1. La normativa sul patrimonio di vigilanza (Titolo I,  Capitolo
2) prescrive che le operazioni di rimborso o riacquisto  integrale  o
parziale di strumenti computabili nel patrimonio di  vigilanza  siano
autorizzate dalla Banca d'Italia. 
    Il riacquisto e il rimborso non sono consentiti se: 
      i) per  effetto  dell'operazione  il  patrimonio  di  vigilanza
scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di  quello
piu' elevato imposto dalla Banca d'Italia; 
      ii) l'operazione avviene  prima  che  sia  decorso  il  termine
minimo  dall'emissione  per  l'esercizio  dell'opzione  di   rimborso
anticipato (opzione call) o di riacquisto (1)  senza  procedere  alla
sostituzione degli  strumenti  con  altri  di  qualita'  patrimoniale
almeno equivalente (c.d. replacement). 
    Le banche possono  liberamente  acquistare  -  con  finalita'  di
ricollocamento sul mercato  -  quote  di  strumenti  computabili  nel
patrimonio di vigilanza per importi inferiori  a  determinate  soglie
(2) . 
    2.  Con  il  presente  aggiornamento,  sono  state   riviste   le
condizioni alle quali la Banca d'Italia autorizza  le  operazioni  di
rimborso/riacquisto; tra queste non e'  piu'  previsto  l'obbligo  di
replacement. 
    Questo obbligo limita la possibilita' di effettuare operazioni di
c.d. liability management, che rientrano tra le misure indicate dalla
raccomandazione  della  European  Banking  Authority   (EBA)   dell'8
dicembre 2011 per conseguire incrementi del patrimonio  di  vigilanza
di piu' elevata qualita' (capitale e riserve -  c.d.  Common  Equity)
(3) . 
    La nuova regolamentazione prudenziale  internazionale  (4)  e  il
mercato, inoltre, attribuiscono una maggiore importanza alla qualita'
degli elementi che compongono il patrimonio  di  vigilanza.  In  tale
prospettiva, le nuove regole,  da  un  lato,  pongono  un'accresciuta
enfasi sul Common Equity, dall'altro, rafforzano i requisiti  per  la
computabilita' nel patrimonio degli altri strumenti. Di  conseguenza,
gli strumenti di capitale diversi dal Common Equity  (5)  ,  che  non
rispettano le caratteristiche  previste  dalla  richiamata  normativa
internazionale per la computabilita' nell'Additional  Tier  1  e  nel
Tier 2, dovranno essere progressivamente sostituiti (phasing out). 
    Infine, l'obbligo  di  replacement,  non  essendo  armonizzato  a
livello internazionale, puo' creare uno svantaggio competitivo per le
banche italiane nei confronti di intermediari di altri paesi. 
    Le operazioni di riacquisto espongono tuttavia le banche a  varie
tipologie di rischi. 
    Tra questi, assumono particolare rilevanza: 
      (i) il rischio di liquidita', in quanto l'utilizzo di fondi per
riacquistare gli strumenti puo' indebolire la posizione di liquidita'
delle banche; 
      (ii) i rischi reputazionali e legali derivanti  dal  fatto  che
operazioni di  riacquisto  possono  interessare  varie  tipologie  di
investitori, tra cui anche clientela non professionale (6) . 
    Al fine di attenuare questi rischi  la  normativa,  da  un  lato,
stabilisce precise condizioni per  il  rilascio  dell'autorizzazione;
dall'altro,  tenuto  conto  delle  peculiarita'  della   fattispecie,
richiama l'attenzione delle banche sul pieno rispetto degli  obblighi
previsti,  in  via   generale,   dall'ordinamento   in   materia   di
trasparenza, correttezza dei comportamenti e gestione  dei  conflitti
di interesse. 
    3. La normativa  prevede  che  la  Banca  d'Italia  autorizzi  le
operazioni  di  rimborso/riacquisto  di  strumenti  computabili   nel
patrimonio di vigilanza - comprese quelle effettuate  prima  che  sia
decorso il periodo minimo dall'emissione per l'esercizio dell'opzione
di rimborso/riacquisto in assenza  della  preventiva  sostituzione  -
purche' non sia pregiudicata la situazione economico-finanziaria e di
adeguatezza patrimoniale della banca e del gruppo bancario.  In  tale
ambito, la Banca d'Italia tiene conto delle seguenti condizioni: 
      a) per effetto dell'operazione il patrimonio di  vigilanza  non
scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di  quello
piu' elevato imposto dalla Banca d'Italia; 
      b) l'operazione non  incide  negativamente  sulla  redditivita'
prospettica  ne'  pregiudica   l'adeguatezza   della   posizione   di
liquidita' della banca. 
    In ogni caso, nella valutazione delle istanze, la Banca  d'Italia
si  riserva  il   potere   di   chiedere   che   gli   strumenti   da
rimborsare/riacquistare  siano  sostituiti  con  altri  di   qualita'
patrimoniale almeno equivalente o  che  l'eventuale  plusvalenza  sia
destinata ad incremento  stabile  della  componente  patrimoniale  di
qualita' piu' elevata (capitale e riserve). 
    Il presente aggiornamento non e' stato sottoposto a consultazione
considerata  la  necessita'  di  provvedere  con  urgenza   (7)   per
assicurare  agli  intermediari   la   possibilita'   di   pianificare
rapidamente,  in  tempi  e  con  ammontari  certi,   gli   interventi
indispensabili per conseguire target  di  capitale  coerenti  con  le
scadenze dell'esercizio EBA. 
    Sulla modifica non e' stata condotta l'analisi di  impatto  della
regolamentazione, considerato che la stessa non comporta apprezzabili
costi addizionali per i destinatari delle norme (8) . 

(1) Il termine e' pari a: 5 anni per gli strumenti innovativi  e  non
    innovativi di capitale e per  le  passivita'  subordinate  di  2°
    livello;    10    anni    per    gli    strumenti    ibridi    di
    patrimonializzazione. 

(2) 10% della complessiva emissione; per  gli  strumenti  di  Tier  1
    (strumenti innovativi e non  innovativi)  e'  previsto  anche  un
    limite  (3%)   commisurato   al   totale   degli   strumenti   in
    circolazione. 

(3) EBA Recommendation on the creation and supervisory  oversight  of
    temporary   capital   buffer   to   restore   market   confidence
    (EBA/REC/2011/1). 

(4) Cfr.  il  documento  Basilea  3  -  Schema  di   regolamentazione
    internazionale per il rafforzamento delle banche  e  dei  sistemi
    bancari (versione giugno 2011) del Comitato  di  Basilea  per  la
    vigilanza bancaria e  la  proposta  di  regolamento  relativo  ai
    requisiti prudenziali per gli enti  creditizi  e  le  imprese  di
    investimento della Commissione europea (COM 2011 452). 

(5) Si tratta degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale
    computabili  nel   Tier   1   e   degli   strumenti   ibridi   di
    patrimonializzazione e  passivita'  subordinate  computabili  nel
    Tier 2. 

(6) Cfr. art. 6, comma 2-quinquies e 2-sexies del TUF. 

(7) Cfr. articolo 8, comma 1 del Regolamento della Banca d'Italia del
    24 marzo 2010 (Disciplina  dell'adozione  degli  atti  di  natura
    normativa  o  di  contenuto   generale   della   Banca   d'Italia
    nell'esercizio   delle   funzioni   di   vigilanza   bancaria   e
    finanziaria, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre  2005,
    n. 262). 

(8) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 - art. 3,
    comma 3.