IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
 
  VISTA l'istanza del sig. Rutigliano Sante Costantino Rocco, nato il
1.3.1977 a Grumo Appula (BA-Italia), cittadino italiano,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del  d.  lgs.  n.   206/07,   il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; 
  VISTI gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  CONSIDERATO che il richiedente sig. Rutigliano e' in  possesso  del
titolo accademico ottenuto  nell'aprile  2002  in  Italia  presso  la
Universita' "Luiss Guido Carl i" di Roma; 
  CONSIDERATO che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  CONSIDERATO  che  il  Ministerio  dell'Educacion  spagnolo,  avendo
accertato  il  superamento  degli  esami  previsti,  ha   certificato
l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  CONSIDERATO che ha documentato di  essere  iscritto  all'  "Ilustre
Colegio de Abogados" di Madrid (Spagna); 
  CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  RITENUTO, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  pareri   ed   atti
giudiziari che consentano di verificare  la  capacita'  professionale
pratica del medesimo,  oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione  di  avvocato  in
Italia; 
  VISTE le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 17 novembre 2011; 
 
                               DECRETA 
 
  Al sig. Rutigliano Sante Costantino Rocco, nato il 1.3.1977 a Grumo
Appula (BA-Italia), cittadino italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione  all'
albo degli "avvocati". 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di
un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta  del  candidato:
diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
  b) Unica  prova  orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
  Roma, 22 febbraio 2012 
 
                                     IL DIRETTORE GENERALE: SARAGNANO