IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del
gioco del lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19
aprile 1990, n. 85; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990,  n.
303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione  ed
esecuzione delle leggi sopra citate, e  le  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento  concernente  la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione; 
  Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.A. di  Roma  per
la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui  al
decreto del  Ministro  delle  finanze  17  marzo  1993  e  successive
modifiche ed integrazioni ed  al  decreto  direttoriale  15  novembre
2000; 
  Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, ed  in  particolare  l'art.
12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle  funzioni  statali  in
materia di organizzazione e gestione dei giochi,  delle  scommesse  e
dei concorsi a premi; 
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001,  n.  452,  convertito  con
legge 27 febbraio 2002, n.  16  con  il  quale  sono  state  adeguate
all'euro le disposizioni  precedentemente  stabilite  in  lire  dalla
normativa generale del gioco del lotto; 
  Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 24  gennaio  2002,
n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n.  383/2001
nonche' il decreto-legge 8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  con  legge  8  agosto  2002,  n.   178,   concernenti
l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  di
tutte le funzioni in  materia  di  organizzazione  ed  esercizio  dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n.
240,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  in  materia   di
pagamento della vincita nel gioco del lotto; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in  particolare  l'art.
1, comma 491 con il quale sono stati modificati i premi del gioco del
lotto  e  l'importo  massimo  della  vincita  conseguibile  con  ogni
scontrino di gioco; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15
luglio 2011, n. 111 ed in particolare l'art. 24,  comma  39,  con  il
quale si dispone che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
stabilisca con propri provvedimenti le innovazioni  da  apportare  al
gioco del lotto; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito  nella
legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici ed  in
particolare l'art. 2, comma 3; 
  Visto il decreto direttoriale del 12  ottobre  2011  di  attuazione
delle disposizioni contenute nel succitato decreto-legge n. 138/2011; 
  Visto il decreto direttoriale del 29 dicembre 2011 con il quale  si
e' disposto in ordine alla sperimentazione  di  nuovi  moltiplicatori
per le sorti del gioco del lotto; 
  Vista la nota n. LLM-30-00081/12 del 16 febbraio 2012 con la  quale
la Societa'  Lottomatica  S.p.A.,  in  considerazione  dei  risultati
conseguiti nel precedente  periodo  di  sperimentazione,  propone  di
prorogare di un ulteriore mese, sempre in via sperimentale,  i  nuovi
moltiplicatori sulle sorti del gioco del  lotto,  limitatamente  alle
giocate effettuate sulla ruota Tutte e per un importo non inferiore a
5 euro; 
  Considerato che il citato  decreto  direttoriale  del  29  dicembre
2011, prevede all'art. 3 che con provvedimento del  direttore  per  i
giochi puo' essere prolungata o riproposta l'iniziativa  sperimentale
introdotta con tale decreto; 
  Ritenuto opportuno prorogare tale iniziativa al fine di valutare in
maniera piu'  completa  i  risultati  delle  misure  sperimentali  in
questione, per  dare  successiva  concreta  attuazione  al  succitato
decreto direttoriale 12 ottobre 2011; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  Per tutti i concorsi del gioco del lotto del mese di marzo  2012  -
in via sperimentale - alle sole giocate effettuate sulla ruota Tutte,
con una posta di gioco non inferiore a  5  euro,  sono  applicate  le
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto  direttoriale  29
dicembre 2011.