IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
 
  VISTA l'istanza della sig.ra NARANJO Hannia, nata  il  19.6.1976  a
L'Avana (Cuba), cittadina italiana, diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1999, n. 394, e successive integrazioni, in  combinato  disposto  con
l'articolo 16 del d. lgs.  206/2007,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di "avvocato"; 
  VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286,  Testo  Unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato  d.  lgs.  n.  286/98,  a
norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni; 
  VISTO l'art. 1 co. 2 del citato d.  lgs.  n.  286/1998,  modificato
dalla 1. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del  d.  lgs.  stesso
anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  in  quanto
si tratti di norme piu' favorevoli; 
  VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  CONSIDERATO che la richiedente sig.ra Naranjo e'  in  possesso  del
titolo accademico di "Licenciada en  Derecho"  conseguito  presso  l'
"Instituto Superior Eliseo Reyes  Rodriguez"  a  L'Avana  nel  luglio
2000; 
  CONSIDERATO che ha documentato  di  essere  iscritta  al  "Registra
General de Juristas" de L'Avana nell'aprile 2003; 
  VISTE le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 17 novembre 2011; 
  RILEVATO che sussistono sostanziose differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di "avvocato" e quella di cui e' in  possesso  l'istante,
per cui e' necessario applicare le misure compensative; VISTO  l'art.
49 co.3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394; 
  VISTO l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                               DECRETA 
 
  Alla sig.ra NARANJO Hannia, nata il  19.6.1976  a  L'Avana  (Cuba),
cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
"Jurista" quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
"avvocati". 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto  penale,  3)  una
scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro,  diritto
costituzionale, diritto internazionale privato . 
  b) Unica prova orale su  6  materie:  1°  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti  materie  (a
scelta  del  candidato):  diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato . 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale  degli
avvocati,  si  riunisce  su  convocazione  del  Presidente   per   lo
svolgimento delle prove di esame,  fissandone  il  calendario.  Della
convocazione della commissione e del calendario fissato per le  prove
e' data immediata notizia alla  richiedente  al  recapito  da  questa
indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
  Roma, 22 febbraio 2012 
 
                                     IL DIRETTORE GENERALE: SARAGNANO