IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta
a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata  e  resa  esecutiva  in
Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689; 
  Visti in particolare gli  articoli  21,  22  e  25  della  predetta
convenzione che attribuiscono agli 
  Stati costieri la facolta' di adottare nel loro  mare  territoriale
misure per salvaguardare la sicurezza della  navigazione,  assicurare
la  conservazione  delle  risorse  biologiche  del  mare,  preservare
l'ambiente marino e  prevenire,  ridurre  e  controllare  i  fenomeni
d'inquinamento del mare e  delle  coste,  ivi  incluse  misure  sulle
rotte; 
  Visto l'art. 83  del  codice  della  navigazione,  come  modificato
dall'art. 5  della  legge  7  marzo  2001,  n.  51,  che  prevede  la
possibilita' per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di
limitare o vietate il transito e la sosta di navi mercantili nel mare
territoriale, per motivi  di  ordine  pubblico,  di  sicurezza  della
navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela
del territorio e del mare, per  motivi  di  protezione  dell'ambiente
marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende; 
  Preso atto dei  recenti  incidenti  della  navigazione  occorsi  in
prossimita' di aree di grande valore  ecosistemico  ed  ambientale  e
dalla  significativa  rilevanza  socio-economica  delle  risorse  ivi
esistenti e, in quanto tali, soggette a particolari regimi di tutela; 
  Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari  che  la
circondano sono particolarmente vulnerabili ai rischi  del  trasporto
marittimo e della  navigazione  anche  tenuto  conto  del  lentissimo
ricambio che caratterizza le acque del bacino del Mediterraneo; 
  Considerato il rischio di grave inquinamento  dell'ambiente  marino
collegato al trasporto marittimo che  puo'  derivare  dalle  sostanze
pericolose e  nocive  trasportate  dalle  navi  come  carico  o  come
propellente per i fini della stessa navigazione; 
  Considerata la necessita'  di  proteggere  in  maniera  particolare
alcune zone marine e costiere particolarmente vulnerabili interessate
da notevoli volumi di traffico; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979,  e  la  legge  6  dicembre
1991, n. 394; 
  Vista la legge 11 ottobre 2001, n. 391, di ratifica  ed  esecuzione
dell'accordo internazionale firmato tra Monaco, Francia e Italia  per
la creazione nel Mediterraneo di un Santuario per i mammiferi marini,
fatto a Roma il 25 novembre 1999 e le esigenze di  tutela  ambientale
ivi affermate; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2000/59/CE  relativa   agli   impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed  i  residui
del carico»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134, recante «Disciplina per le navi  mercantili  dei  requisiti  per
l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»; 
  Considerato che, l'area del Santuario dei cetacei e' stata  inclusa
nella  lista  delle  aree   specialmente   protette   di   importanza
mediterranea di cui al protocollo della Convenzione di Barcellona per
la protezione delle aree specialmente  protette  e  della  diversita'
biologica del Mediterraneo, come ratificato dall'Italia ed entrato in
vigore; 
  Considerata  la  particolarissima  sensibilita'  e   vulnerabilita'
ambientale della laguna  di  Venezia  ove  sono  presenti  ecosistemi
continuamente posti  a  rischio  anche  tenuto  conto  dei  rilevanti
aumenti del traffico marittimo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure generali  per  limitare  o  vietare  il  transito  delle  navi
  mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili  nel  mare
  territoriale. 
 
  1. Nella fascia di mare che si estende per due  miglia  marine  dai
perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali,  marini
e costieri, istituiti ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e
6 dicembre 1991, n. 394, e all'interno dei  medesimi  perimetri  sono
vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili
adibite al  trasporto  di  merci  e  passeggeri  superiori  alle  500
tonnellate di stazza lorda. In relazione alla tipologia dei  traffici
che ordinariamente interessano  le  fasce  di  mare  individuate  dal
presente comma o alle caratteristiche  morfologiche  del  territorio,
l'Autorita' marittima competente puo' disporre, per la fascia esterna
ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti  allo  scopo  di
garantire la sicurezza  anche  ambientale  della  navigazione  e  per
l'accesso e l'uscita dai porti. 
  2. Sono fatti salvi  i  provvedimenti  riguardanti  gli  schemi  di
separazione del traffico e le rotte raccomandate ovvero  obbligatorie
nonche' le discipline  vigenti  nei  parchi  e  nelle  aree  protette
nazionali, marine e costiere,  istituiti  ai  sensi  delle  leggi  31
dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394.