IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per  il
mercato interno del gas naturale»  (di  seguito  denominato  «decreto
legislativo n. 164/2000), come modificato dal decreto legislativo  1°
giugno 2011, n. 93; 
  Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7,
convertito con legge 24 aprile 2007, n.  40  (di  seguito  denominato
"decreto legge n. 7/2007), che stabilisce che a decorrere dalla  data
di entrata in vigore dello stesso decreto  legge,  le  autorizzazioni
all'importazione di  gas  naturale  rilasciate  dal  Ministero  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  n.
164/2000, sono subordinate all'obbligo di offerta presso  il  mercato
regolamentato di cui al  comma  1,  art.  11,  del  decreto-legge  n.
7/2007, di una quota del gas  importato,  definita  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico, in misura  rapportata  ai  volumi
complessivamente importati, e che le modalita'  di  offerta,  secondo
principi  trasparenti  e   non   discriminatori,   sono   determinate
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   (di   seguito
denominata «Autorita'»); 
  Visto l'art. 30, comma 2, della legge 23 luglio 2009,  n.  99,  (di
seguito: legge  n.  99/2009)  recante  misure  per  l'efficienza  del
settore energetico, che dispone che il Gestore del mercato elettrico,
ora Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), entro sei  mesi
dalla data di entrata in  vigore  della  medesima  legge,  assume  la
gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di
tutti i servizi connessi, secondo criteri di merito economico; 
  Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico  in  data  19
marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
114 del 16 maggio 2008 (di seguito: decreto 19 marzo 2008) e in  data
18 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 103 del 5 maggio 2010 (di seguito: decreto 18 marzo 2010)  recanti
le modalita' di offerta e gli obblighi  degli  operatori  nell'ambito
della piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote  di  gas
naturale importato; 
  Vista  la  deliberazione  16  marzo  2011   -   ARG/gas   20/11   -
dell'Autorita'  recante  le  disposizioni  in  materia  di  modalita'
economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacita'
e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi dell'art. 11,
commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7/2007 e dei decreti  del  Ministro
dello sviluppo economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93  recante
«Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE.» (di seguito:  decreto  legislativo  n.  93/2011)  e,  in
particolare, l'art. 28 che introduce modifiche all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  164/2000,  volte  alla  semplificazione  del  regime
autorizzativo dell'attivita' di importazione di gas naturale; 
  Considerato che, anche alla luce dell'esperienza acquisita in  sede
di applicazione dei decreti 19 marzo  2008  e  18  marzo  2010  sopra
citati, risulta opportuno, anche al fine di facilitarne il controllo,
introdurre alcune semplificazioni ed ottimizzazioni rispetto a quanto
stabilito con detti decreti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modalita' di cessione presso il mercato regolamentato  di  quote  del
                       gas naturale importato 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le  modalita'  con  le  quali  le
autorizzazioni all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi sia
appartenenti sia  non  appartenenti  all'Unione  europea  relative  a
contratti  di  durata  superiore  a  un  anno,  rilasciate  in   data
successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo  n.  93/2011
dal Ministero dello sviluppo  economico  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto legislativo n.  164/2000,  sono  subordinate  all'obbligo  di
offerta di una  quota  di  gas  naturale  presso  la  piattaforma  di
negoziazione del GME di cui al decreto 18  marzo  2010  citato  nelle
premesse. 
  2. La quota del gas importato soggetta all'obbligo  di  offerta  e'
pari al 10% del volume importato nel corso di ogni anno termico. 
  3. Nel caso di importazioni relative a un volume totale, nel  corso
di ciascun anno termico, non superiore  a  100  milioni  di  standard
metri cubi, valore riferito anche alla somma dei volumi  di  tutti  i
contratti relativi a soggetti tra i quali  sussista  un  rapporto  di
controllo o collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10  ottobre
1990, n.287, non e' previsto alcun obbligo di offerta. 
  4. L'offerta della quota indicata al  comma  2  presso  il  mercato
regolamentato di cui al  comma  1,  e'  effettuata  entro  i  termini
indicati dall'Autorita', comunque entro l'anno termico  successivo  a
quello cui si riferiscono le  importazioni  soggette  all'obbligo  di
offerta. 
  5. L'Autorita' stabilisce le  modalita'  secondo  le  quali  devono
essere formulate le offerte, monitorando la differenza fra  i  prezzi
di offerta e i corrispondenti indici di prezzo sul mercato  nazionale
e sui mercati europei individuati dalla  stessa  Autorita'  ai  sensi
dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.
Nel caso l'offerta vada deserta, l'Autorita' puo'  richiedere,  anche
piu'  volte,  all'importatore  di  ripetere  l'offerta   o   adottare
opportuni provvedimenti. 
  6. Al fine della verifica del rispetto delle  disposizioni  di  cui
all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.  7/2007,  i  soggetti  che
effettuano importazioni  di  gas  naturale  soggette  all'obbligo  di
offerta di cui al comma 1, trasmettono al  Ministero  dello  sviluppo
economico e all'Autorita', entro il 30 novembre  di  ogni  anno,  una
relazione nella quale  indicano  le  autorizzazioni  all'importazione
soggette all'obbligo e i volumi  effettivamente  importati  nell'anno
termico precedente. Nella relazione che deve essere presentata  entro
il 30 novembre dell'anno termico successivo dovranno essere  indicati
i volumi effettivamente offerti presso la piattaforma di negoziazione
del GME con consegna nell'anno termico precedente in  relazione  alle
importazioni sopra citate, allegando la dichiarazione di cui al punto
6.3.  della  deliberazione  16  marzo  2011   -   ARG/gas   20/11   -
dell'Autorita'. 
  7. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 45 del decreto legislativo
n. 93/2011, nei casi di mancata offerta di  volumi  di  gas  naturale
determinati ai sensi  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  i
soggetti tenuti all'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti,  entro  un
termine indicato dall'Autorita', a offrire presso la  piattaforma  di
negoziazione del GME, oltre alle quote di  cui  all'anno  termico  in
corso, un ulteriore volume di  gas  pari  al  doppio  di  quello  non
offerto relativamente all'anno termico precedente. Casi  di  ripetuta
inosservanza  costituiscono  sufficiente  motivo  di   revoca   delle
autorizzazioni all'importazione  di  gas  naturale  rilasciate  o  di
diniego, per un periodo  di  cinque  anni,  di  nuove  autorizzazioni
all'importazione  di  gas  naturale  al  soggetto  inadempiente  e  a
societa' controllate, controllanti  o  controllate  da  una  medesima
controllante.