IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la direttiva 1997/73/CE recepita con decreto ministeriale  16
dicembre 1998,  che  ha  iscritto  nell'allegato  I  della  direttiva
91/414/CEE la sostanza attiva imazalil, fino al 31 dicembre 2008; 
  VISTA la direttiva 2007/21/CE recepita con decreto ministeriale  31
luglio 2007, che ha  prorogato  l'iscrizione  della  sostanza  attiva
imazalil nell'allegato I  della  direttiva  91/414/CEE,  fino  al  31
dicembre 2011; 
  Vista la direttiva 2010/57/UE recepita con decreto ministeriale  18
marzo 2011, che  ha  rinnovato  l'iscrizione  della  sostanza  attiva
imazalil nell'allegato I  della  direttiva  91/414/CEE,  fino  al  31
luglio 2021; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   705/2011   della
Commissione che ha abrogato la direttiva 2010/57/UE ed ha approvato a
norma del regolamento (CE) n. 1107/2009  il  rinnovo  della  sostanza
attiva imazalil fino al 31 dicembre 2021; 
  Considerato che per sostenere il rinnovo dalla sostanza  attiva  in
questione sono stati presentati dai Notificanti, nuovi dati,  oggetto
di valutazione da parte dello Stato membro  relatore,  dell'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e della Commissione europea; 
  Considerato che la nuova relazione di valutazione del rischio della
sostanza attiva imazalil e' stata esaminata collegialmente  da  parte
degli Stati membri nell'ambito del Comitato permanente per la  catena
alimentare e la salute degli animali; 
  Considerato che dalla valutazione  effettuata  e  alla  luce  delle
attuali conoscenze scientifiche e tecniche, e'  necessario  prevedere
alcune condizioni e restrizioni per la sostanza attiva  in  questione
non previste dalla prima iscrizione nell'allegato I  della  direttiva
91/414/CEE; 
  Ritenuto di dover procedere alla revisione delle autorizzazioni dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazalil, secondo
le modalita' e tempi stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE)  n.
705/2011 della Commissione  che  ne  ha  disposto  il  rinnovo  della
suddetta sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato  al
presente decreto contenenti la sostanza attiva imazalil da sola o  in
associazione  con  altre  sostanze  attive  iscritte  successivamente
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono stati valutati sulla
base di un dossier di allegato III alla luce dei principi uniformi di
cui all'Allegato del regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione; 
  Considerato che  le  Imprese  titolari  dei  prodotti  fitosanitari
riportati riportato nell'allegato al  presente  decreto  al  presente
decreto, contenenti la sostanza attiva in questione,  da  sola  o  in
combinazione  con  altre  sostanze  attive  iscritte  successivamente
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE,  hanno  ottemperato,  nei
tempi  e  nelle  forme,  alle  disposizioni  stabilite  dal  suddetto
regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione; 
  Considerato altresi' che dette informazioni  sono  riportate  anche
nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero
all'indirizzo   www.salute.gov.it   all'interno   delle   indicazioni
operative per i regolamenti di  approvazione  delle  sostanze  attive
stesse; 
  Considerato  che  le  ri-registrazioni  provvisorie  dei   prodotti
fitosanitari riportati  in  allegato  al  presente  decreto,  possono
essere concesse fino al  31  dicembre  2021,  data  di  scadenza  del
rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva imazalil fatto  salvo
la  presentazione,  entro   i   termini   riportati   nella   tabella
riepilogativa di cui sopra, di un dossier conforme alle  prescrizione
del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche'  ai  dati
indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche»  dell'allegato
al regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011  della  Commissione  di
rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa; 
  Ritenuto pertanto, di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, fino al 31
dicembre 2021, termine del rinnovo dell'approvazione  della  sostanza
attiva imazalil, fatti salvi gli adempimenti sopra  menzionati,  pena
la revoca delle autorizzazioni; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  1. I prodotti  fitosanitari,  riportati  in  allegato  al  presente
decreto, contenenti la sostanza attiva imazalil,  sono  ri-registrati
provvisoriamente, fino al 31 dicembre  2021,  data  di  scadenza  del
rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa stabilita  dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione. 
  2. Sono fatti  salvi,  pena  la  revoca  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti
stabiliti nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo
ministero   all'indirizzo   www.salute.gov.it    all'interno    delle
indicazioni  operative  per  i  regolamenti  di  approvazione   delle
sostanze attive. Detti adempimenti prevedono la presentazione,  entro
i termini stabiliti, di un dossier  conforme  alle  prescrizione  del
regolamento (UE) n.  545/2011  della  Commissione,  nonche'  ai  dati
indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche»  dell'allegato
al regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011  della  Commissione  di
rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa; 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 febbraio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello