IL DIRETTORE GENERALE 
             della competitivita' per lo sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il regolamento d'esecuzione della citata  legge  n.  1096/71,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive  modifiche,  concernente  la  disciplina  della
produzione e del commercio delle sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli  4  e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono
state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e
decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973, n. 1065, e successive modifiche, e in  particolare  l'art.  17,
decimo comma, che stabilisce in dieci anni il  periodo  di  validita'
dell'iscrizione delle varieta'  nei  registri  nazionali  e  prevede,
altresi', la possibilita'  di  rinnovare  l'iscrizione  medesima  per
periodi determinati; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973, n. 1065,  e  successive  modifiche,  e  in  particolare  l'art.
17-bis, commi quarto e  quinto  che  prevedono,  rispettivamente,  la
cancellazione di una varieta'  dal  registro,  qualora  la  validita'
dell'iscrizione medesima sia giunta a scadenza e la  possibilita'  di
stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il  controllo
e la commercializzazione delle relative sementi che si  protragga  al
massimo fino al 30 giugno del terzo  anno  successivo  alla  scadenze
dell'iscrizione; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  22  luglio
2009, n. 129, concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che, per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3  del
dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo
dell'iscrizione  ai  relativi  registri  nazionali   secondo   quanto
stabilito  dall'art.  17,  ultimo  comma,  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 1065/73, e che le varieta' stesse  non
rivestono particolare interesse in ordine generale; 
  Considerato  che,  per  la  varieta'  indicata  nell'art.   3   del
dispositivo e' stata richiesta, dall'interessato, la concessione  del
periodo    transitorio     di     certificazione,     controllo     e
commercializzazione previsto  dal  citato  art.  17-bis  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065; 
  Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della  citata
legge n. 1096/71, nella riunione del 16 gennaio 2012, ha riconosciuto
nelle varieta' indicate all'art. 1 del  dispositivo  l'esistenza  dei
requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 1065/71, e  ha,  inoltre,  preso  atto
della necessita'  di  procedere  alla  cancellazione  delle  varieta'
indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e alla concessione, per
la varieta' indicata nell'art. 3, di un periodo  transitorio  per  la
certificazione, il controllo e la commercializzazione delle  relative
sementi; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento  di  esecuzione
della legge 25 novembre  1971,  n.1096,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e  successive
modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta'  di  specie
ortive, delle sotto elencate varieta' iscritte ai  predetti  registri
con i  decreti  ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  riportati,  e'
rinnovata fino al 31 dicembre 2021: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico