IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  Regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  Regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  ai
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visti  i  Regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  546/2011,   n.
547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, paragrafo  5  e
6, concernente «misure transitorie»; 
  Visto  l'art.  58  del  Regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  relativo
all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti; 
  Visto l'art. 81, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1107/2009  che
deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, paragrafo 1; 
  Visto l'art. 58, paragrafo 2, Regolamento  (CE)I107/2009,  a  norma
del  quale  disposizioni   dettagliate   per   l'autorizzazione   dei
coadiuvanti sono stabilite in un regolamento da adottarsi secondo  la
procedura di regolamentazione  con  controllo  di  cui  all'art.  79,
paragrafo 4; 
  Visti gli articoli 9, 15 e 16 del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 290,  concernenti  rispettivamente,  il  rilascio
dell'autorizzazione    alla    commercializzazione    di     prodotti
fitosanitari, l'autorizzazione e  registrazione  dei  coadiuvanti  di
prodotti fitosanitari, e l'autorizzazione di coadiuvanti uguali; 
  Viste le istanze di proroga delle autorizzazioni all'immissione  in
commercio e alla vendita di  coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari,
registrate al numero, alla data e a nome della imprese titolari delle
autorizzazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto; 
  Ritenuto  necessario,  in  vista  dell'adozione   del   regolamento
comunitario  di   cui   all'art.   58,   paragrafo   2,   Regolamento
(CE)1107/2009, uniformare al 31  dicembre  2015  la  validita'  delle
autorizzazioni di coadiuvanti, salva la dichiarazione del titolare di
rinuncia alla registrazione; 
 
                              Decreta: 
 
  La  scadenza  delle   autorizzazioni   dei   coadiuvanti   di   cui
all'allegato  elenco  e'  fissata  al  31  dicembre  2015,   con   la
composizione  e  alle  condizioni  gia'   indicate   nelle   relative
etichette,  fatti  comunque  salvi  gli  adempimenti  nazionali  alle
scadenze previste nei relativi decreti di autorizzazione. 
  E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei coadiuvanti, in conformita'  a
provvedimenti comunitari. 
  L'elenco allegato al  presente  decreto,  relativo  ai  coadiuvanti
registrati, oggetto del  presente  provvedimento,  costituisce  parte
integrante dello stesso. 
  Il presente decreto sara' notificato, in  via  amministrativa  alle
imprese interessate, e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 febbraio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello