IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE VISTA l'istanza di REICHEGGER Alexandra, nata il 25.6.1976 a Bronco, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai iini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; CONSIDERATA la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non puo' essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorita' di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi ne' su di un esame ne' di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro; CONSIDERATO che nella fattispecie la richiedente e' in possesso del titolo accademico "Magistra der Rechtswissenschaften del 31.8.2004 che ai sensi della legge 322 del 10.10.2000, riguardante lo scambio tra Italia e Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, e' riconosciuto equipollente alla laurea italiana, avendo, tra l'altro, sostenuto gli esami di diritto italiano; CONSIDERATO che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo; CONSIDERATO, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano attestato in data 2.11.2006; CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 21.12.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 28.5.2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; CONSIDERATO che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre colegio de Abogados de Jaen" dal 27.1.2011; CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, coinina secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconosciinento e' subordinato al superainento di una prova attitudinale; CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, coinina quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinainento italiano, l'esaine consiste nell'unica prova orale"; RITENUTO che il riferiinento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la liinitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinainento, attualinente basato sui tre presupposti fondainentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superainento dell'esaine di abilitazione; RITENUTO, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente; RITENUTO che non si debba attribuire rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia; RITENUTO, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17.11.2011; DECRETA Alla Sig.ra REICHEGGER Alexandra, nata il 25.6.1976 a Brunico, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati". Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 22 febbraio 2012 IL DIRETTORE GENERALE: SARAGNANO