IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
 
  VISTA l'istanza della sig.ra DE LIMA Isabel, nata  il  28.6.1985  a
Vitoria (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai  sensi
dell'art. 16 del d. lgs. n.  206/07,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai imi dell'accesso ed  esercizio
in Italia della professione di "avvocato"; 
  VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  d.  lgs.  n.  286/98,  a
norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d.  lgs.  n.  286/1998,  modificato
dalla 1. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del  d.  lgs.  stesso
anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  in  quanto
si tratti di norme piu' favorevoli; 
  VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; CONSIDERATO che  la  richiedente  Sig.ra  De
Lima Isabel e' in possesso del titolo accademico, ottenuto in Brasile
di "Bacharel em Direito" presso la "Faculdade  Novo  Milenio"in  data
25.7.2008; 
  CONSIDERATO che e' iscritta  presso  l'  "Ordem  dos  Advogados  do
Brasil" dal 21.11.2008; CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 22,  comma
secondo,  del  decreto  legislativo  206/2007,  per  l'accesso   alla
professione  di  avvocato  il  riconoscimento   e'   subordinato   al
superamento   di   una   prova   attitudinale;   VISTE   inoltre   le
determinazioni della  Conferenza  di  servizi  nella  seduta  del  17
novembre 2011; 
  RILEVATO  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di "avvocato" e quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  VISTO l'art. 49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394; 
  VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                               DECRETA 
 
  Alla  sig.ra  a  DE  LIMA  Isabel,  nata  il  28.6.1985  a  Vitoria
(Brasile),   cittadina   italiana,   e'   riconosciuto   il    titolo
professionale  di  cui  in  premessa,   quale   titolo   valido   per
l'iscrizione all' albo degli "avvocati". 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua  italiana  sulle  seguenti
materie:  1)  diritto  penale,   2)   diritto   civile   3)   diritto
costituzionale, 4) diritto commerciale, 5)  diritto  del  lavoro,  6)
diritto amministrativo, 7) diritto  processuale  civile,  8)  diritto
processuale  penale,   9)   diritto   internazionale   privato,   10)
deontologia e ordinamento forense. 
  La prova si compone di un esame scritto e  orale  da  svolgersi  in
lingua italiana. Le modalita' di svolgimento  dell'uno  e  dell'altro
sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte  integrante  del
presente decreto. 
  Roma, 24 gennaio 2012 
 
                                     IL DIRETTORE GENERALE: SARAGNANO