Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita  della  specialita'
medicinale  OMNITROPE  (somatropina)  -  autorizzata  con   procedura
centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione  del
16 giugno 2011 ed inserita nel registro  comunitario  dei  medicinali
con i numeri: 
    EU/1/06/332/010  «10  mg/ml  -  soluzione  iniettabile   in   una
cartuccia -  uso  sottocutaneo  -  cartuccia  (vetro)  -  1,5  ml»  1
cartuccia; 
    EU/1/06/332/011  «10  mg/ml  -  soluzione  iniettabile   in   una
cartuccia -  uso  sottocutaneo  -  cartuccia  (vetro)  -  1,5  ml»  5
cartucce; 
    EU/1/06/332/012  «10  mg/ml  -  soluzione  iniettabile   in   una
cartuccia - uso  sottocutaneo  -  cartuccia  (vetro)  -  1,5  ml»  10
cartucce. 
    Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH Biochemiestrasse 10, A - 6250  Kundl
Austria. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24 novembre 2003,  n.  326  ,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed   il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.  254  del  31
ottobre 2009; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante  «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   ditta   ha   chiesto   la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico -  Scientifica
nella seduta dell'8 novembre 2011; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  20
dicembre 2011; 
  Vista la deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2012  del  Consiglio  di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
Generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC 
 
  Alla   specialita'   medicinale   Omnitrope   (somatropina)   nelle
confezioni  indicate  vengono  attribuiti  i   seguenti   numeri   di
identificazione nazionale: 
  Confezione: «10 mg/ml - soluzione iniettabile in  una  cartuccia  -
uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1,5 ml» 1 cartuccia  -  A.I.C.
n. 037106109/E (in base 10) 13DDFX (in base 32) 
  Confezione: «10 mg/ml - soluzione iniettabile in  una  cartuccia  -
uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1,5 ml» 5 cartucce - A.I.C. n.
037106111/E (in base 10) 13DDFZ (in base 32); 
  Confezione: «10 mg/ml - soluzione iniettabile in  una  cartuccia  -
uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 1,5 ml» 10 cartucce  -  A.I.C.
n. 037106123/E (in base 10) 13DDGC (in base 32); 
  Indicazioni terapeutiche: 
Lattanti, bambini e adolescenti 
  Disturbi della crescita  da  insufficiente  secrezione  dell'ormone
della crescita (GH). 
  Disturbi della crescita associati alla sindrome di Turner. 
  Disturbi della crescita associati ad insufficienza renale cronica. 
  Disturbi della crescita (punteggio  di  deviazione  standard  (SDS)
dell'altezza attuale < -2,5 e SDS corretta in base alla  statura  dei
genitori < -1) in bambini/adolescenti di bassa statura  nati  piccoli
per l'eta' gestazionale (SGA) con peso  e/o  lunghezza  alla  nascita
inferiore a -2deviazioni standard (SD), che  non  abbiano  presentato
una ripresa della crescita (velocita' di crescita  SDS  <  0  durante
l'ultimo anno) nei primi 4anni o successivamente. 
  Sindrome di Prader-Willi (PWS) per il miglioramento della  crescita
e della struttura corporea. La diagnosi di PWS deve essere confermata
da specifiche analisi genetiche appropriate. 
Adulti 
  Terapia sostitutiva in adulti con marcato deficit dell'ormone della
crescita. I pazienti  adulti  con  grave  deficit  dell'ormone  della
crescita sono pazienti con patologia  ipotalamo-ipofisaria  nota  che
presentano la carenza di almeno un ormone pituitario  noto,  che  non
sia la prolattina. Questi pazienti devono effettuare un singolo  test
dinamico per la  conferma  della  diagnosi  o  per  l'esclusione  del
deficit  dell'ormone  della  crescita.  In   pazienti   con   deficit
dell'ormone della crescita isolato, insorto in  eta'  infantile  (che
non presentino alcun segno di patologia  ipotalamo-ipofisaria  o  che
non abbiano subito radioterapia cranica), devono essere eseguiti  due
test dinamici, tranne nel caso in cui  i  pazienti  presentino  basse
concentrazioni di IGF-I (SDS < -2), per i  quali  e'  sufficiente  un
solo test. Il valore soglia  del  test  dinamico  deve  essere  molto
preciso.