Si rende noto alle aziende farmaceutiche titolari di AIC che,  in
considerazione della provvisoria sospensione da parte del  Presidente
del TAR Lazio della determinazione AIFA 7 febbraio  2012,  pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9  febbraio,  come  modificata  dalla
determinazione  AIFA  27  febbraio  2012,  pubblicata   in   Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, nella  parte  in  cui  dispone,
all'art. 1, il ripiano dello sfondamento del tetto  del  13,3%  della
spesa farmaceutica territoriale relativa  all'anno  2010,  a  seguito
dell'impugnazione della citata determina da parte di alcune  aziende,
l'obbligo di provvedere al relativo ripiano previsto a  carico  delle
aziende farmaceutiche che hanno concorso allo sfondamento del  tetto,
e' provvisoriamente sospeso fino al 28 marzo p.v.,  e  comunque  fino
alla  comunicazione  dell'esito  della  Camera  di  Consiglio   della
competente Sezione del TAR Lazio in  merito  alle  istanze  cautelari
presentate ex adverso.