IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; 
  Visto l'art.  1-bis  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249; 
  Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito,  con
modificazioni,  con  legge  n.  166  del  27  ottobre  2008,  recante
disposizioni urgenti in  materia  di  grandi  imprese  in  crisi  che
prevede all'art. 2, comma 1: «I  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria e di mobilita' ai sensi  dell'art.  1-bis  del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004,  n.  291,  e  successive  modificazioni,
possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente,  a
48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area
geografica di riferimento, sulla base di specifici  accordi  in  sede
governativa»; 
  Visto l'accordo siglato in data 28 aprile 2011, intervenuto  presso
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla
presenza dei rappresentanti della societa' Air  One  Techinic  S.p.A.
nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi
nella quale si e' trovata la predetta societa', e'  stato  concordato
il ricorso al trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,
come previsto dal citato art. 2, comma 1 della legge n.  166  del  27
ottobre 2008, per un periodo di 48 mesi a  decorrere  dal  1°  maggio
2011, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori della  societa'
di cui trattasi, dipendenti presso l'aeroporto di Abruzzo con sede in
Chieti; 
  Visto il decreto n. 59954 del 10 giugno 2011 con il quale e'  stato
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 166 del 27 ottobre 2008,
per il semestre dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011, in  favore  di
40 lavoratori dipendenti  della  societa'  Air  One  Techinic  S.p.A.
presso la sede di Chieti; 
  Visto  l'accordo  governativo  siglato  in  data  3  ottobre  2011,
intervenuto presso il Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, alla presenza dei  rappresentanti  della  societa'
Air One S.p.A. nonche' delle OO.SS, con il quale rendevano  noto  che
in data 9 settembre 2011 la citata societa' Air One S.p.A. si e' fusa
per incorporazione con la Air  One  Techinic  S.p.A.,  e  che  per  i
lavoratori dipendenti della incorporata proseguiva la  sospensione  e
la necessita' del  trattamento  di  integrazione  salariale  come  da
accordo del 28 aprile 2011, e si concordava altresi', il  ricorso  al
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  come  previsto
dal citato art. 2, comma 1 della legge n. 166 del  27  ottobre  2008,
per un periodo di 44 mesi a decorrere dal 9 settembre 2011 fino al 30
aprile 2015, in favore di un numero massimo di  39  lavoratori  della
societa' di cui trattasi, dipendenti presso  l'aeroporto  di  Abruzzo
con sede in Chieti-Pescara; 
  Vista l'istanza  con  la  quale  la  societa'  Air  One  S.p.A.  ha
richiesto   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge  n.
166 del 27 ottobre 2008, per periodo che decorrente dal  9  settembre
2011 (data della fusione per incorporazione con la Air  One  Techinic
S.p.A.) all'8 marzo 2012,  in  favore  di  39  lavoratori  dipendenti
presso la sede di Chieti-Pescara; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale, per  il  periodo
dal 9 settembre 2011 all'8 marzo 2012, in  favore  di  39  lavoratori
dipendenti dalle societa' Air One Techinic  S.p.A.  (gia'  dipendenti
della Air One  Techinic  S.p.A.)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
decreto-legge  del  28  agosto  2008,   n.   134,   convertito,   con
modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 1, decreto-legge del 28 agosto 2008, n.
134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del  27  ottobre
2008, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario  di
integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto  presso  il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data
3 ottobre 2011, in favore di 39 lavoratori dipendenti dalle  societa'
Air One S.p.A. gia' dipendenti della Air One Techinic S.p.A.,  unita'
in Chieti-Pescara, impiegati presso il settore della  manutenzione  e
dei servizi tecnici agli aeromobili per il periodo  dal  9  settembre
2011 all'8 marzo 2012. 
  Matricola I.N.P.S. Air One S.p.A.: 2302100732. 
  Pagamento diretto: No.