IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della Legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di Proroga ppff  al  30
giugno 2012 adeguamento al progresso tecnico e scientifico,  relativi
alla  classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio   delle
sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visti in particolare i prodotti fitosanitari autorizzati, ai  sensi
dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n.195, riportati in allegato al  presente  decreto,  che  fissano  la
scadenza   dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio    e
all'impiego entro il 29 febbraio 2012; 
  Considerato che per detti prodotti fitosanitari,  autorizzati  alla
luce dei principi uniformi di cui al regolamento  (UE)  n.  546/2011,
contenenti sostanze attive ora considerate  approvate  ai  sensi  del
Regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  e'  in  corso  l'adeguamento  alle
condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti; 
  Ritenuto  di  prorogare  al  30  giugno  2012,  l'efficacia   delle
autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti
fitosanitari autorizzati, riportati in allegato al presente  decreto,
con scadenza precedentemente  fissata  entro  il  29  febbraio  2012,
contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario  e  per  i
quali: 
    si  sono  concluse  positivamente  le   previste   verifiche   di
rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili  alle  sostanze
attive di cui  all'allegato  al  Regolamento  (UE)  n.  544/2011  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
    sono tutt'ora in corso le previste verifiche di  rispondenza  dei
dossier presentati conformi ai requisiti di cui al  Regolamento  (UE)
n. 545/2011 del Parlamento europeo e del  Consiglio  alle  condizioni
stabilite dai  regolamenti  di  approvazioni  delle  sostanze  attive
stesse; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono prorogate al 30 giugno 2012 le  autorizzazioni  all'immissione
al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati,  ai
sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del decreto legislativo 17  marzo
1995, n.194, riportati in allegato al presente decreto, con  scadenza
fissata  entro  il  29  febbraio  2012  contenenti  sostanze   attive
approvate a livello comunitario, per i quali: 
    si  sono  concluse  positivamente  le   previste   verifiche   di
rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili  alle  sostanze
attive di cui  all'allegato  al  Regolamento  (UE)  n.  544/2011  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
    sono tutt'ora in corso le previste verifiche di  rispondenza  dei
dossier presentati conformi ai requisiti di cui al  Regolamento  (UE)
n. 545/2011 del Parlamento europeo e del  Consiglio  alle  condizioni
stabilite dai  regolamenti  di  approvazioni  delle  sostanze  attive
stesse. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul portale (www.salute.gov.it)  del  Ministero
della salute. 
    Roma, 20 febbraio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello