IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto  l'art.  9  del  predetto  regolamento  (CE)   n.   510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione; 
  Visto l'art. 5, comma 6,  del  sopra  citato  regolamento  (CE)  n.
510/2006 che consente  allo  Stato  membro  di  accordare,  a  titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica; 
  Visto il regolamento (CE) n.  507/2009  della  Commissione  del  15
giugno 2009, relativo alla registrazione della indicazione geografica
protetta Abbacchio Romano, ai sensi  dell'art.  7,  paragrafo  4  del
predetto regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio di  tutela  dell'Abbacchio
Romano I.G.P., con sede in Roma, via R. Lanciani  n.  38,  intesa  ad
ottenere la modifica della disciplina  produttiva  della  indicazione
geografica protetta Abbacchio Romano; 
  Vista la nota protocollo n. 3644 del 21 febbraio 2012, con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,
ritenendo che la modifica di cui sopra rientri  nelle  previsioni  di
cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha  notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; 
  Vista l'istanza del 15 febbraio 2012, con la quale il Consorzio  di
tutela dell'Abbacchio  Romano  I.G.P.,  richiedente  la  modifica  in
argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai sensi dell'art. 5,  comma  6  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006, espressamente esonerando lo Stato Italiano, e per  esso  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   da
qualunque   responsabilita',   presente   e    futura,    conseguente
all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda  di  modifica
del disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta
Abbacchio Romano, ricadendo la stessa sui  soggetti  interessati  che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6  del  predetto
Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta Abbacchio  Romano  in  attesa  che  l'organismo  comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio  di  tutela
dell'Abbacchio Romano I.G.P., sopra citato, assicuri la protezione  a
titolo  transitorio  a   livello   nazionale   dell'adeguamento   del
disciplinare di  produzione  della  indicazione  geografica  protetta
Abbacchio Romano, secondo le modifiche  richieste  dallo  stesso,  in
attesa che  il  competente  organismo  comunitario  decida  su  detta
domanda; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, a decorrere dalla data  del  presente  decreto,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006  del  Consiglio
del 20 marzo 2006, al disciplinare di  produzione  della  indicazione
geografica protetta  Abbacchio  Romano  che  recepisce  le  modifiche
richieste dal Consorzio di  tutela  dell'Abbacchio  Romano  I.G.P.  e
trasmesso con  nota  n.  3644  del  21  febbraio  2012  all'organismo
comunitario competente  e  consultabile  nel  sito  istituzionale  di
questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it