IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione  iniziale
e la formazione periodica dei conducenti di taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; 
  Visto il decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  286  recante
"Disposizioni   per   il   riassetto   normativo   in   materia    di
liberalizzazione   regolata    dell'esercizio    dell'attivita'    di
autotrasportatore",  come  modificato  ed   integrato   dal   decreto
legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, ed in particolare  il  Capo  II
recante attuazione della predetta direttiva 2003/59/CE; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
16 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2009,
n.259,  di  seguito  definito   "DM   16   ottobre   2009",   recante
"Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per  il
conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino
delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009", come  modificato  da
ultimo dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
5 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2011, n.
192; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato che la modifica di cui al citato decreto ministeriale 5
agosto 2011, anticipando da dodici a diciotto mesi il  termine  utile
per avviare i corsi di  formazione  periodica  utili  al  rinnovo  di
validita' della carta di qualificazione del conducente, comporta  che
i predetti corsi, se relativi all'abilitazione per  il  trasporto  di
persone, possono essere erogati a decorrere dal 9 marzo  2012  e,  se
relativi all'abilitazione per il trasporto  di  merci,  dal  9  marzo
2013; 
  Considerato altresi' che l'imminenza della data di avvio dei  corsi
di formazione periodica per il rinnovo di validita' dell'abilitazione
per il trasporto di persone, richiede di intervenire  con  urgenza  a
modificare le disposizioni di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del
citato DM 16 ottobre 2009 in materia di formazione  periodica  per  i
titolari di carta di qualificazione del conducente che abilita sia al
trasporto di merci che  di  persone,  si'  da  conformarle  a  quanto
previsto  dall'articolo  8,  paragrafo  5,  della  citata   direttiva
2003/59/CE; 
  Ritenuto pertanto di rinviare ad  un  successivo  provvedimento  le
ulteriori modifiche ed integrazioni  del  piu'  volte  citato  DM  16
ottobre 2009, attualmente in fase di approfondimento nell'ambito  dei
lavori di apposito tavolo tecnico istituito con i  soggetti  titolari
di competenze nel settore; 
  Ritenuto infine di armonizzare la terminologia  di  cui  al  DM  16
ottobre  2009,  con  quella  di  cui   alla   direttiva   comunitaria
2003/59/CE, facendo riferimento al trasporto di "merci" piuttosto che
non a quello di "cose"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Modifiche al DM 16 ottobre 2009 
 
  1. Nel DM 16 ottobre 2009, la parola: "cose" e' sostituita, ovunque
ricorra, dalla parola: "merci". 
  2. All'articolo  13,  del  DM  16  ottobre  2009,  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente: "2. Il titolare di carta  di  qualificazione
del conducente valida sia per  il  trasporto  di  merci  che  per  il
trasporto di persone, che  ha  frequentato  un  corso  di  formazione
periodica  per  rinnovare  l'abilitazione  ad  una   delle   predette
tipologie di trasporto, e' esentato  dall'obbligo  di  frequenza  del
corso di formazione periodica per l'altra tipologia.". 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo  13,  comma  2,  del  DM  16
ottobre 2009, come modificate dal comma  2,  si  applicano  anche  ai
primi corsi di formazione periodica avviati a partire dal termine  di
cui all'articolo 13, comma 10, primo  periodo,  del  predetto  DM  16
ottobre 2009. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 marzo 2012 
 
                                              p. il Ministro: Ciaccia