IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni recante: «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»; Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive» ed in particolare gli articoli 4 e 8, comma 1, lettere e), f), h), i), m) e n); Visto il decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2004 recante: «Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2005, n. 22; Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005; Visto il decreto del Ministro della salute 10 marzo 2011 recante: «Ricostituzione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2011, n. 80; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto Interministeriale Difesa - Salute - Interno 26 febbraio 2008, recante «Riordino del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2009, n. 102, come modificato dal decreto Interministeriale Difesa - Salute - Interno 28 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2010, n. 32, recante «Istituzione del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni (N.A.S.) di Foggia»; Ritenuto di dover prevedere per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la Vigilanza e il controllo sul Doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, anche il concorso, ancorche' non sistematico, degli «Ispettori Investigativi Antidoping» del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, formati dall'Istituto Superiore di Sanita' mediante la frequenza di master intensivi autorizzati e finanziati dalla suddetta Commissione; Preso atto delle competenze in materia di controlli anti-doping, in gara e fuori gara, attribuite agli ispettori medici Doping Control Officer/Blod Control Officer, di seguito DCO/BCO, della FMSI ed al Laboratorio, accreditato dalla Word Anti-Doping Agency, di seguito WADA, della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), di cui alle «Norme sportive antidoping», compendiate nel documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi Standard internazionali, approvato dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito CONI, con delibera n. 45 del 1° marzo 2011; Tenuto conto della proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive formulata in data 10 novembre 2011; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le presenti disposizioni si applicano ai controlli disposti ed effettuati dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di seguito denominata Commissione, non rientranti nelle attivita' anti-doping previste e regolate dal Codice Mondiale Antidoping della WADA e dai relativi Standard internazionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 26 novembre 2007, n. 230, in relazione ai quali trovano applicazione le Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI quale National Anti-Doping Organizzation, di seguito CONI/NADO, ed alle quali la Commissione stessa si attiene. Nel prosieguo delle presenti disposizioni i riferimenti ai controlli anti-doping da parte della Commissione si intendono relativi ai controlli di competenza della Commissione stessa secondo quanto specificato nel presente decreto. 2. Il controllo sanitario e anti-doping sulle attivita' sportive non agonistiche, sulle attivita' amatoriali giovanili anche agonistiche, viene svolto in tutte le discipline e pratiche sportive ed e' effettuato sulle urine. La Commissione individua le occasioni nelle quali svolgere i controlli e le modalita' di scelta dei soggetti da controllare. 3. La realizzazione dei controlli anti-doping per la tutela della salute avviene d'intesa con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), di seguito denominata «organismo convenzionato», con cui la Commissione stipula apposita convenzione secondo modalita' aderenti alla presente procedura ed in collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, alle dipendenze funzionali del Ministro della Salute. 4. La Commissione compila anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, l'elenco degli ispettori medici DCO/BCO della FMSI per l'esecuzione dei prelievi, su indicazione dell'organismo convenzionato. 5. Sulla scelta delle competizioni ed attivita' sportive oggetto di controllo anti-doping di competenza della Commissione, sulle designazioni degli ispettori medici DCO/BCO della FMSI, sull'effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull'esito delle analisi, e' mantenuto il segreto d'ufficio.