IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                       DELLA GIUSTIZIA CIVILE 
 
  VISTA  l'istanza  di  RICCI  Alvaro,  nato  il  17.8.1960  a  Roma,
cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.
lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui  e'
in possesso  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di "avvocato"; 
  VISTI gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;  VISTO  il  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva  n.
2005/36/CE del 7  settembre  2005  relativa  a  riconoscimento  delle
qualifiche professionali; 
  VISTO il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  CONSIDERATO che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso  l'Universita'  degli  Studi
"La Sapienza" di Roma in data 28.1.1985; 
  CONSIDERATO che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  CONSIDERATO che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
28.4.2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella
risoluzione del 19.4.2010,  ha  certificato  l'omologa  della  laurea
italiana a quella corrispondente spagnola; 
  CONSIDERATO che ha documentato di  essere  iscritto  all'  "Ilustre
colegio de Abogados de Madrid" come attestato in data 1.6.2011; 
  RITENUTO, piu' in particolare,  che  il  superamento  dei  suddetti
esami  ed  il  conseguente  certificato  di  omologa  possano  essere
qualificati quale formazione aggiuntiva  conseguita  in  altro  stato
membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in  diritto
spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito  in  Italia
per l'ottenimento del diploma di laurea; 
  CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo,  del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  RITENUTO, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  pareri   ed   atti
giudiziari che consentano di verificare  la  capacita'  professionale
pratica del medesimo,  oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione  di  avvocato  in
Italia; 
  VISTE le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 17.11.2011; 
 
                               DECRETA 
 
  Al Sig. RICCI Alvaro, nato il 17.8.1960 a Roma, cittadino  italiano
, e' riconosciuto il titolo professionale  di  "abogado"  di  cui  in
premessa  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
"avvocati". 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di
un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta  del  candidato:
diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e
processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
  b) Unica  prova  orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce  su
convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di  esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e  del
calendario  fissato  per  le  prove  e'  data  immediata  notizia  al
richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
  Roma, 22 febbraio 2012 
 
                                     IL DIRETTORE GENERALE: SARAGNANO