IL DIRETTORE GENERALE 
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,  la  vigilanza  e  la
                          normativa tecnica 
 
  Vista la direttiva 97/23/CE  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  attrezzature   in
pressione; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  93,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento
ordinario n. 91 del 18 aprile 2000,  di  attuazione  della  direttiva
97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione; 
  Visti i decreti di autorizzazione all'esercizio delle attivita'  di
certificazione per la  direttiva  97/23/CE  emanati  a  favore  delle
societa': 
    STI Srl, via Tofaro, 42/b - 03039 Sora (FR) 
    ECOSIM Srl, via Trav. Fiorentina, 10 - 59100 Prato (PO); 
  Considerata  la  scadenza   della   validita'   dell'autorizzazione
rilasciata ai predetti Organismi pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
n. 263 del 10 novembre 2008; 
  Viste le istanze di rinnovo dell'autorizzazione alla Certificazione
CE presentate dai predetti  Organismi  rispettivamente  acquisite  in
atti il 4 gennaio 2012 al n. 1477 ed il 16 gennaio 2012 al n. 7881; 
  Considerato  che  a  seguito  del  decreto  22  dicembre  2009   di
designazione  di  ACCREDIA,  quale  unico  organismo   nazionale   di
accreditamento, e' stato attivato il ricorso  al  sistema  di  delega
dell'accreditamento  per  il  settore  cogente  in   attuazione   del
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento; 
  Vista la Convenzione del 22 giugno 2011, stipulata tra il Ministero
dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e  delle  Politiche
Sociali  e  l'Organismo  Nazionale  Italiano  di   Accreditamento   -
ACCREDIA; 
  Acquisito che gli organismi citati  hanno  presentato  ad  ACCREDIA
domanda di accreditamento  per  la  certificazione  di  apparecchi  a
pressione regolati dalla direttiva citata; 
  Considerato che i tempi di espletamento dell'attivita' di  ACCREDIA
non  consentono  il   rilascio   da   parte   di   questo   Ministero
dell'autorizzazione  in  modo  da  non   determinare   soluzione   di
continuita' con l'autorizzazione scaduta; 
  Considerato  che,  nel  periodo   di   vigenza   della   precedente
autorizzazione, per i suddetti Organismi  non  sono  stati  formulati
rilievi di inadeguatezza delle capacita'  tecniche  e  professionali,
ne' e' stata constatata la mancata osservanza dei criteri  minimi  di
cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli Organismi sopra richiamati  sono  autorizzati  all'esercizio
delle  attivita'  di  certificazione  CE  ai  sensi  della  direttiva
97/23/CE,  fino  alla  data  del  30  giugno  2012  secondo  l'ambito
oggettivo  dei  decreti  di  autorizzazione  scaduti  e  ripresi   in
preambolo. 
  2. La presente  autorizzazione  esplica  la  sua  vigenza  solo  ed
esclusivamente  nell'ambito  del  territorio  nazionale.   Ogni   sua
utilizzazione  fuori  da  tale  ambito  e'  posto  sotto  l'esclusiva
responsabilita' dell'Organismo autorizzato. 
  Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato, sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo  e'  efficace  dalla
notifica al soggetto che ne e' destinatario. 
    Roma, 23 febbraio 2012 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio