva,  tra  il  costo  del  debito
applicato nel PEF vigente e il costo del debito rifinanziato. 
  Secondo comma da aggiungere: Il rendimento dei mezzi  propri  (ke),
utilizzato nel calcolo del  costo  medio  ponderato  delle  fonti  di
finanziamento  (Wacc),  previsto  nel  PEF  allegato  alla   presente
convenzione, e riportato nell'allegato E) della presente convenzione,
sara' vincolante per il concessionario e rimarra' fisso e invariabile
per tutta la durata  della  concessione,  anche  in  occasione  degli
aggiornamenti del piano economico-finanziario previsti  dal  presente
articolo. 
  Terzo comma da aggiungere: In sede di aggiornamento e di  revisione
del Piano  Economico  Finanziario  verra'  calcolato  lo  scostamento
cumulato tra il traffico consuntivo a fine quinquennio e le  relative
previsioni. Laddove si registrano entrate dovute  ad  una  variazione
del traffico, il beneficio  economico  finanziario,  al  netto  delle
imposte e del canone di concessione, verra' destinato al riequilibrio
del Piano suddetto tramite corrispondente rideterminazione del  saldo
delle poste figurative. 
  3.4 L'Atto aggiuntivo di cui al punto precedente punto 3.1,  andra'
sottoscritto dalle parti e approvato secondo  le  modalita'  indicate
nella presa d'atto della presente delibera. 
  3.5 In occasione della revisione del  piano  economico  finanziario
relativa all'inizio del 2° periodo  regolatorio,  il  Concessionario,
compatibilmente con  l'equilibrio  del  piano  economico-finanziario,
dovra' impegnarsi a rivedere il valore della X da applicare  al  fine
di assicurare una piu' rapida copertura degli importi a  credito  del
gestore riportati nelle poste figurative. 
4. Disposizioni finali 
  4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti il progetto definitivo approvato con la presente
delibera. 
  4.2  Resta  fermo  che  l'avvio  dei  lavori  e'   subordinato   al
perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 38 della legge
regionale n. 14/1998  e  dalla  Direttiva  dell'Autorita'  di  bacino
approvata con D.C.I. n.  2  dell'11  maggio  1999  e  aggiornata  con
deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006. 
  4.3 Il Soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori  previsti  nel   citato   progetto   definitivo,   a   fornire
assicurazioni al predetto Ministero  sull'avvenuto  recepimento,  nel
progetto  esecutivo,  delle  prescrizioni  riportate  nel  menzionato
allegato 1; il citato Ministero  procedera',  a  sua  volta,  a  dare
comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
-  Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica  economica  (DIPE).  Resta  fermo  che  la  Commissione  VIA
procedera' a effettuare le verifiche ai sensi dell'articolo  185  del
decreto legislativo n. 163/2006. 
  4.4 Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere  le  attivita'  di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  4.5 In relazione alle linee guida  "Linee  guida  per  i  controlli
antimafia" di cui all'art. 3-quinques del decreto-legge 25  settembre
2009, n. 135, convertito  dalla  legge  20  novembre  2009,  n.  166,
pubblicate sulla G.U., Serie  generale,  n.  90/2011,  dovra'  essere
stipulato  apposito  protocollo  di  legalita'  tra   la   Prefettura
competente UTG, il soggetto aggiudicatore  e  il  Concessionario  con
funzione di prevenzione antimafia. 
  4.6 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato  all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 3 agosto 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
 
Il segretario del CIPE: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2012 
Ufficio   controllo    Ministeri    economico-finanziari,    Registro
n.2,Economia e finanze, Foglio n. 207